Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25106 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, (ud. 24/05/2017, dep.24/10/2017),  n. 25106

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 926-2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO

10, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA CORSI, che Io rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al ricorso principale;

– ricorrente –

contro

R.M., CA.VI. quali eredi di R.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO CASTELLANI, che li

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti –

Nonchè da:

R.M., CA.VI. quali eredi di R.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO CASTELLANI, che li

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO

10, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA CORSI, che lo rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 5751/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8289/06, decidendo sulla domanda, proposta da R.A. nei confronti dell’avv. C.A., di risarcimento dei danni subiti a causa della negligente assistenza legale da parte del convenuto, che aveva trascurato di coltivare il procedimento esecutivo nei confronti del Condominio in (OMISSIS), del quale l’attore era creditore in virtù di titolo esecutivo giudiziale, rigettò l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto e condannò il C. al pagamento, in favore del R., della somma di Euro 78.019,86, oltre interessi come indicato nella motivazione di quella sentenza, nonchè alle spese di lite.

Avverso tale decisione propose impugnazione il C., cui resistettero, dapprima, l’appellato e, dopo il decesso di quest’ultimo, i suoi eredi.

La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 19 settembre 2014, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condannò il C. al pagamento, in favore di R.M. e Ca.Vi., pro quota ereditaria, della somma di Euro 50.745,86, oltre lucro cessante e interessi calcolati con i criteri di cui alla sentenza di primo grado, condannò gli appellati al 50% delle spese del doppio grado del giudizio di merito, che compensò per il residuo 50%, e confermò nel resto l’impugnata sentenza.

Avverso la sentenza della Corte di merito l’avv. C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

R.M. e Ca.Vi. hanno resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale basato su un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il C., il quale ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale è così rubricato: “Nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (nullità della sentenza o del procedimento)”.

Con tale mezzo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata presenterebbe due profili di omessa pronuncia e al riguardo deduce che:

a) pur avendo riportato in sentenza che il C. aveva invocato il legittimo impedimento sia con riferimento alla produzione documentale effettuata in quel grado, sia con riferimento alla definitiva articolazione delle istanze istruttorie, articolazione per la quale al convenuto non erano stati neppure concessi i termini ex art. 184 c.p.c., la Corte di merito si sarebbe limitata ad affermare l’irrilevanza del documento prodotto all’udienza del 17 aprile 2012 (pur a volerne ritenere il deposito ammissibile, precisa la Corte) e la responsabilità dell’avv. C. per il ritardo (oltre i termine di prescrizionali del diritto vantato dal R.) con cui era stata consegnata la documentazione, senza tuttavia nulla dire e motivare in sentenza circa l’invocato legittimo impedimento e le richieste conseguenti;

b) inoltre, il C. aveva riproposto con l’atto di appello l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dall’attore, eccezione disattesa in primo grado e la Corte di merito, pur dando conto del rigetto di tale eccezione da parte del primo giudice, nulla avrebbe detto circa la medesima eccezione riproposta in secondo grado.

1.1. Il motivo è infondato.

Si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, al quale in questa sede va data continuità, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 20/09/2013, n. 21612; Cass. 4/10/2011, n. 20311; Cass. 11/01/2006, n. 264; v. anche, in relazione alla prima questione prospettata con il mezzo all’esame e sopra riportata alla lett. a), anche Cass. 26/09/2013, n. 22083 e Cass. 24/11/2005, n. 24808).

In particolare si evidenzia poi, con riferimento alla prima censura, che la Corte territoriale si è pronunciata in relazione alla produzione documentale e alle istanze istruttorie, ritenendo la prima, ove ammissibile, comunque irrilevante e le istanze istruttorie inidonee a smentire la colpevole negligenza del professionista e si rimarca che, comunque, dette istanze sono state chiaramente disattese, essendo incompatibili con la decisione adottata.

Quanto all’eccezione di prescrizione, non risulta che in relazione al rigetto di tale eccezione operato dal Tribunale l’appellante abbia proposto specifico appello nè in quali termini, essendosi lo stesso limitato a riportare solo le conclusioni dell’atto di appello e l’eccezione, ove pure ritualmente riproposta, risulta comunque implicitamente rigettata.

Conclusivamente non sussiste la denunciata omessa pronuncia.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. (applicabile ratione temporis) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia sollevato dubbi sull’ammissibilità del deposito effettuato all’udienza del 17 aprile 2012 della comunicazione a firma di R.A., spedita il 28 settembre 1990 e ricevuta il giorno successivo, di revoca del mandato all’avv. C., ritenendone comunque l’irrilevanza ai fini del decidere.

Lamenta il ricorrente che la Corte non abbia ritenuto sussistente l’impossibilità di produrre detto documento nella fase precedente e comunque sostiene che trattasi di documento indispensabile, in quanto dimostrerebbe, ad integrazione di quanto già dedotto in primo grado e ritenuto insufficiente dal Tribunale, la cessazione nel settembre 1990 del mandato professionale conferito dal R. all’avv. C. per espressa revoca comunicata dalla parte ben prima del decorso del termine prescrizionale (aprile 1999) per far valere il diritto di credito nei confronti del Condominio.

In caso di accoglimento del motivo all’esame, il ricorrente principale ha reiterato la richiesta di verificazione della sottoscrizione di tale documento, già avanzata dopo l’intervenuto disconoscimento della stessa.

2.1. Il motivo va rigettato.

Ed invero, la censura all’esame, che peraltro avrebbe dovuto correttamente essere veicolata con il n. 4 e non con il n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1 non è fondata.

La Corte territoriale ha ritenuto la lettera proveniente da R.A. di revoca del mandato, che l’appellante aveva chiesto di produrre, irrilevante, alla luce delle circostanze indicate a p. 3 e 4 della sentenza, sulla base, quindi, di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito; ed è evidente che un documento irrilevante non è indispensabile, pur tenendo conto di quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 10790 del 4/05/2017.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. e art. 1227 c.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, il C. censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha affermato che, pur a voler ritenere intervenuta la revoca del mandato, il ritardo con il quale fu consegnata la documentazione tempestivamente richiesta costituisce indice inequivocabile della colpevole negligenza del professionista. Ad avviso del ricorrente principale, la Corte di merito avrebbe dovuto escludere in radice la sua responsabilità e il danno conseguente, non sussistendo alcun suo inadempimento, stante la revoca del mandato comunicata dal cliente nel 1990, ben prima del verificarsi del decorso del termine prescrizionale del diritto vantato dal R. e individuato dal Tribunale nell’aprile del 1999. Sostiene, inoltre, il C. che, pur a voler ammettere il ritardo nella consegna della documentazione, trattandosi di atti non indispensabili al fine di evitare il maturarsi del termine prescrizionale, non sussisterebbe “il rapporto causa-evento tra la condotta (a lui) imputata… e il danno (supposto) patito dalla controparte” e comunque sarebbe insussistente la prova del danno, alla stregua dei documenti acquisiti e delle deduzioni rese dal Condominio, secondo cui alla data della notifica del nuovo atto di precetto (13 novembre 2002) il debito era inesistente.

3.1. Il motivo è inammissibile, atteso che con lo stesso, pur deducendosi, apparentemente, una violazione di norme di legge, si mira, in realtà, ad una nuova valutazione dei fatti, già operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., ord., 4/04/2017, n. 8758).

4. Con il quarto motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 184 bis (applicabile ratione temporis) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, il ricorrente sostiene che, nel caso in cui si ritenga non sussistente il vizio di omessa pronuncia di cui al primo motivo per aver la Corte di merito adottato sul punto una pronuncia di rigetto implicita desumibile dal tenore complessivo della motivazione, la Corte di merito sarebbe comunque incorsa nella violazione dell’art. 184 bis cod. proc. civ.. Deduce l’avv. C. che nessuno è stato per lui presente in primo grado all’udienza di trattazione, in cui la controparte ha rinunciato a chiedere i termini ex artt. 183 e 184 cod. proc. civ. e ha precisato le conclusioni, sicchè egli non si è potuto avvalere del termine previsto dal codice per la definitiva articolazione delle prove e per l’integrazione della prova documentale, e rappresenta di aver poi in appello motivato e documentato la richiesta di rimessione in termini (cattive condizioni fisiche sue e del codifensore, avv. Monaco, che, con nota del 16 maggio 2005, gli aveva comunicato di non poter seguire la causa per motivi di salute e gli aveva chiesto di provvedere alla sua sostituzione).

Il motivo non può essere accolto.

Va, infatti, per un verso, rilevato che tale mezzo è generico, non essendo state riportate nello stesso compiutamente, nei loro esatti termini, le richieste istruttorie formulate, precisandosi che a p. 7 del ricorso sono state riportate le sole conclusioni in appello in cui si fa riferimento, per relationem, alla comparsa di risposta del primo grado e alla comparsa di risposta datata 7.3.2005 in cui sarebbero state articolate le richieste istruttorie, e in cui è altresì formulato, al n. 8) un unico capo palesemente irrilevante.

Deve poi osservarsi, per altro verso, che comunque la Corte territoriale ha sostanzialmente ritenuto, sulla base di una valutazione rimessa al Giudice del merito, l’irrilevanza di tali richieste istruttorie (v. p. 4 della sentenza impugnata).

5. Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato.

6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale R.M. e Ca.Vi. lamentano “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.”, sostenendo che, nel compensare per il 50% le spese del doppio grado del giudizio di merito, la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato e interpretato il previgente secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ., nella versione introdotta con la L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 92, comma 1, lett. a) entrato in vigore il 1 marzo 2006 – ad avviso dei controricorrenti ricorrenti incidentali applicabile nel caso di specie, essendo il procedimento di appello iniziato il 18 giugno 2007 -, avendo detta Corte indicato quale unico presumibile giusto motivo di compensazione l’accoglimento solo parziale dell’appello, senza attenersi al “principio di individuazione della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio” e senza indicare “altri giusti motivi” idonei a giustificare tale statuizione.

6.1. Il motivo è infondato.

Si osserva che, al fine di individuare il testo dell’art. 92 del codice di rito ratione temporis applicabile, occorre far riferimento alla data di inizio del procedimento in primo grado e che, nella specie, l’atto di citazione è stato notificato il 21 gennaio 2005 (v. pure ricorso p. 2). Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis (prima della modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a)) la scelta di compensare totalmente o parzialmente le spese processuali è riservata al prudente apprezzamento del giudice sulla base di un adeguato supporto motivazionale, che può anche desumersi – come nel caso di specie – dal complesso delle considerazioni giuridiche o di fatto enunciate a sostegno della decisione di merito o di rito (Cass., ord., 4/02/2015, n. 1997), evidenziandosi, inoltre, che nell’atto introduttivo Adriano R. aveva quantificato i chiesti danni in Euro 94.021,59, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 13 novembre 2002, sicchè risulta evidente l’accoglimento solo per quanto di ragione della domanda inizialmente proposta.

Va inoltre precisato che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. 19/06/2013, n. 15317; Cass., ord., 31/03/2017, n. 8421).

Infine, si rileva che in tema di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16/06/2003, 9631; Cass. 7 aprile 2000, n. 4371).

7. Anche il ricorso incidentale deve, pertanto, essere rigettato.

8. Conclusivamente i ricorsi proposti vanno riuniti e rigettati entrambi.

9. Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, va disposta l’integrale compensazione tra le stesse delle spese del presente giudizio di legittimità.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei controricorrenti ricorrenti incidentali, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi proposti e li rigetta entrambi; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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