Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25106 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. I, 08/10/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 08/10/2019), n.25106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13296/2018 proposto da:

S.S. (rectius: S.H.), domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Verde Carmine, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/03/2019 dal cons. SAN GIORGIO MARIA ROSARIA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO, che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con decreto del 26 marzo 2018 il Tribunale di Campobasso ha rigettato il ricorso proposto da S.H. avverso la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, Sezione distaccata di Campobasso, con la quale era stato negato allo stesso il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale.

Il richiedente aveva dedotto di essere fuggito dal Bangladesh temendo per la sua vita a seguito di problemi ereditari tra fratelli insorti a seguito della morte del nonno paterno. Sua madre, che aveva tentato di rivendicare i diritti della propria famiglia denunciando i fratelli del padre, aveva subito da parte di questi ultimi un’aggressione che ne aveva provocato il decesso. Il padre aveva successivamente contratto nuove nozze, ciò che aveva peggiorato i rapporti familiari, al punto che il richiedente aveva deciso di trasferirsi in Libia, dove era stato derubato ed accoltellato all’addome. A seguito di tale aggressione era stato ricoverato ed operato d’urgenza, e, quindi, aveva deciso di trasferirsi in Italia.

La Commissione Territoriale aveva sottolineato la implausibilità ed incoerenza del racconto del richiedente, ed aveva comunque fatto presente che quest’ultimo aveva evidenziato elementi fattuali correlati ad una difficoltà personale e contingente legata a questioni ereditarie, escludendo pertanto che il richiedente potesse ottenere lo status di rifugiato. Aveva aggiunto che non poteva essere riconosciuta la protezione sussidiaria in favore del richiedente in quanto in Bangladesh, pur essendo presenti elementi di tensione politica, non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata tale da comportare un rischio effettivo di danno grave per l’intera popolazione civile ovvero una minaccia grave e individuale alla sua vita, non presentando il richiedente caratteristiche specifiche implicanti esposizione ad un rischio differenziato e qualificato. Nè, ad avviso della predetta Commissione, poteva essere riconosciuta in favore dello stesso la protezione umanitaria non risultando egli affetto da stati patologici di rilievo, essendo in età adulta e non presentando elementi di vulnerabilità tali da far ritenere che il suo rientro nel Paese di origine potesse comportarne la esposizione a situazione umanitaria di particolare e grave complessità, come richiesto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il ricorrente si era sostanzialmente doluto innanzi al giudice di primo grado che la Commissione avesse ingiustificatamente ritenuto inattendibile la sua narrazione dei fatti ed escluso che il suo rientro forzato in Bangladesh potesse comportare per lui difficoltà a condurre una vita dignitosa e sicura.

A sostegno della propria decisione di rigetto del ricorso il Tribunale adito ha rilevato, quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, che nel racconto del ricorrente non si rinviene alcun elemento specifico che colleghi il suo espatrio alle condizioni poste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, avendo egli riferito di una vicenda personale legata a questioni ereditarie. Il giudice di primo grado si è fatto carico dell’intervento subito dal ricorrente in Italia nel 2017 per laparocele infetto all’addome, dando atto peraltro che non aveva riportato lesioni tali da sconsigliarne il rientro nel Paese di origine (come specificato – si osserva nel decreto impugnato – dai certificati in atti che prescrivono solo controlli periodici). Nè risulta, secondo il Tribunale, che il Bangladesh versi in una situazione di conflitto armato interno od internazionale, in quanto, dopo l’attacco nel quartiere di Gulshan a Dhaka del 1 luglio 2016, che ha provocato la morte di nove italiani, sette giapponesi ed altri stranieri, una serie di operazioni anti-terrorismo ha consentito lo smantellamento di covi e la neutralizzazione di numerosi militanti. Pur restando possibili nuovi atti ostili provenienti da cellule terroristiche dormienti o da ambienti del locale estremismo, si tratta – conclude il decreto impugnato – di situazioni di tensione politica sotto controllo dello Stato e non integranti la soglia di pericolo richiesta ai fini del riconoscimento della tutela invocata. Quanto al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non presenta alcuna patologia, è in età adulta e risulta privo di legami specifici e personali con l’Italia, non sussistendo, pertanto, le ragioni per la concessione dell’invocata misura.

2. – Per la cassazione di tale decreto S.H. propone ricorso sulla base di un unico motivo. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unica censura il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e omessa valutazione della documentazione in atti in relazione alla richiesta di protezione umanitaria. In particolare, non sarebbe stata esaminata la documentazione medica dalla quale risulterebbe che il ricorrente sia affetto da gravi problemi di salute per effetto dell’accoltellamento subito in Libia. Si richiama l’attestazione del sito “viaggiare sicuri”, secondo la quale “le strutture sanitarie pubbliche e private sono inadeguate anche per semplici interventi o per accertamenti clinici. Solo a Dhaka si trovano alcune strutture sanitarie private cui ci si può rivolgere nei casi di emergenza”.

2. – Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a causa della mancata allegazione di una valida copia autentica del provvedimento impugnato. Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che: I) ai fini della verifica d’ufficio della tempestività del ricorso per cassazione il ricorrente è tenuto al deposito della decisione comunicatagli a mezzo PEC (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria; II) ai diversi fini della procedibilità del ricorso è necessario che la decisione sia autenticata; III) tuttavia, il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata che sia stata: i) predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter; ii) sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore; iii) redatta in formato elettronico, sottoscritta digitalmente e necessariamente inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16-bis, comma 9-bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012 – oppure, in tutti i casi indicati, con attestazione priva di sottoscrizione autografa – non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2) la conformità della copia informale all’originale; IV) nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio (Cass. S.U., sentenza n. 8312 del 2019).

Nella specie, il ricorrente ha inteso assolvere l’onere dell’allegazione di una valida copia autentica del provvedimento impugnato depositando una copia dello stesso la cui conformità all’originale è stata attestata dall’avvocato Claudio Di Pietro, in data 26.4.2018. Il ricorso per cassazione è stato tuttavia proposto dall’avv. Carmine Verde, il quale ha agito in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso e datata 29.3.2018. Il ricorso è datato 26.4.2018 ed è stato notificato nella stessa data. Risulta dunque per tabulas non solo che l’avvocato che ha attestato la conformità all’originale della copia del decreto impugnato allegata al ricorso è diverso da quello che ha proposto ricorso per cassazione; ma anche che l’autentica è avvenuta dopo che il ricorrente aveva già conferito all’avv. Carmine Verde la procura speciale a ricorrere per cassazione, e nello stesso giorno della proposizione del ricorso. L’attestazione di conformità, dunque, è stata compiuta da un avvocato che, al momento in cui la sottoscrisse, non era il difensore della parte ricorrente. In tale ipotesi, questa Corte ha già stabilito che “nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la S. C. (…) può essere redatta, L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10941 del 08/05/2018, Rv. 648805 – 01). Il rilevato vizio non può dirsi sanato dalla mancanza di contestazione da parte del Ministero dell’interno, perchè questo non si è costituito nel presente giudizio. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità non ha riconosciuto una generale efficacia sanante alla mancata contestazione della conformità all’originale d’un atto processuale privo di attestazione di conformità o con attestazione di conformità non sottoscritta. Si è, invece, subordinata quell’efficacia sanante alla sussistenza di varie condizioni, prima fra tutte la circostanza che l’atto privo di attestazione di conformità all’originale sia la copia analogica d’un documento informatico creato digitalmente (Cass., S.U., sentenza n. 22438 del 2018). Nel caso di specie, per contro, tale “natività digitale” del decreto impugnato non risulta dall’attestazione apposta in calce ad esso dall’avv. Claudio Di Pietro. Ivi si legge, infatti, che il documento depositato costituirebbe “copia informatica conforme all’originale analogico dal quale è estratta”. Ma il difensore, anche quando sia munito di procura (e l’avv. Di Pietro, come dianzi è precisato, non lo era) può giovarsi del potere di autentica a lui espressamente conferito dal D.L. 8 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, comma 9-bis, solo quando intenda attestare la conformità all’originale d’un atto contenuto nel fascicolo informatico d’ufficio, o perchè originariamente digitale, o perchè digitalizzato dal cancelliere. L’avvocato, anche munito di procura, per contro, non potrebbe mai attestare la conformità d’una copia cartacea all’originale parimenti cartaceo, giacchè nessuna norma gli attribuisce questo potere (cfr. Cass., Sez. I, ordinanza n. 14266 del 2019).

3. – In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Nessun provvedimento va emesso in relazione alle spese della presente fase, in assenza di alcuna attività difensiva da parte del Ministero intimato. Sussistono le condizioni perchè il ricorrente sia condannato al versamento del doppio del contributo unificato, essendo stata revocata, con il decreto impugnato, l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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