Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2511 del 04/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2511 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Tarda Paolo , elett.te dom.to in Roma, alla via G.B., Tiepolo 21, presso lo studio dell’avv.
Luigi Piccarozzi, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.
41/25/11 depositata il 12/10/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Tarda Paolo Greco Giovanni contro l’Agenzia delle Entrate è
stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto
dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Venezia n. 60/5/2007 che
v
aveva respinto
il ricorso del contribuente
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 22674/12
avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio
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Data pubblicazione: 04/02/2014
sull’istanza di rimborso delle trattenute irpef operate sulla liquidazione della partecipazione
al fondo integrativo Fondoenel.
La CTR riteneva applicabile la ritenuta del 12,50% di cui all’art. 6 della L. 482/85.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il
relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo raccoglimento del ricorso .
Consiglio. Il contribuente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con primo motivo (con cui deduce:
falsa applicazione dell’art. 1, comma 5 d.l.
31.12.1996 n. 669, degli arti.. 42, 4 comma del dpr 22.12.86 e 6 della L. 26.9.1985 n. 482,
dell’art. 16 lett a) dpr 22.12.1986, n 917, degli arti. 1325 nn. 2 e 3 e 1919 c.c, e 1 e33
D.p.r. 13 febbraio 1959 n. 449 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) la ricorrente assume che
la prestazione di capitale erogata dall’Enel, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR,
sarebbe soggetta a tassazione separata.
La censura è fondata per quanto di ragione. In tema di fondi previdenziali integrativi, le
prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto in epoca antecedente
all’entrata in vigore del d.lgs. 124/1993 ad un fondo di previdenza complementare aziendale
a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente sono soggette al seguente
trattamento tributario : a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è
assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16 comma I lett.a) e 17 del
TUIR solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro mentre alle somme provenienti dalla
liquidazione del cd. Rendimento tale intendendosi il “rendimento netto”, imputabile alla
gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato- si applica la ritenuta del
12,50% prevista dall’art. 6 della L. 482 del 1985; b) per gli importi maturati a decorrere
dall’i gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16
comma 1 lett.a) e 17 del TUIR (SS.UU. 22/6/2011 n. 13642). Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.
Ne consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto.
Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 22674/12
Ordinanza pag. 2
Il presidente ha fissato l’udienza del 18/12/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo , cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto.
Così deciso in Roma, 18/12/2013
Il Presidente