Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25105 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 10/11/2020), n.25105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5474/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.V., elettivamente domiciliato in Roma Viale Giuseppe

Mazzini 134, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Maria Cipolla,

rappresenta e difende per procura speciale in calce al

controricorso, unitamente all’avv. Luigi Francesco Rosso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia – Sezione staccata di Catania n. 3828/34/14, depositata il

10 dicembre 2014 e notificata il 22 dicembre 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2020

dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Mastroberardino Paola, che ha concluso per la

dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Udito l’avv. Francesco Meloncelli per la ricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 3828/34/14 del 10/12/2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 1967/12/14 della Commissione tributaria provinciale di Catania (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di G.V. avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio nei confronti dell’istanza di rimborso delle somme pagate in eccedenza all’Erario con riferimento agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992 per IRPEF, ILOR e IVA, in applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17.

1.1. La richiesta di rimborso si fondava sul vantato diritto del contribuente, imprenditore commerciale operante nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa all’atto del verificarsi dell’evento sismico del 13/12/1990, di ottenere la restituzione del novanta per cento dei tributi e contributi erogati relativamente agli anni d’imposta 1990-1992.

1.2. La CTR motivava il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate evidenziando che il rimborso in favore dei soggetti colpiti dal sisma poteva “avvenire in due simmetriche possibilità: per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10% del dovuto; per chi, invece, ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato”, dandosi in questo modo un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

2. L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. Il contribuente resisteva con controricorso.

4. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza camerale del 16/10/2019 la controversia veniva rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di improcedibilità proposta dal controricorrente e riguardante il mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata. Il controricorrente, infatti, afferma di avere notificato la sentenza impugnata all’Agenzia delle entrate in data 22/12/2014, come dichiarato dalla stessa ricorrente, ma invita la Corte a controllare se la copia autentica depositata da quest’ultima sia effettivamente quella notificata ovvero sia altra copia autentica, evidentemente priva della relata di notificazione.

2. L’eccezione è fondata nei termini di cui subito si dirà.

2.1. Secondo il tradizionale e consolidato orientamento di questa Corte, “la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (Cass. S.U. n. 9005 del 16/04/2009; conf., ex multis, Cass. n. 11376 del 11/05/2010; Cass. n. 25070 del 10/12/2010; Cass. n. 1443 del 27/01/2015).

2.2. Con successiva sentenza, le Sezioni Unite hanno temperato la portata del predetto principio, osservando che: “deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio” (Cass. S.U. n. 10648 del 02/05/2017).

2.3. All’esito di tale ultima decisione, l’orientamento in questione può così essere riassunto:

a) l’art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l’improcedibilità del ricorso;

b) l’improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purchè entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione;

c) l’improcedibilità non può invece essere evitata allorquando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell’omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell’art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale;

d) la sanzione della improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perchè prodotto dalla controparte o perchè presente nel fascicolo d’ufficio acquisito su istanza della parte;

e) l’improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, perchè in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. n. 17066 del 10/07/2013).

2.4. L’orientamento di cui si discute non è messo in discussione, anzi è confermato, da due successive pronunce delle Sezioni Unite, l’una in materia di ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e depositato in copia analogica non autenticata dal difensore di parte ricorrente (Cass. S.U. n. 22438 del 24/09/2018) e l’altra in materia notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all’originale (Cass. S.U. n. 8312 del 25/03/2019).

2.5. Invero, dette sentenze hanno chiaramente ribadito la validità del tradizionale orientamento della S.C., operando unicamente un temperamento della rigorosità dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo PEC. In tali ipotesi, infatti, le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo alla mancata contestazione di controparte, giustificando tale scelta in ragione del fatto che il contro-ricorrente: a) è il destinatario della notificazione dell’unico originale formato digitalmente (atto notificato come documento informatico nativo digitale), sicchè è perfettamente in grado di verificare la conformità del ricorso depositato a quello in suo possesso.; b) è il soggetto che ha effettuato la notifica in forma digitale della sentenza impugnata, sicchè è perfettamente in grado di verificare l’effettività della data di notificazione della sentenza impugnata depositata in copia non autentica.

2.5.1. In entrambi i casi, ciò che viene sanato dalla non contestazione della parte controricorrente è la mancata attestazione di conformità del ricorso o della sentenza impugnata depositati dal ricorrente; e ciò rispetto ad atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio, sebbene privi dell’attestazione di conformità, e che la parte controricorrente ha ricevuto in originale (ricorso) o ha provveduto a notificare telematicamente (sentenza impugnata).

2.6. L’orientamento tradizionale mantiene, invece, la propria validità con riferimento alle forme di notifica non telematiche.

2.6.1. Con specifico riferimento al caso di specie, pertanto, la Corte va posta nelle condizioni di determinare ex actis – e, dunque, attraverso il deposito di copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione – la data di effettiva notifica della menzionata sentenza, onde autonomamente verificare la tempestività dell’impugnazione, senza che possa supplire al difetto di produzione la mancata contestazione della parte controricorrente, che – come noto – può riguardare esclusivamente i fatti e non anche le vicende processuali.

2.7. Dall’esame del fascicolo di causa si evince che la difesa erariale non ha depositato, nel termine previsto dalla legge (venti giorni dalla notificazione del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1), la copia della sentenza impugnata, munita della relata di notifica. Inoltre, il ricorso è stato passato per la notifica solo in data 19/02/2015, sicchè a quella data era già decorso il termine breve di impugnazione (sessanta giorni dalla data di deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 10/12/2014).

3. Va, conseguentemente, dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cassazione, non dovendo, pertanto, darsi seguito all’esame dei motivi proposti.

3.1. Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 91.779,00.

3.2. Il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 5.000,00, oltre alle spese forfetarie, nella misura del quindici per cento, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

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