Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25104 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. I, 16/09/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 16/09/2021), n.25104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18341/2020 proposto da:

S.A.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Nanula

Valentina, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 267/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 26/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2021 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 267/2020 depositata il 26-2-2020, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da S.A.F., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese per timore di essere ucciso dai ribelli del (OMISSIS), i quali non volevano che i residenti della Casamance votassero. La Corte territoriale ha ritenuto non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione del Senegal, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia: (i) con il primo motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, lamentando la violazione del dovere istruttorio ufficioso, per non avere la Corte d’appello assolto all’onere di cooperazione istruttoria al fine di verificare la verosimiglianza della vicenda personale narrata e la situazione generale del Senegal e della Casamance, come da fonti internazionali che richiama in ordine a detenzioni ed arresti arbitrari, inefficienza del sistema giudiziario, violazioni gravi di diritti umani, e come da pronunce di merito pure richiamate; (il) con il secondo motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, per avere la Corte territoriale negato la protezione umanitaria, senza considerare la sua situazione di vulnerabilità, da valutarsi, in base ai principi affermati da questa Corte con la pronuncia n. 4455/2018, tenendo conto della sua positiva integrazione in Italia, raggiunta tramite svariate attività di lavoro espletate, nonché della sua conoscenza della lingua iltaliana, del lungo tempo trascorso dalla partenza dal suo Paese e del suo vissuto traumatico in Libia, dove era rimasto per un prolungato periodo ed aveva subito violenze; iii) con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo oggetto di scussione tra le parti, per non aver la Corte di merito preso in considerazione il suo soggiorno in Libia ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria alla luce dell’attuale situazione interna della Libia.

2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

2.1. Le censure espresse con i primi due motivi difettano di specificità e sollecitano una rivisitazione del merito.

La vicenda personale è stata ritenuta, con motivazione adeguata, non credibile dalla Corte d’appello, che ha in ogni caso accertato non essere più attuale la situazione, allegata dal richiedente, dei ribelli nella regione del Casamance, come da fonti citate nella sentenza. Il ricorrente non si confronta con le ragioni della decisione, e ciò anche con riferimento alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, lett. c). Infatti, il ricorrente, nel dolersi del mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi, si limita a riportare in ricorso notizie (detenzioni ed arresti arbitrari, inefficienza del sistema giudiziario, violazioni gravi di diritti umani) che si riferiscono a situazioni non rilevanti ai sensi del citato art. 14, lett. c), ossia alla “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. Inoltre, secondo il costante orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, l’accertamento di quella situazione, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018), e nella specie il suddetto vizio non è stato ritualmente denunciato, per quanto si è detto.

2.2. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge, afferma genericamente di essere soggetto vulnerabile e di essere integrato in Italia, senza dedurre di aver allegato nei giudizi di merito elementi individualizzanti di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019), nonché senza confrontarsi con il decisum. In particolare il ricorrente non precisa sulla base di quali elementi concreti, allegati nel giudizio di merito, sia configurabile la sua dedotta integrazione nel territorio italiano, con quali modalità sia avvenuta l’integrazione lavorativa e quali i dati specifici da cui risulti un suo effettivo radicamento in Italia ex art. 8 CEDU, a confutazione di quanto affermato dalla Corte territoriale, che, con motivazione adeguata, ha rilevato la precarietà della sua situazione e la sua mancanza di autosufficienza economica, rimarcando altresì che il Senegal ha la maggiore stabilità politica e sociale tra i paesi del continente africano. La produzione della documentazione di lavoro allegata alla memoria illustrativa è inammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., non rientrando in alcuna delle ipotesi previste da detta norma.

2.3. Difetta di autosufficienza la doglianza circa l’omessa valutazione del vissuto del ricorrente in Libia, atteso che detta questione non è menzionata nella sentenza impugnata, il ricorrente si limita ad affermare di averne parlato in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, ma non precisa quando, come e dove ha allegato quei fatti (violenze subite in Libia dove è rimasto per un anno) nell’atto di appello (Cass. n. 16347/2018).

3. Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

 

 

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