Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25104 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 07/12/2016), n.25104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13359/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 52/2009 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 24/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI MATTEO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria con la quale era stato rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva accolto il ricorso proposto da P.A., in proprio ed in nome e per conto della sorella P.G., quali coeredi di R.M., già compartecipe nella misura del 57% della P.M. & C. s.n.c., avverso l’avviso di accertamento per maggior reddito ai fini IRPEF ed IVA in relazione all’anno di imposta 2001, così rideterminato sulla base degli studi di settore.

Il giudice di appello, aderendo alla decisione n. 176 del 2008 con la quale altra sezione della medesima commissione tributaria aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della P.M. & C. s.n.c., premesso che “lo studio di settore deve sempre essere confortato da altri elementi che confermino la presunzione di evasione fiscale”, rilevava che “mentre nessun elemento conforme è stato fornito dall’amministrazione, gli elementi forniti dalla società e dai soci mostrano una situazione economica dell’impresa molto problematica, di attività stentata sino a giungere alla chiusura dell’esercizio”, concludendo che “si ritiene dunque che, in mancanza di altri elementi di evasione, le risultanze contabili dell’impresa siano verosimili”.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene la ricorrente che la C.T.R. aveva errato nel ritenere che incombesse sull’Ufficio l’onere di provare – pur in presenza di un reddito del contribuente inferiore a quello derivante dall’accertamento induttivo – l’origine del maggior reddito accertato. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 2697 c.c., comma 1, in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, nonchè D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere confermato la pronuncia di primo grado sull’implicito presupposto che gli strumenti parametrici utilizzati dall’Ufficio non fossero idonei a supportare la pretesa impositiva, pur in assenza di adeguata specifica contestazione del contribuente.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta la ricorrente che la C.T.R. abbia ritenuto illegittimo l’accertamento operato dall’Ufficio, in presenza di un rilevante scostamento, non giustificato dal contribuente, tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dai relativi parametri e studi di settore applicabili.

Con il quarto motivo si denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la C.T.R. dato conto delle ragioni in base alle quali aveva ritenuto superate le presunzioni gravi, precise e concordanti rivenienti dagli studi di settore.

2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, sono fondati.

La sentenza impugnata recepisce il contenuto motivazionale della decisione n. 176/08/2008, adottata da altra sezione della C.T.R. della Liguria, in relazione all’impugnativa dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della P.M. & C. s.n.c..

Il giudice di appello ha osservato: “E’ infatti condivisibile l’affermazione che l’applicazione dello studio di settore deve sempre essere confortato da altri elementi che confermino la presunzione di evasione. In effetti mentre nessun elemento conforme è stato fornito dall’amministrazione, gli elementi forniti dalla società e dai soci mostrano una situazione economica dell’impresa molto problematica, di attività stentata sino a giungere alla chiusura dell’esercizio. Si ritiene dunque che, in mancanza di altri elementi di evasione, le risultanze contabili dell’impresa siano verosimili”.

Orbene, la citata pronuncia n. 176/08/2008 è stata cassata da questa Corte con sentenza n. 25870/2015. Con tale decisione, si è ribadito il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, che possono essere contestate dal contribuente sia nell’ambito del contraddittorio attivato dall’Ufficio, sia in sede contenziosa. Con riferimento al caso di specie, la Corte ha poi rilevato che la sentenza impugnata era motivata in modo insufficiente, assertivo ed astratto e non consentiva di individuare gli elementi probatori sottoposti al giudice dal contribuente e, quindi, di ricostruire il percorso logico giuridico sulla scorta del quale la commissione tributaria era pervenuta alla decisione impugnata.

Analoghe considerazione valgono in riferimento alla decisione qui impugnata, nella quale è detto che “gli elementi forniti dalla società e dai soci mostrano una situazione economica dell’impresa molto problematica, di attività stentata sino a giungere alla chiusura dell’esercizio”, senza tuttavia in alcun modo specificare quali fossero, in concreto, gli elementi probatori addotti dal contribuente al fine di superare la presunzione posta dagli studi di settore.

3. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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