Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2511 del 04/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 02/07/2019, dep. 04/02/2020), n.2511
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16043-2017 proposto da:
M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPENNINI
46, presso lo studio dell’avvocato LUCA LEONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIUSEPPE MURDACA;
– ricorrente –
contro
ADER AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE già EQUITALIA SERVIZI DI
RISCOSSIONE SPA 13756881002, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
contro
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 528/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, depositata il 04/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
RIVERSO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 528/2016, in accoglimento del gravame proposto da Equitalia sud S.p.A., annullava la sentenza del giudice del lavoro di Locri resa in tema di opposizione al pignoramento in danno di M.C., dichiarava la competenza del tribunale di Latina e concedeva il termine di 60 giorni per la riassunzione dinanzi al giudice ritenuto competente.
Nei confronti della sentenza M.C. ha proposto ricorso per cassazione al quale ha resistito con controricorso Agenzia delle Entrate Riscossione.
E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RITENUTO
CHE:
con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, lamentando il ricorrente che il processo di secondo grado si sia svolto a sua totale insaputa.
Il motivo è fondato. Risulta invero comprovato, dopo l’acquisizione dei fascicoli di merito disposta con ordinanza interlocutoria del 28.3.2019, che il ricorso in appello proposto da Equitalia Sud Spa non sia stato notificato nè alla parte personalmente, nè al suo procuratore Gian Antonio G. Pangallo che si era costituito nel giudizio di primo grado in sostituzione dell’Avvocato Francesco Giampaolo cui il mandato alle liti era stato revocato ed aveva dichiarato nella comparsa in prosecuzione di aver eletto domicilio in Locri, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Bartolo indicando l’indirizzo pec.
La sentenza impugnata ha dichiarato la contumacia dell’appellato senza rilevare la mancanza della notifica dell’appello ed è quindi nulla per violazione dell’art. 101 c.p.c.. Il ricorso deve essere perciò accolto e la sentenza cassata con rinvio della causa alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio.
Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020