Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25108 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 07/12/2016), n.25108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18882-2012 proposto da:

M.V., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MARROCCO FRANCESCO BENEDETTO (avviso postale ex art.

135) giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che licr rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 18/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARROCCO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.V. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato l’avviso di accertamento relativo alla omessa parziale dichiarazione dei redditi percepiti in virtù di contratti di locazione di fabbricati per l’anno di imposta 2004. La C.T.R. compensava tra le parti le spese del giudizio e rigettava la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata dal contribuente in considerazione delle “statuizioni relative ai punti della controversia così come evidenziati” nonchè della “peculiarità” e “complessità delle questioni trattate” nonchè delle “vicende processuali così come esposte in narrativa”.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 91 c.p.c. per non avere il giudice di appello posto a carico dell’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, in applicazione dei principi di soccombenza e causalità.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per avere la C.T.R. compensato tra le parti le spese del giudizio, pur non sussistendo soccombenza reciproca nè concorrendo gravi ed eccezionali ragioni.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa o insufficiente motivazione in ordine alla statuizione di compensazione delle spese del giudizio.

I suddetti motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

In tema di contenzioso tributario, sulla base del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, nella formulazione ratione temporis applicabile, la commissione tributaria può dichiarare compensate le spese processuali in tutto o in parte a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2. Tale ultima disposizione, emendata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, stabilisce che il giudice può compensare tra le parti le spese del giudizio, oltre che in caso di reciproca soccombenza, nell’ipotesi in cui concorrono “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”; la norma si applica, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, ai giudizi instaurati (come quello di specie, originato da ricorso proposto l’1.12.2009) dopo il 4.7.2009.

Tanto premesso, osserva la Corte come le ragioni poste nella sentenza impugnata a fondamento della disposta compensazione delle spese del giudizio di revocazione non soddisfino il precetto normativo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, non avendo la C.T.R. specificato in motivazione, in modo espresso e con riferimento alla fattispecie concreta, le “gravi ed eccezionali ragioni” che avevano determinato, nella totale soccombenza dell’amministrazione finanziaria, la compensazione delle spese del giudizio. La C.T.R., per contro, si è limitata ad affermare, con espressioni generiche e in parte confuse, testualmente: “si ritiene che nella fattispecie concreta, nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano il rigetto della richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. e delle spese. Tali ragioni si rinvengono nelle statuizioni relative ai punti della controversia così come evidenziati e risultate da questo Collegio nella peculiarità e della complessità delle questioni trattate e da tutte le vicende processuali così come esposte in narrativa”.

2. Con il quarto e il quinto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla statuizione di rigetto della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c..

I motivi sono infondati.

Poichè la responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale, la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. richiede la prova, incombente sulla parte istante, sia dell’an che del quantum debeatur o, comunque, postula che tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (in termini, Cass. n. 9080 del 2013; Cass. n. 21798 del 2015).

Nella specie, il ricorrente non ha fornito tale prova, nè ha indicato quali siano i concreti specifici elementi da cui desumere la sussistenza e l’entità del danno richiesto.

3. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, rigetta il quarto e il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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