Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25106 del 07/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25106 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA
sul ricorso 5335-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, nella duplice
qualità di procuratrice di ENEL DISTRIBUZIONE SPA in proprio e
quale beneficiaria del ramo di azienda già di Enel Distribuzione Spa, in
persona del suo procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende giusta mandato a
margine del ricorso;

– ricorrente contro

Data pubblicazione: 07/11/2013

RAFFA CATERINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA 213, presso lo studio dell’avvocato BAVA RAFFAELE,
rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANIA RANIA giusta
procura a margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 2310/2011 del TRIBUNALE di CATANZARO
del 17/05/2011, depositata il 23/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;
udito l’Avvocato Federica Manzi (delega avvocato Luigi Manzi)
difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n.
-2-

M3 – u 10-10-2013

– controricorrente –

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Catanzaro con sentenza depositata in data 23.09.2011, ha
dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto dall’Enel
Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Chiaravalle Centrale,
che aveva condannato l’appellante in favore di Caterina Raffa al risarcimento del
danno conseguito ad inadempimento del contratto di somministrazione

di bollette relative all’utenza con costi aggiuntivi per le spese postali.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel servizio
elettrico s.p.a., nella qualità di procuratore speciale di Enel Distribuzione e di
beneficiaria del relativo ramo d’azienda.
Ha resistito con controricorso Caterina Raffa.
Motivi della decisione
1. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile l’appello dell’Enel s.p.a. perché
inoltrato in data 14.05.2010, oltre il termine annuale di cui al “vecchio” testo
dell’art. 327 cod. proc. civ. (applicabile ratione tempolis alla fattispecie), rilevando che
a tali effetti occorreva avere riguardo alla data del 29.01.2009 di deposito della
sentenza in cancelleria, attestato da timbro e firma del cancelliere in calce alla
stessa, e non già all’ulteriore indicazione “pubbl. 26.03.2009” riportata nella prima
pagina, riferibile alle formalità successive al deposito (e quindi alla giuridica
esistenza della sentenza).
2. Con i motivi di ricorso si denuncia: I) violazione e/o falsa interpretazione
del comb. disp. degli artt. 133 e 327 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 3 e 24
Cost. (art. 360 n.3 cod. proc. civ.); II) violazione dell’art. 153 co. 2 cod. proc. civ.
(art. 360 n. 4 cod. proc. civ.).
2.1. 11 ricorso è infondato, avendo la decisione impugnata fatta corretta
applicazione della normativa rilevante nella fattispecie, secondo l’interpretazione
avallata dalle SS.UU. di questa Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi.

3

dell’energia elettrica corrente con detta s.p.a. che aveva determinato il pagamento

Invero la questione della decorrenza del termine lungo di impugnazione
quando in calce alla decisione impugnata sono presenti due diverse attestazioni,
del tenore di quello appena descritto, è stata sottoposta di recente al vaglio delle
Sezioni unite di questa Corte che hanno risolto il contrasto insorto al riguardo tra
le sezioni semplici, stabilendo il seguente principio: a norma dell’art. 133 cod. proc.
civ., la consegna dell’originale completo del documento-sentenza al cancelliere,

pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di continuità, con la
certificazione del deposito mediante l’apposizione, in calce al documento, della
firma e della data del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della
consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È
pertanto da escludere che il cancelliere, preposto, nell’espletamento di tale attività,
alla tutela della fede pubblica (art. 2699 cod. civ.), possa attestare che la sentenza,
già pubblicata, ai sensi dell’art. 133 cod. civ., alla data del suo deposito, viene
pubblicata in data successiva, con la conseguenza che, ove sulla sentenza siano
state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il
documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l’altra di
pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza
decorrono già dalla data del suo deposito. (Cass. Sez. Unite, 1 agosto 2012, n.
13794). E’ stato, in particolare, evidenziato che il procedimento di pubblicazione
di una sentenza, coincidente con il suo deposito, è unitario nonostante vi
concorrano sia l’attività del giudice (di deposito in cancelleria del documento), sia
quella del cancelliere (di pubblicazione mediante il compimento di determinate
formalità che rendono “certificato” tale deposito), e garantisce, quale effetto legale,
la conoscibilità del provvedimento giurisdizionale erga omnes anche ai fini della
decorrenza del termine di impugnazione. L’attività del cancelliere è, quindi, solo
ricognitiva della completezza del documento, oltre che vincolata nel quomodo —
mediante apposizione di data e firma in calce — e nel quando, dovendo dare atto

nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, avvia il procedimento di

del deposito, nel luogo e nella data in cui avviene la consegna (attestazione assistita
dalla presunzione di veridicità fino a querela di falso: art. 2700 cod. civ.).
Avuto riguardo alla funzione della norma di cui all’art. 327 cod. proc. civ.,
quale individuata da Corte cost., 25.07.2008, n. 297, l’eccezione di illegittimità
costituzionale prospettata da parte ricorrente con riferimento agli arti. 3 e 24 Cost.
appare manifestamente infondata; mentre la querela di falso, cui si fa riferimento

2.2. Neppure sono ravvisabili i presupposti per la rimessione in termini
invocata con il secondo motivo di ricorso; ciò in quanto l’intervento regolatore
delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di
legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce ad escludere che
possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell’esercizio del diritto alla
rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 cod. proc. civ. o dell’abrogato art. 184 bis
cod. proc. civ., in capo alla parte che abbia confidato sull’orientamento che non è
prevalso. (Cass. 15 dicembre 2011, n. 27086).
In disparte la considerazione che — come evidenziato da parte resistente —
anche a volere considerare la data del 26.03.2009, l’appello sarebbe stato,
comunque, tardivo, in quanto il termine ultimo per l’impugnazione, pur
considerato il periodo di sospensione, sarebbe stato quello di (martedì) 11.05.2010,
laddove come è riportato in sentenza e concordemente riferito dalle parte l’appello
venne notificato il 14.05.2010.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei
parametri di cui al D.M. n. 140/2012, seguono la soccombenza e sono attribuite al
difensore, dichiaratosi distrattario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate in € 600,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre
accessori come per legge e attribuite all’avv. Stefania Rania, difensore distrattario.

5

nell’ultima parte del ricorso, non risulta formalizzata.

Roma 10 ottobre 2013
L’estensore

Il

dott. Annamaria Ambrosio

5 ,31ente

dott. Anto Segreto

E copia conforme all’originale
Roma,

-7 NOV, 2013

CLALQ,

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