Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25104 del 24/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, (ud. 05/04/2017, dep.24/10/2017),  n. 25104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24490-2014 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

168, presso lo studio dell’avvocato LUCA TANTALO, rappresentato e

difeso dagli avvocati FRANCESCO PAOLO DI CARO, GAETANO DI CARO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITTICA VALDAGRI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

Sig. V.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI N. 36, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARTUCCELLI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO PAOLO

PAVESE giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 192/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 3/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 1983 C.L. propose, dinanzi al Pretore di Pisticci, azione di spoglio e manutenzione nonchè di risarcimento dei danni nei confronti della Ittica Valdagri S.p.a., deducendo che quest’ultima, proprietaria di terreni adibiti ad allevamento di pesci in acqua marina, aveva fatto costruire alcuni vasconi in terra battuta in cui affluiva acqua marina lungo il confine tra il suo fondo, posto a quota più alta, e il fondo adiacente, posto a quota più bassa, di proprietà dello Stato e in un primo tempo dato in concessione al ricorrente e poi dato in affitto allo stesso, il quale, nella parte più ampia, vi aveva impiantato un pescheto e un uliveto e, nella restante parte, lo coltivava ad ortaggi. Rappresentò inoltre il C. che, a causa del dislivello dei fondi e della natura del terreno particolarmente permeabile si erano verificate continue infiltrazioni sotterranee di acqua salmastra che avevano invaso il fondo da lui condotto in locazione, che era diventato sterile ed improduttivo, e che l’Ittica Valdagri si era impossessata di una zona del fondo del C., in cui aveva realizzato un canale di scolo.

La resistente si costituì contestando quanto ex adverso dedotto.

Quel giudizio si concluse in primo grado con sentenza n. 107/1989, con cui il Pretore ordinò la reintegra del C. in una porzione di fondo occupata abusivamente da un canale di scolo, condannò la società convenuta ad eseguire le opere di regimazione delle acque descritte dal ctu nonchè quelle di dilavamento dei terreni del C. e si dichiarò incompetente per valore in ordine alla domanda risarcitoria. Detta sentenza fu poi impugnata dalla soccombente e la Corte di appello si pronunciò con sentenza del 14 dicembre 2001, non impugnata.

Con atto notificato nel mese di dicembre 2001 C.L. convenne poi in giudizio, dinanzi al Tribunale di Matera, la Ittica Valdagri S.p.a., sostenendo di aver subito danni alle colture di un fondo da lui condotto in agro di Policoro – Torre Mazza, per infiltrazioni d’acqua salmastra verificatesi nel 1983 e provenienti da vasche per allevamento ittico situate nel fondo limitrofo della società convenuta.

Con sentenza depositata il 21 maggio 2013, il Tribunale adito rigettò l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e condannò quest’ultima al pagamento della somma di Euro 288,737,00 con interessi dal 1 gennaio 2011 al soddisfo nonchè alle spese di lite.

Avverso detta sentenza la società soccombente propose gravame cui resistette il C., che propose, a sua volta, appello incidentale volto ad una maggiore liquidazione dei danni.

La Corte di appello di Potenza, con sentenza depositata in data 3 giugno 2014, accolse l’appello principale, rigettò l’appello incidentale e, per l’effetto, rigettò la domanda proposta nei confronti della Ittica Valdagri S.p.a. dal C. che condannò alle spese del doppio grado del giudizio di merito.

Avverso la sentenza della Corte territoriale C.L. ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi e illustrato da memoria.

Ittica Valdagri ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo articolato motivo, rubricato “Sulla dichiarata prescrizione dei diritti del C. – Violazione dell’art. 307 c.p.c. nel testo, ratione temporis, all’epoca vigente (ossia nel testo precedente alla novella introdotta con L. n. 69 del 2009). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti:

art. 360, comma 1, nn. 3 e 5”, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto che dopo

la dichiarazione di incompetenza per valore del Pretore, il C.

non abbia più riassunto la causa dinanzi al competente Tribunale, ma abbia riassunto la domanda dì risarcimento dei danni in un secondo e

autonomo giudizio in cui, anche in appello, è consentito al giudice di rilevare d’ufficio l’estinzione del giudizio e la conseguente retrodatazione della decorrenza della prescrizione.

Sostiene il ricorrente che la domanda di cui all’atto di citazione notificato il 29-31 dicembre 2001 – quando, a suo avviso, era ancora pendente il termine per la riassunzione, decorrente dal passaggio in giudicato della predetta sentenza, non ancora verificatosi, non avrebbe potuto ritenersi come volta ad instaurare un nuovo ed autonomo giudizio, sicchè il giudizio ancora in corso non sarebbe che la prosecuzione di quello originario instaurato dinanzi al Pretore di Pisticci, conclusosi con la sentenza 107/1989.

Ad avviso del C., il Tribunale di Matera e la Corte di merito avrebbero dovuto rilevare l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione per violazione dell’art. 307 c.p.c., u.c., nel testo vigente all’epoca dell’instaurazione del giudizio (1983), che escludeva la rilevabilità d’ufficio dell’estinzione del giudizio non riassunto nei termini e prevedeva che: 1) l’estinzione fosse eccepita dalla parte prima di ogni altra difesa, laddove, nel caso all’esame, l’attuale controricorrente aveva eccepito l’estinzione del processo non in via pregiudiziale ma dopo la proposizione e trattazione di questioni di merito, e 2) la dichiarazione del giudice.

Sarebbe quindi fondata, ad avviso del C., l’eccezione – dal predetto proposta – di inammissibilità dell’eccezione di estinzione del giudizio e della conseguente retrodatazione della decorrenza della prescrizione per violazione di legge nonchè per omesso esame dell’eccepito difetto dei due essenziali presupposti processuali, con la conseguenza che l’interruzione della prescrizione di cui alla domanda di danni presentata al Pretore nel 1983 sarebbe tuttora efficace e in atto.

1.2. Il motivo è infondato, in base al principio affermato da questa Corte con la sentenza 16/03/2012, n. 4201 e che va ribadito

in questa sede, secondo cui l’eccezione di estinzione del processo per inattività delle parti, formulata nella comparsa di costituzione in riassunzione e richiamata nell’udienza di prosecuzione del giudizio, è da intendersi sollevata “prima di ogni altra difesa”, e quindi tempestivamente, anche se contestuale a difese inerenti al merito della causa. Tale eccezione così sollevata è conforme alla ratio di garantire il tempestivo e ordinato svolgimento del giudizio dopo l’evento interruttivo, in quanto, malgrado la contestuale presenza di difese di merito, la richiesta di estinzione si pone come prioritaria in senso logico. (Principio affermato ai sensi dell’art. 307 c.p.c., comma 4, nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009).

A quanto precede deve aggiungersi che, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi di estinzione di un processo che, per inattività delle parti, non sia stato più riassunto, la riproposizione della medesima azione in un secondo giudizio, fondandosi sull’ammesso riconoscimento della già verificatasi estinzione del primo, comporta l’implicita richiesta di accertamento incidentale dell’estinzione, senza che sia necessaria – in mancanza di apposita prescrizione normativa – la specifica formulazione dell’eccezione di estinzione (Cass., Terza sez. Civ., 18/01/2006, n. 825 e, in senso conforme, Cass. 5/12/2012, n. 21772). L’eccezione di prescrizione sollevata da una parte e basata sull’estinzione del precedente giudizio e sulla conseguente applicabilità, in tal caso, dell’effetto solo istantaneo dell’interruzione previsto dall’art. 2943 c.c., comma 3, contiene anche un’esplicita richiesta di accertamento incidentale dell’avvenuta estinzione di quel giudizio (Cass. 18/01/2006, n. 825).

Inoltre, si rileva che questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’art. 307 c.p.c., comma 4, nel prescrivere che l’estinzione è dichiarata con ordinanza del Giudice istruttore ovvero con sentenza del Collegio, a seconda che venga eccepita avanti al primo o avanti al secondo, implicitamente ma chiaramente implica che la previa eccezione della parte interessata è necessaria ai fini della conclusione (per estinzione) dello stesso processo in cui l’inattività si è verificata e che la controparte ha inteso proseguire o riassumere (o anche riattivare, col rinnovo della citazione o con l’integrazione del contraddittorio), mentre al di fuori di tale ipotesi l’onere dell’eccezione non ha ragion d’essere. Pertanto, nell’indagine sul fondamento dell’eccezione di prescrizione del diritto dedotto in causa, ed al fine di stabilire se l’interruzione della prescrizione medesima, determinata dalla citazione introduttiva di altro precedente giudizio, abbia carattere meramente istantaneo per effetto dell’estinzione di tale altro giudizio (art. 2945 c.c., comma 3), detta estinzione può essere rilevata anche d’ufficio, non occorrendo che essa sia dedotta dalla parte interessata (Cass. 25/07/2008, n. 20480, principio affermato ai sensi dell’art. 307 c.p.c., comma 4, nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009).

2. Con il secondo motivo, rubricato “Omesso esame circa punti decisivi della controversia prospettati dalla parte appellata in tema di violazione dell’art. 348 bis c.p.c., art. 2935 c.c., art. 2943 c.c., commi 3 e 4, art. 2945 c.c., comma 2 e art. 2953 c.c.: art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3”, il ricorrente lamenta che la Corte di merito, accogliendo l’eccezione di estinzione del giudizio e di prescrizione del diritto, abbia esaminato e deciso, accogliendole, anche questioni di merito ad essa sottese e riproposte dall’appellante pretermettendo del tutto o disattendendo apoditticamente le questioni ed eccezioni proposte dall’appellato.

In particolare deduce il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe considerato che le infiltrazioni si sono verificate con flusso sotterraneo continuo e hanno determinato la sterilità totale del fondo, che la causa dei danni e i danni stessi sono permanenti e sussistenti e che, se non viene rimossa la causa, gli effetti dannosi non potranno che continuare a sussistere onde per essi la prescrizione non decorrerà mai totalmente.

Assume poi il ricorrente che nel 1983 ha esercitato più diritti e che il Pretore avrebbe “accertato e dichiarato la fondatezza in fatto e in diritto nell’an e nel quantum di tutte le domande (… anche della domanda di danni, sia pure implicitamente e limitatamente all’an) pur a fronte della dichiarata incompetenza per valore che, pertanto, nella sostanza riguarda solo il quantum)” con un’unica sentenza che avrebbe “definito e chiuso quel processo solo in 1 grado” e che sarebbe proseguito “tutto intero – ossia in ordine all’an e alla responsabilità di ogni danno – in 2 grado a seguito dell’appello proposto dalla soccombente” e “solo la sentenza di 2 grado n. 1453/2000 del Tribunale di Matera” avrebbe “chiuso definitivamente il giudizio nel momento in cui essa è passata in giudicato (29.01.2002), momento stesso nel quale sarebbe cessata l’interruzione della prescrizione operata con il ricorso la Pretore (1983) se il C. non avesse riproposto tempestivamente la domanda di danni con la citazione notificata il 27.12.2001”.

Sostiene, altresì, il ricorrente che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio possessorio e di danni del 1983 abbia determinato l’interruzione della prescrizione che si è protratta sino al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio, il che sarebbe avvenuto nel caso all’esame il 29 gennaio 2002, e che comunque fosse intervenuta una nuova interruzione della prescrizione, prima di tale data, con la notificazione dell’atto introduttivo di questo giudizio (29-31 dicembre 2001) e, ancor prima, con la lettera di messa in mora dell’avv. Antonio Cantasano, difensore del C. in data 19 marzo 2001.

Ad avviso del ricorrente, il giudicato del Pretore atterrebbe all’accertamento dell’an debeatur e sicchè lo stesso potrebbe essere fatto valere “in sede di determinazione e condanna del quantum nel termine decennale di cui all’art. 2953 c.c.”.

Inoltre la Corte di merito avrebbe trascurato che quanto rappresentato nella sua comparsa di risposta in appello in via subordinata, e cioè che, essendo ancora in atto la causa dei danni per mancata esecuzione del giudicato del Pretore, non sarebbero prescritti tutti i danni maturati e maturandi dalle date della ricordata lettera di messa in mora dell’avv. Cantasano (14 marzo 2001, ricevuta il 19 successivo) e dalla notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio (29-31 dicembre 2001).

Infine il ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto, riguardando la materia del contendere ormai solo il danno prodotto al fondo dell’attore dalle infiltrazioni di acqua salmastra, che queste non potevano essere successive al 1988, essendo state le vasche eliminate per mutata destinazione del fondo senza verificare se di tanto vi fosse prova certa agli atti del giudizio, e lamenta che la predetta Corte non abbia verificato la natura dei danni prodotti dalle infiltrazioni.

2.1. Il motivo va disatteso.

Va infatti osservato che nel sistema delineato dall’art. 2945 cod. civ., l’instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che definisce il giudizio. Quando il processo si estingue, invece, la prescrizione decorre dalla data dell’atto interruttivo. Non può, pertanto, prodursi l’effetto interruttivo sospensivo enunciato nel citato art. 2945, comma secondo, quando un processo, all’esito di una pronuncia declinatoria della competenza, non sia tempestivamente riassunto, non potendo più ravvisarsi l’unicità del processo (Cass. 6/08/2007, n. 17156; v. pure Cass. 8/03/2010, n. 5570).

Nella specie la Corte di merito ha accertato che il Pretore si era dichiarato incompetente per valore a decidere sulla domanda risarcitoria ancora ora in questione e che la causa era proseguita in appello solo sulle rimanenti pronunce, così ritenendo non tempestivamente riassunto il processo all’esito di tale pronuncia declinatoria della competenza.

Il motivo difetta di specificità quanto alla pretesa dichiarata incompetenza per valore riguardante nella sostanza solo il quantum, non essendo stato riportato nel motivo all’esame in quali esatti termini si sia pronunciato quel Giudice nè i motivi di appello proposti in quella sede.

Inoltre, con il mezzo in scrutinio si rimettono in discussione sostanzialmente accertamenti in fatto del Giudice del merito, il che non è consentito in questa sede di legittimità.

3. Con il “terzo motivo”, lamentando “Omessa pronuncia sull’appello incidentale proposto dall’appellato C. – Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, relativo al mancato accoglimento della domanda dei danni inerenti alle spese di bonifica e di fertilità e produttività del fondo e alla pretesa erronea applicazione delle regole riguardanti la decorrenza della rivalutazione degli interessi legali, il ricorrente, pur evidenziando che, essendo stato accolto l’appello dell’Ittica Valdagri S.p.a. per intervenuta prescrizione dei suoi diritti, il suo “appello incidentale è venuto meno nel senso che, allo stato” e in questa sede le domande con esso proposte non possono essere accolte, ha rappresentato di aver, comunque, interesse a mostrare di non voler prestare acquiescenza alla sentenza impugnata e a salvaguardare i diritti azionati con l’appello incidentale.

3.1. Risulta evidente che così come proposto, quello all’esame non costituisce un vero e proprio motivo di ricorso per cassazione, evidenziandosi che la Corte di merito non ha omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale (teso alla liquidazione in aumento del risarcimento del danno) ma ha ritenuto superfluo l’esame dello stesso, alla luce dell’accoglimento dell’appello principale e del conseguente rigetto della domanda risarcitoria del C.; in ogni caso, l’esame delle questioni cui esso fa riferimento resta assorbito dal mancato accoglimento dei due motivi che lo precedono.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; aì sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA