Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25108 del 24/10/2017

Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, (ud. 24/05/2017, dep.24/10/2017),  n. 25108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27577-2014 proposto da:

Z.T., S.R., B.B., elettivamente

domiciliati in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato Y,K,, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato T.T. giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

APSS AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA TRENTO,

in persona del Direttore Generale Dr. F.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato R.L., che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato U.P. giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– ricorrenti –

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

presso lo studio dell’avvocato ISIDORO TOSCANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato T.J. giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 196/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 17/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato il 19 e 20 dicembre 2007, E.A., M.R., P. e S. convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Trento, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia autonoma di Trento ed il medico A.C. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del loro congiunto, G.H., rispettivamente marito e padre, deceduto in data 23 settembre 2007 per arresto cardiaco presso l’Ospedale (OMISSIS), sostenendo che il decesso era dipeso dal ritardo con cui erano stati effettuati i necessari interventi a causa, innanzitutto, della mancata visita da parte del medico di guardia, C.A., nonchè dall’assegnazione del codice verde presso il Pronto Soccorso e, infine, dal ritardo degli operatori anestesisti presso l’ospedale di (OMISSIS);

si costituiva in giudizio l’Azienda provinciale chiedendo il rigetto della domanda e, in caso di accertata responsabilità in capo al dr. C.A., che lo stesso fosse condannato a tenere indenne l’azienda. Quest’ultimo costituitosi chiedeva il rigetto della domanda e di essere manlevato dalla compagnia Itas, Istituto Trentino Alto Adige Assicurazioni. Tale società, contestava l’operatività della polizza e, comunque, la responsabilità dell’assicurato sotto il profilo del nesso causale, censurando, altresì, la misura della pretesa risarcitoria;

con sentenza del 18 agosto 2011 il Tribunale rigettava, sia la domanda proposta dagli attori nei confronti di entrambi i convenuti, sia quella di C.A. nei confronti dell’istituto assicuratore, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti ed il sanitario alla rifusione delle spese nei confronti dell’assicuratore;

rilevava il Tribunale che gli attori avevano proposto un’azione di responsabilità extracontrattuale e che, pertanto, avrebbero dovuto dimostrare la sussistenza delle condotte colpose di C.A. e degli altri sanitari, mentre dalle risultanze processuali poteva ritenersi dimostrato che un profilo colposo era individuabile, a carico di C.A., in relazione a una prima telefonata, delle ore 0:45 della notte tra il (OMISSIS) in conseguenza della quale lo stesso, quale referente della guardia medica, non si era recato presso il domicilio del paziente, limitandosi a fornire indicazioni telefoniche sui farmaci; mentre in occasione di una seconda telefonata avvenuta alle 3:00 del mattino, era emerso che M.B. non venne portato in ospedale nonostante questa fosse la prescrizione del medico di guardia. Conseguentemente, in considerazione dell’elevata percentuale di esito infausto degli interventi chirurgici nelle patologie quali quelle rappresentate dal M. e tenuto conto che lo stesso presentava scarse difese immunitarie, il Tribunale concludeva che l’evento dannoso si sarebbe verificato egualmente, a fronte di un intervento effettuato in tempi più contenuti e che, in sostanza, M.B., anche se tempestivamente ricoverato, avrebbe avuto una possibilità inferiore al 50% di sopravvivenza e, per tale motivo, il Tribunale aveva escluso la sussistenza del nesso causale;

avverso tale sentenza proponevano appello E.A., R., P. e M.S. con citazione notificata il 30 dicembre ed il 4 gennaio 2012 chiedendo la riforma della sentenza, con il favore delle spese, sulla base di 15 motivi, senza notificare l’atto di impugnazione alla compagnia Itas. Costituitosi C.A. spiegava appello incidentale e l’Azienda provinciale chiedeva il rigetto dell’impugnazione riproponendo, in via subordinata, la domanda di manleva nei confronti di A.C. Disposta nuova consulenza tecnica di ufficio la Corte d’Appello di Trento con sentenza del 17 giugno 2014, in parziale accoglimento dell’appello proposto da E.A., R., P. e M.S., dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado, rigettava, per il resto, l’appello e dichiarava compensate quelle di secondo grado;

avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione S.R., Z.T. e B.B., nella qualità di successori a titolo particolare degli eredi di M.B. nel diritto risarcitorio litigioso, in virtù di atto di cessione e surrogazione nel diritto controverso e nella posizione processuale. Resistono in giudizio C.A. e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia autonoma di Trento con separati controricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo S.R., Z.T. e B.B. lamentano violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per l’errata interpretazione e applicazione delle norme relative al risarcimento del danno (artt. 1173,2056,1218,1321 e 2043 c.c.). In particolare, per quanto attiene il danno risarcibile ai sensi dell’art. 1223 c.c., riguardo ai prossimi congiunti della vittima ed errata applicazione dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., riguardo alla domanda giudiziale esperita dagli attori. I ricorrenti rilevano che il consulente di ufficio, professor M., nel riferirsi al concetto di perdita di chance intendeva accennare al profilo tecnico di dimostrazione del nesso di causalità e non al concetto giuridico di “concreta occasione di conseguire un determinato bene”, diritto questo diverso dal bene della vita oggetto della domanda di danni, rilevando, in sostanza, che la Corte territoriale “erra soprattutto nel mal interpretare la volontà stessa del perito”;

con il secondo motivo deducono violazione di legge, errata interpretazione del materiale probatorio, con riferimento specifico alla relazione tecnica di ufficio, violazione dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Corte territoriale affrontato un profilo rilevante ai fini della decisione, già oggetto di discussione tra le parti. In particolare, la questione riguarda l’interpretazione della relazione tecnica del citato professore M., rilevando che la Corte territoriale avrebbe travisato la volontà e le intenzioni del professionista che si sarebbe riferito al concetto di chance come metro per misurare la causalità. Sotto tale profilo ricorrerebbe anche l’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo in quanto la Corte territoriale non ha esplicitato le ragioni per le quali non ha inteso adeguarsi alle conclusioni del consulente di ufficio nominato in secondo grado;

con il terzo motivo deducono violazione di legge con riferimento alle medesime disposizioni oggetto del precedente motivo, oltre alla violazione dell’art. 111 Cost.relativamente all’obbligo di motivazione dei provvedimenti e dell’art. 132 c.p.c., nonchè violazione implicita dell’art. 360 c.p.c., n. 5 riguardo all’omesso esame di fatti decisivi; errata valutazione della prova testimoniale e violazione delle norme in tema di onere della prova e responsabilità del debitore. In particolare, la Corte territoriale avrebbe errato nel non tenere in adeguata considerazione la relazione del consulente d’ufficio nominato in appello, il quale ha espresso un parere in ordine alla responsabilità di C.A., anche con riferimento alla seconda telefonata, nonchè per non avere considerato le questioni sollevate nell’atto di appello, acquietandosi sulle argomentazioni del giudice di prime cure e del consulente nominato dal Tribunale. Ribadiscono che il medico, in occasione della prima telefonata, avrebbe dovuto attivarsi per effettuare una valutazione di persona ed avviare il paziente ad un percorso diagnostico sulla base di indicazioni concrete, recandosi presso il domicilio di M.B.. Erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto maggiormente attendibili i testimoni diversi dai familiari al fine di ricostruire il contenuto e le modalità delle telefonate intercorse la notte del 6 settembre 2005 e non avrebbe dato conto delle critiche mosse dalle parti appellanti e del diverso orientamento espresso dal consulente di ufficio. Inoltre, avrebbe ritenuto che la circostanza che le chiamate degli utenti, in deroga all’accordo collettivo nazionale che regolamenta il lavoro della medicina generale della guardia medica, non risultavano registrate, riguardasse un profilo che interessa solo i rapporti tra Azienda e sanitari; al contrario, rilevano i ricorrenti, la questione interesserebbe anche i rapporti con il pubblico, come è deducibile dall’articolo 1 dell’accordo collettivo, che richiama un principio di “appropriatezza della risposta sanitaria”. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe violato il principio di vicinanza della prova, proprio con riferimento al contenuto delle conversazioni intervenute con il paziente, contestando, analiticamente, i profili di attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi diversi dai familiari;

con il quarto motivo deducono violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., nonchè dell’art. 111 della Cost., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo, sempre con riferimento alla mancata adeguata valutazione del parere espresso dal consulente di ufficio, professor M., ritenendo errato il ragionamento della Corte territoriale fondato su elementi probatori diversi da quelli risultanti dalla seconda consulenza di ufficio, facendo dire a tale professionista cose diverse da quelle effettivamente espresse;

con il quinto motivo deducono violazione dell’art. 116 c.p.c. e artt. 1362 e 1363 c.c. in tema di interpretazione delle perizie, nonchè violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. riguardo all’obbligo di motivazione, nonchè omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale non adeguatamente contrastato le risultanze peritali della relazione del consulente di ufficio riguardo al problema del nesso di causalità. La Corte territoriale avrebbe stravolto il senso della consulenza senza spiegare con argomenti convincenti per quale motivo ha ritenuto preferibile la tesi del primo consulente, dr. G., mentre, secondo i ricorrenti, “avrebbe dovuto prendere come punto di riferimento della sua decisione” la consulenza rinnovata in appello;

con il sesto motivo di impugnazione lamentano la violazione dei criteri ermeneutici di interpretazione della perizia e violazione delle norme in tema di valutazione delle prove, nonchè illogicità e incompletezza della motivazione in quanto la Corte territoriale non muove, nella propria motivazione, dalla perizia del consulente di ufficio, anche con riferimento alle dichiarazioni contenute nella stessa e riferite all’oggetto delle telefonate. Inoltre, risulterebbe indimostrato il deficit immunitario di M.B., dovuto ad una pregressa patologia cancerogena alla vescica risalente ad alcuni anni prima, soprattutto perchè, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, lo stesso non si era sottoposto ad alcuna cura di chemioterapia;

con il settimo motivo lamentano violazione dell’art. 1218 c.c. in tema di responsabilità del debitore in ambito contrattuale, poichè era dovere della guardia medica intervenire al domicilio del paziente con la conseguenza che non avendo C.A. dimostrato che la prestazione in favore di M.B. non fu espletata per fatto a lui non imputabile, i giudici di merito avrebbero dovuto condannare i convenuti al risarcimento dei danni;

con l’ultimo motivo deducono violazione dell’art. 91 c.p.c. riguardo alla compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio “e non, invece, di condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese legali”. I ricorrenti richiedono che sul presupposto della fondatezza del ricorso, la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese legali di tutti i gradi di giudizio;

preliminarmente vanno esaminate le due questioni dedotte dal controricorrente C.A., partendo dalla seconda, con la quale eccepisce l’improcedibilità dell’appello, quale questione rilevabile d’ufficio, anche davanti al giudice di legittimità, in quanto gli appellanti hanno instaurato il giudizio di secondo grado soltanto nei confronti dell’Azienda provinciale e del sanitario, C.A., senza evocare in giudizio la compagnia Itas di assicurazione in considerazione della mancata proposizione di domande nei confronti del terzo chiamato. Pur trattandosi di garanzia impropria, il controricorrente rileva che la società chiamata in garanzia ha chiesto il rigetto della domanda principale ritenendola infondata nei confronti del convenuto C., per assenza di responsabilità del professionista e per l’esorbitanza della richiesta di danni. Ciò consente di configurare una ipotesi di inscindibilità di cause con la conseguente applicabilità dell’art. 331 c.p.c. e pronunzia di improcedibilità dell’appello (Cass. 13 maggio 2009, n. 11055);

l’eccezione va disattesa per carenza di interesse di C. a porre la questione pregiudiziale dell’improcedibilità dell’appello perchè gli appellanti avrebbero instaurato il giudizio di secondo grado soltanto nei confronti dell’Azienda provinciale e del sanitario, senza evocare in giudizio la compagnia assicurazione;

sotto altro profilo la difesa di C. rileva che le parti originarie del giudizio non hanno proposto impugnazione, mentre i ricorrenti sono gli acquirenti parziali del diritto controverso (in quota minima). In questo caso non opererebbe il meccanismo previsto dall’art. 111 c.p.c. e cioè il trasferimento del diritto a proporre impugnazione in capo al terzo acquirente, poichè il comma 3 di tale norma prevede che vi sia l’accordo delle altre parti e l’estromissione degli alienanti. Inoltre, i cessionari hanno acquisito soltanto una quota minoritaria del diritto. Pertanto, si sostiene, la sentenza sarebbe passata in giudicato nei confronti degli originari attori e non sussiste la legittimazione dei cessionari a proporre ricorso per cassazione, poichè davanti a tale giudice non è possibile una pronunzia di estromissione dal giudizio;

la questione è infondata, poichè la mera allegazione, come nel caso di specie, del titolo del trasferimento fonda la legittimazione ad impugnare, mentre l’ulteriore requisito dell’estromissione è necessario al fine di liberare le parti originarie del giudizio. Va richiamato il principio secondo cui “il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest’ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell’intestazione dell’impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte” (Sez. 3 – n. 9250 del 11/04/2017, Rv. 643843 – 01);

passando all’esame dei motivi, il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, poichè sulla base della stessa esposizione dei ricorrenti è pacifico, per quanto sostenuto dagli stessi e per quanto puntualizzato dalla Corte territoriale, che gli attori originari non hanno proposto una domanda di risarcimento del danno riferita anche al pregiudizio da “perdita di chance”, per cui è evidente che la questione sollevata riguarda al più (come peraltro ammesso dagli stessi ricorrenti) la valutazione delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, nella parte in cui il professionista si riferisce al concetto di perdita di chance. Profilo questo, oggetto del successivo motivo di ricorso;

i motivi da due a sei vanno trattati congiuntamente perchè strettamente connessi, ruotando intorno a due questioni: le presunte omissioni di motivazione riguardo a punti decisivi della controversia e la contraddittorietà della motivazione rispetto alla valutazione dell’attività espletata dal consulente tecnico di ufficio in sede di appello;

sono inammissibili tutte le censure che riguardano la congruità, sufficienza e contraddittorietà della motivazione poichè tale censura non più consentita dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile alla sentenza impugnata. In particolare, ciò riguarda, i rilievi che consistono nel mancato ruolo centrale riferito alla consulenza del professore M., con valutazione di altre risultanze istruttorie e la “non contestazione” di tutti i profili evidenziati nell’atto di appello e non analiticamente riprodotti o trascritti in questa sede, anche con riferimento ai profili di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali. Tali profili riguardano la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, del terzo motivo di impugnazione (errata valutazione della prova testimoniale, contenuto delle due telefonate, credibilità dei testi), seconda parte del quarto motivo (riguardo alla centralità della consulenza d’ufficio), vizio di motivazione oggetto della seconda parte del quinto motivo per la quale si rivendica la centralità, quale punto di riferimento della decisione, della consulenza d’ufficio rinnovata in secondo grado e si censura la mancanza di argomentazioni convincenti riguardo alle conclusioni ritenute preferibili dalla Corte territoriale. Analoghe considerazione riguardano il sesto motivo di impugnazione, nella parte in cui si censura espressamente il vizio di illogicità e di incompletezza della motivazione, lì dove la Corte ignora le criticità della decisione di primo grado e della consulenza espletata in quella sede. Nello stesso modo sono inammissibili tutti i profili con i quali reiteratamente i ricorrenti rivalutano tutto il materiale probatorio, richiedendo al giudice di merito un onere motivazionale riferito ad ogni punto e questione, in deroga al consolidato principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto ad una analitica e completa valutazione del materiale probatorio, allorchè si formi un convincimento su quelle emergenze processuali che ritiene essere decisive e ne esponga le ragioni in modo da non incorrere in vizio di evidente illogicità e contraddittorietà;

orbene, alla luce di quanto precede poichè il nucleo centrale delle censure riguarda la mancata o inadeguata valutazione delle conclusioni del consulente di ufficio nominato in grado di appello va rilevato che solo “il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Sez. 3, Sentenza n. 13922 del 07/07/2016, Rv. 640530 – 01). Pertanto, la decisione della Corte d’Appello sarà censurabile nella misura in cui risulterà omessa l’indicazione delle ragioni per cui il giudice ha disatteso i rilievi tecnici formulati dal CTU, secondo il quale la condotta del sanitario non era adeguata, ritenendo erronei i rilievi, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici utilizzati per addivenire alla decisione contrastante con essi;

la questione decisiva riguarda il profilo della prova del nesso di causalità, nei termini indicati dalla Corte territoriale, ovvero quale dimostrazione che, attraverso il comportamento doveroso, rappresentato dalla visita del paziente in occasione della prima telefonata e l’eventuale prescrizione di farmaci solo a seguito della visita, sarebbe stato più probabile che non, che il paziente, M.B., sarebbe sopravvissuto, in modo da poter affermare che il suo decesso era stato determinato dal comportamento omissivo o commissivo. Tale profilo, muovendo dal presupposto pacifico della condotta colposa del sanitario riguardo alla prima telefonata, è stato espressamente, analiticamente e adeguatamente preso in considerazione dalla Corte territoriale la quale ha rilevato che, non essendo stato possibile individuare il momento in cui insorse effettivamente la perforazione intestinale e dovendosi escludere, sulla base di una motivazione puntuale, che tale evento fosse collocabile a poche ore prima dell’accesso di M.B. al Pronto Soccorso, doveva escludersi che il ritardo di poco meno di tre ore nel ricovero addebitabile ad C.A. fosse causa o concausa del decesso di M.B.. La Corte rileva che non è possibile evincere, dagli atti processuali e dalle conclusioni dei consulenti in sede civile e penale, che, ove il ricovero fosse avvenuto già dopo la prima telefonata intercorsa con la guardia medica, sarebbe stato più probabile che non che il paziente sopravvivesse. Nell’escludere tale profilo la Corte fa riferimento ad una complessa serie di elementi che riguardano, da un lato l’esistenza di due dati decisivi, rappresentati dalla circostanza, ritenuta provata dalla Corte territoriale sulla base di una motivazione non censurabile in questa sede, che il paziente aveva denunciato dolori addominali circa otto giorni prima del ricovero e la seconda, che all’esito dell’intervento chirurgico era stato possibile verificare che la perforazione intestinale era minuscola. Oltre a tali elementi la Corte territoriale ha preso atto dell’esistenza di una serie di concause rappresentate dallo stato di salute pregresso (dando atto, quale profilo irrilevante, dell’inesistenza di una pregressa chemioterapia), della perforazione minuscola, del malessere risalente a diversi giorni addietro, alle quali si aggiungono quelle concomitanti, costituite dalla perdita di tempo da parte del paziente nel recarsi in ospedale in occasione della seconda telefonata, dall’assegnazione del codice verde in Pronto Soccorso (profilo non oggetto di impugnazione in appello), dalla mancata diagnosi presso il Pronto Soccorso attraverso l’esame obiettivo svolto da un medico specialista in chirurgia e dal conseguente allungamento dei tempi di intervento, oltre alle concause successive, rappresentate dalle complicazioni anestesiologiche. A fronte di tale puntuale motivazione i ricorrenti rilevano che il consulente di ufficio aveva comunque segnalato che “a seguito della mancata effettuazione della visita da parte del medico di guardia medica, a fronte di sintomi indicanti una patologia maggiore, non è stata posta una diagnosi tempestiva della patologia in atto… se ciò fosse accaduto M.B. avrebbe avuto la possibilità di avere una diagnosi più precoce di quanto gli stava accadendo e, comunque, sarebbe stato idoneamente assistito in ambiente specialistico… nel caso di ospedalizzazione precoce non si sarebbe arrivati allo stato di shock settico che era presente al momento dell’accesso al Pronto Soccorso… a tale stato di shock… è dovuto l’arresto cardiocircolatorio, l’induzione dell’anestesia che ha determinato successivamente lo stato comatoso persistente”. Pertanto il consulente concludeva per la sussistenza del rapporto di causalità tra l’omissione della visita domiciliare e gli eventi successivi, fino al decesso precisando che “nel caso in esame, vi è stata una perdita di chance”. Tale profilo viene preso in esame dalla Corte territoriale (pagina 39 e seguenti) che precisa che tale perdita deve intendersi come una elevata probabilità e non come una mera possibilità. In sostanza, a seguito dell’omissione riferita al mancato esame diretto in occasione della prima telefonata, il paziente avrebbe avuto la possibilità di avere una diagnosi più precoce ed quindi di essere assistito in maniera più adeguata in un ambiente specialistico. Tale valutazione espressa dal consulente di ufficio in termini di possibilità di avere una diagnosi più precoce di quanto stava accadendo e un’assistenza idonea in ambiente specialistico è stata presa in esame dalla Corte territoriale, che ha ritenuto, con motivazione analitica sul punto, che tale opinione non consentisse, nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi probatori e delle concause, di affermare che un più tempestivo intervento avrebbe avuto serie e concrete possibilità di scongiurare la morte di M.B., si da affermare la sussistenza di un effettivo nesso di causalità tra l’omissione addebitabile al dr C.A. e il decesso del paziente, in linea con l’orientamento giurisprudenziale che richiede una rigorosa valutazione in termini di “più probabile che non”. Al contrario la Corte territoriale ha evidenziato che la malattia si presentava con sintomatologia subdola, tutt’altro che chiara, certamente non interpretabile con la sola visita da parte del medico, sicchè nel caso in cui C.A. si fosse recato presso il domicilio di M.B. la diagnosi di addome acuto da perforazione intestinale non sarebbe stata formulata, così come non fu formulata neppure presso il Pronto Soccorso da parte di uno specialista. Rimane la valutazione di maggiore possibilità di avere una diagnosi più precoce che la Corte motivatamente ritiene assolutamente insufficiente ai fini di una affermazione di responsabilità, in considerazione anche dell’alto tasso di mortalità legato alla malattia riscontrata con considerazioni statistiche assolutamente ragionevoli. Ogni ulteriore profilo esula dalla valutazione di questa Corte perchè riguarda esclusivamente il merito della vicenda, la valutazione dei mezzi di prova e l’esame dei fatti oggetto del giudizio, tutti i aspetti di esclusiva competenza del giudice di merito;

quanto al settimo motivo, occorre puntualizzare che in qualità di pubblico ufficiale, il medico della Guardia Medica ha uno spazio di discrezionalità scientifica nell’erogare la sua prestazione e l’indicazione di un esperto della professione sanitaria (ctu) risulta decisiva per consentire un apprezzamento in ordine alla doverosità o meno della condotta, sulla base dell’oggetto reale della conversazione telefonica tra il paziente ed il sanitario, riguardo alla sintomatologia prospettata. La diposizione di riferimento è il D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, art. 13, comma 3, in virtù del quale: “durante il turno di guardia il medico è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall’utente, oppure – ove esista – dalla centrale operativa, entro la fine del turno cui è preposto”. Secondo la costante interpretazione che ne ha dato la Corte di legittimità in sede penale (Cass. Pen. Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015 – dep. 10/03/2015, Marsili, Rv. 26290701) il sanitario è titolare di un diritto-dovere di valutare la necessità, o meno, di effettuare la visita domiciliare richiesta dal paziente; tale valutazione può essere oggetto di sindacato da parte del giudice sulla base dei due elementi costituiti dalla prova della patologia riferita telefonicamente dal paziente o da chi lo assiste e da una valutazione operata da un esperto della professione medica in ordine ai presupposti di urgenza e necessità della visita domiciliare. Inoltre, se dopo un consulto telefonico la guardia medica, come verificatosi in occasione della seconda telefonata, ritiene necessario che il paziente abbia bisogno di essere portato presso il Pronto Soccorso per accertamenti, il medico non è tenuto a chiamare il 118, nè a sollecitare l’arrivo dell’ambulanza e tantomeno ad recarsi presso il domicilio della persona per la quale è stato chiamato e per la quale ha esortato il ricovero (Cass. Pen. Sez. 6, n. 2266 del 2015). Nello stesso modo non si può imputare al medico l’omissione della visita domiciliare (in occasione della seconda telefonata) che la Corte d’Appello ha ritenuto sostanzialmente superflua e che avrebbe potuto risultare potenzialmente dannosa per la perdita di tempo, a fronte della necessità del ricovero e di un accertamento specialistico suggerito dal sanitario (e dal medico di famiglia). Orbene, rispetto a tale disciplina e all’interpretazione giurisprudenziale sugli obblighi che gravano sull’operatore sanitario della guardia medica, si inserisce la doglianza dei ricorrenti prospettata quale violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per falsa applicazione della disciplina in tema di responsabilità contrattuale del debitore, assumendo i ricorrenti che la Corte avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto che C.A. abbia dato la prova liberatoria della propria responsabilità. Secondo i ricorrenti tale prova consisteva esclusivamente nella dimostrazione dell’esistenza di un fatto non imputabile al debitore che avrebbe impedito di eseguire la visita domiciliare in favore di M.B.. Per quanto detto in premessa la doglianza non coglie nel segno poichè è pacifico, per quanto ritenuto dai giudici di merito, che l’inadempimento del sanitario riguardava la richiesta oggetto della prima telefonata (quella delle 0:45 della notte tra il (OMISSIS)), mentre la ricostruzione della seconda telefonata, quella delle ore 3:00, non consente di individuare alcun profilo di responsabilità per avere C.A. invitato M.B., per il tramite della moglie, a recarsi presso l’ospedale di (OMISSIS), tanto da avvisare il personale competente dell’arrivo del paziente e di annotare tale circostanza sul foglietto rinvenuto dà altro testimone. Avendo la Corte d’Appello escluso l’esistenza di un nesso di causalità qualificata tra l’inadempimento ed relativo ritardo riferibile alla prima telefonata, e l’esito infausto del ricovero, le doglianze oggetto del settimo motivo di impugnazione sono prive di specificità;

quanto, infine, all’ultimo motivo di impugnazione, non si tratta di una censura avverso la sentenza impugnata, ma di una richiesta di pagamento delle spese relative a tutti i gradi di giudizio nell’ipotesi di accoglimento del ricorso (“si chiede nel presupposto delle parti oggi ricorrenti abbiano ragione nel merito che le parti resistenti siano condannate… al pagamento delle spese legali.. di tutti e tre i gradi di giudizio”). Il rigetto dei precedenti motivi impedisce di prendere in esame la questione sollevata dall’Azienda provinciale secondo cui i ricorrenti, quali cessionari parziali del credito risarcitorio, non avrebbero titolo a richiedere la modifica della sentenza di appello passata in giudicato nei confronti degli originari attori;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore di C. e dell’Azienda Provinciale – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente, liquidandole in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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