Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25105 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. I, 08/10/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 08/10/2019), n.25105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13293/2018 proposto da:

A.A.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Verde Carmine, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/03/2019 dal cons. SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.-Con decreto del 27 marzo 2018 il Tribunale di Campobasso ha rigettato il ricorso proposto da A.A.A. avverso la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, Sezione distaccata di Campobasso, con la quale era stato negato allo stesso il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale. Il richiedente assumeva di essere fuggito dal Pakistan nel (OMISSIS), in quanto, essendo stato invitato da un amico ad unirsi ad un gruppo di talebani armati che combattevano il governo, aveva riferito l’accaduto ai suoi genitori, che si erano opposti, e, a seguito di nuove pressioni dell’amico, che lo aveva anche minacciato con una pistola, e del gruppo di terroristi, era stato aiutato dal padre. Si era recato in Iran e poi in Francia, giungendo in Italia nel (OMISSIS).

La Commissione Territoriale aveva evidenziato la incoerenza, la genericità ed implausibilità della narrazione, peraltro sfornita di alcun documento a supporto, ed aveva escluso che il richiedente potesse essere oggetto di persecuzione in caso di rientro nel Paese di origine, in quanto in Pakistan, ed in particolare nel Punjab, sua regione di provenienza, pur essendo presenti elementi di tensione politica, non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata tale da comportare un rischio effettivo di danno grave per l’intera popolazione civile nè la minaccia grave ed individuale alla sua vita, non presentando l’interessato caratteristiche specifiche implicanti esposizione ad un rischio differenziato e qualificato. Nè lo stesso risultava, secondo la Commissione, affetto da stati patologici di rilievo, essendo in età adulta e non presentando profili di vulnerabilità tale da far ritenere che un suo rientro nel Paese di origine potesse comportare l’esposizione a situazione umanitaria di particolare complessità. Il ricorrente aveva sostanzialmente lamentato innanzi al Tribunale che la Commissione avesse ingiustificatamente ritenuto inattendibile il suo racconto ed il rischio di minacce alla sua vita, ed aveva dedotto che in Pakistan vi era una grave e permanente situazione di conflitto interno con violenze della Polizia sulla popolazione tale da concretizzare quel rischio individuale richiesto dalla norma sulla protezione sussidiaria. Aveva inoltre affermato che il suo rientro forzato in Pakistan avrebbe comportato la brusca interruzione dell’intrapreso percorso di vita normale con compromissione di diritti inviolabili quali quello alla integrità psico-fisica e alla salute.

2.-A sostegno della propria decisione di rigetto del ricorso il Tribunale adito ha condiviso il giudizio della Commissione di inattendibilità della narrazione del richiedente, avente ad oggetto fumosi e contraddittori episodi di presunto arruolamento, che non avevano neanche determinato la richiesta di tutela da parte delle Forze dell’Ordine, pur presenti sul territorio e non conniventi con i terroristi. Ha poi rilevato che non risulta che il Pakistan sia in preda alla guerra civile o a situazioni di conflitto interno ad essa paragonabili, mentre la violenza ad opera delle forze terroriste, secondo il più recente report del Ministero degli Esteri (consultato nel febbraio 2018), attiene solo ad alcuni territori – Baluchistan, Khyber Paktunkhwa, Gilgit-Baltistan – tra i quali non è ricompresa la regione del Punjab, distante da essi. Non sussistono, in definitiva, secondo il Tribunale di Campobasso, le condizioni per il riconoscimento in favore del ricorrente nè dello status di rifugiato nè della protezione sussidiaria. Quanto alla domanda volta al riconoscimento della protezione umanitaria, il Tribunale ha ribadito le conclusioni della Commissione in ordine alla circostanza che il ricorrente non presenta alcuna patologia, è in età adulta e risulta privo di legami specifici e personali con l’Italia, non sussistendo, pertanto, le ragioni per la concessione dell’invocata misura.

3.-Per la cassazione di tale decreto A.A.A. propone ricorso sulla base di un unico motivo. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nel giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unica censura il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 deducendo il mancato approfondimento, da parte del Tribunale di Campobasso, in ordine alla situazione oggettiva del Paese di origine del ricorrente. Ti giudice di prima istanza si sarebbe limitato a fare riferimento a generiche informazioni relative alla condizione generale del Pakistan, richiamando il più recente report del Ministero degli esteri consultato a febbraio 2018, senza dare contezza di quale sia la fonte, nè dare accesso alle fonti qualificate, laddove l’unico report del Ministero degli Esteri costantemente aggiornato è il sito web www.viaggiaresicuri. Il ricorrente aggiunge che, alla stregua della interpretazione della Corte di Giustizia UE (17 febbraio 2009, C-465/07, Elgafaij), cui i giudici nazionali sono vincolati, l’asserita inverosimiglianza e contraddittorietà della narrazione da lui operata della sua situazione personale non potrebbe essere motivo di esclusione della protezione sussidiaria, poichè quando la situazione del Paese sia fuori del controllo della violenza non è necessaria la individualizzazione della minaccia o del pericolo in quanto desumibili dalla situazione oggettiva. Per le medesime ragioni il ricorrente contesta altresì il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, attribuibile anche nei casi di temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell’insicurezza del Paese o della zona di origine.

2.-Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a causa della mancata allegazione di una valida copia autentica del provvedimento impugnato. Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che: I) ai fini della verifica d’ufficio della tempestività del ricorso per cassazione il ricorrente è tenuto al deposito della decisione comunicatagli a mezzo PEC (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria; II) ai diversi fini della procedibilità del ricorso è necessario che la decisione sia autenticata; III) tuttavia, il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata che sia stata: i) predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter; ii) sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore; iii) redatta in formato elettronico, sottoscritta digitalmente e necessariamente inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16-bis, comma 9-bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012 – oppure, in tutti i casi indicati, con attestazione priva di sottoscrizione autografa – non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2) la conformità della copia informale all’originale; IV) nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio (Cass. Sez. U., sentenza n. 8312 del 2019).

Nella specie, il ricorrente ha inteso assolvere l’onere dell’allegazione di una valida copia autentica del provvedimento impugnato depositando una copia dello stesso la cui conformità all’originale è stata attestata dall’avvocato Claudio Di Pietro, difensore che lo aveva assistito nel precedente grado di giudizio, in data 26.4.2018. Il ricorso per cassazione è stato tuttavia proposto dall’avv. Carmine Verde, il quale ha agito in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso e datata 2.4.2018. Il ricorso è datato 20.4.2018 ed è stato notificato il 23.4.2018. Risulta dunque per tabulas non solo che l’avvocato il quale ha attestato la conformità all’originale della copia del decreto impugnato allegata al ricorso è diverso da quello che ha proposto ricorso per cassazione; ma anche che l’autentica è avvenuta dopo che il ricorrente aveva già conferito all’avv. Carmine Verde la procura speciale a ricorrere per cassazione, e dopo che il ricorso era stato già proposto. L’attestazione di conformità, dunque, è stata compiuta da un avvocato che, al momento in cui la sottoscrisse, non era il difensore della parte ricorrente. In tale ipotesi, questa Corte ha già stabilito che “nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la S. C. (…) può essere redatta, L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10941 del 08/05/2018, Rv. 648805 – 01). Il rilevato vizio non può dirsi sanato dalla mancanza di contestazione da parte del Ministero dell’interno, perchè esso non si è costituito nel presente giudizio. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità non ha riconosciuto una generale efficacia sanante alla mancata contestazione della conformità all’originale d’un atto processuale privo di attestazione di conformità o con attestazione di conformità non sottoscritta. Si è, invece, subordinata quell’efficacia sanante alla sussistenza di varie condizioni, prima fra tutte la circostanza che l’atto privo di attestazione di conformità all’originale sia la copia analogica d’un documento informatico creato digitalmente (Cass., S.U., sentenza n. 22438 del 2018). Nel caso di specie, per contro, tale “natività digitale” del decreto impugnato non risulta dall’attestazione apposta in calce ad esso dall’avv. Claudio Di Pietro. Ivi si legge, infatti, che il documento depositato costituirebbe “copia informatica conforme all’originale analogico dal quale è estratta”. Ma il difensore, anche quando sia munito di procura (e l’avv. Di Pietro, come dianzi è precisato, non lo era) può giovarsi del potere di autentica a lui espressamente conferito dal D.L. 8 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, comma 9-bis, solo quando intenda attestare la conformità all’originale d’un atto contenuto nel fascicolo informatico d’ufficio, o perchè originariamente digitale, o perchè digitalizzato

dal cancelliere. L’avvocato, anche munito di procura, per contro, non

potrebbe mai attestare la conformità d’una copia cartacea all’originale parimenti cartaceo, giacchè nessuna norma gli attribuisce questo potere (cfr. Cass., Sez. I, ordinanza n. 14266 del 2019). 3.-11 ricorso va, in definitiva, dichiarato improcedibile. Nessun provvedimento va emesso in relazione alle spese della presente fase, in assenza di alcuna attività difensiva da parte del Ministero intimato. Sussistono le condizioni perchè il ricorrente sia condannato al versamento del doppio del contributo unificato, essendo stata revocata, con il decreto impugnato, l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che non assistono i presupposti per il versamento, da Le parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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