Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25105 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25105 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 4323-2012 proposto da:
SOCIETA’ AUTODICARLO SRL 08201651000, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 13, presso lo studio
dell’avvocato MERLINO GIUSEPPE /ROBERTO? rappresentata e
difesa dall’avvocato IANNANTUONO ENZO giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
RUSSO SALVATORE;
– intimato –

Data pubblicazione: 07/11/2013

avverso la sentenza n. 250/2011 del GIUDICE DI PACE di SAN
GIOVANNI ROTONDO del 18/11/2011, depositata il 21/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO;

***
Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del
ricorso ha depositato la seguente relazione.

“Osserva in fatto e in diritto
1. La società Autodicarlo s.r.l. ha proposto ricorso, notificato il
16/2/2012, avverso la sentenza del Giudice di pace di San Giovanni
Rotondo depositata il 21/11/2011 all’esito di un giudizio che Russo
Salvatore aveva promosso con citazione del 13/6/2008 contro la
predetta società per il pagamento della somma di euro 449,10 oltre
interessi quale risarcimento del danno subito per avere dovuto
sostituire, con la spesa di euro 449,10, un parabrezza asseritamente
non originale e non correttamente installato di un’autovettura Opel
Astra che aveva acquistato il 23/4/2007 dalla società convenuta che
esercitava l’attività di rivenditore di auto.
Il GdP aveva accolto la domanda e aveva condannato la società
convenuta al risarcimento del danno nell’importo richiesto.
2. Il ricorso è inammissibile.
Con l’entrata in vigore (2 marzo 2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n.
40, le sentenze pronunciate, a decorrere da tale data, dal Giudice di
Pace in cause a decisione secondo equità ai sensi dell’art. 113 comma
2 c.p.c. sono state rese impugnabili con appello, anche se emesse in
giudizi iniziati in precedenza.

Ric. 2012 n. 04323 sez. M2 – ud. 27-09-2013
-2-

è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

Pertanto tutte le sentenze del Giudice di pace che non siano state
pronunciate entro la data di entrata in vigore del decreto, ma
successivamente, come nel caso in esame, sono divenute suscettibili di
appello e la circostanza che siano pronunciate a decisione secondo
equità rileva unicamente quanto ai motivi per cui ne è ammessa

era ammesso il ricorso per cassazione.
Perciò la sentenza non poteva essere impugnata con ricorso per
cassazione.
Né varrebbe obiettare che non sono dedotti motivi di appellabilità, ex
art. 339 c.p.c., comma 3, riguardanti norme sul procedimento,
violazioni di norme costituzionali e comunitarie, ovvero dei principi
regolatori della materia e che pertanto l’unico mezzo di impugnazione
sarebbe il ricorso per cassazione.
Questa Corte, a sezioni Unite ha già escluso che fuori dalle ipotesi di
appellabilità previste dall’art. 339 c.p.c., comma 3, rimanga ancora la
possibilità di impugnare le stesse con ricorso per cassazione, rilevando
che la nuova norma ha determinato lo spostamento al rimedio
dell’appello del controllo di compatibilità tra decisione di equità e
diritto, che in precedenza costituiva il contenuto del rimedio
rappresentato dal ricorso per cassazione (Cass. S.U. 18/11/2008 n.
27339).
4. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio,
in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per essere
dichiarato inammissibile”
***

Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di
consiglio, che sono state effettuate le comunicazioni alla parte
costituita e la comunicazione al P.G;
Ric. 2012 n. 04323 sez. M2 – ud. 27-09-2013
-3-

l’impugnazione, che in questo caso sono solo quelli per cui era prima

Rilevato che la socieà ricorrente non ha depositato memoria e nulla ha
opposto alla relazione;
Considerato che il collegio condivide e fà proprie le argomentazioni e
la proposta del relatore,
Considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese di questo

P. Q. M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
/0+3

Così deciso in Roma il 27 Settembr-EiriTéTla camera di consiglio della
sesta sezione civile.

giudizio di cassazione in quanto l’intimato non si è costituito.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA