Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25103 del 24/10/2017

Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, (ud. 05/04/2017, dep.24/10/2017),  n. 25103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12141-2015 proposto da:

C.M.G., P.M., PI.MA.,

P.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO

BELLI, 27, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA ANDREOTTI,

rappresentati e difesi dall’avvocato DANTE DANIELE BUIZZA giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difeso per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1337/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale MISTRI CORRADO, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16 novembre 2004 P.M. e C.M.G., in proprio e quali esercenti la potestà sui minori P.N. e Ma., convenivano in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti davanti al Tribunale di Brescia esponendo che il 21 febbraio 2001, in conseguenza di un incidente stradale,aveva perso la vita il loro figlio P.T. che,mentre si trovava alla guida di un ciclomotore,era entrato in collisione con una autoarticolato, finendo sotto il pianale dello stesso veicolo.

Ritenevano gli attori che la responsabilità dell’accaduto dovesse imputarsi al Ministero convenuto, giacchè l’incidente non si sarebbe verificato se il semirimorchio fosse stato dotato di barre laterali antiintrusione. Pertanto chiedevano la condanna al risarcimento dei danni del Ministero, preposto all’accertamento preliminare della revisione e competente per il nulla osta alla circolazione del veicolo, per l’immatricolazione avvenuta il (OMISSIS) del semirimorchio Cardi, con caratteristiche rispondenti ad un’omologa superata avvenuta nel (OMISSIS), e per aver consentito le revisioni annuali successive tutte regolari,anche in assenza delle protezioni laterali. Nella resistenza del Ministero, che escludeva la propria responsabilità ed eccepiva la prescrizione dell’azione,il Tribunale di Brescia ha respinto la domanda, accogliendo l’eccezione preliminare di prescrizione ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 2.

La Corte d’appello di Brescia,con sentenza pubblicata 16 aprile 2015, confermava la decisione di primo grado.

Avverso questa sentenza propongono ricorso P.M. e C.M.G., P.N. e Ma., con tre motivi, illustrati da successiva memoria.

Resiste con controricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Procuratore Generale con le conclusioni scritte ha chiesto il rigetto della domanda.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La Corte d’appello,ritenuto che dalle conclusioni della consulente tecnico in sede penale,che aveva evidenziato che la presenza di sbarre anti-intrusione avrebbe determinato il respingimento all’esterno del ciclomotore, non poteva certamente derivare la prova sicura del nesso causale fra la pretesa omissione e l’evento morte,ha messo in evidenza le differenze fra l’omologazione e la revisione degli automezzi: l’omologazione consiste nella verifica della corrispondenza alle prescrizioni normative di un modello di veicolo da produrre in serie, mentre la revisione consiste nel controllo periodico, dopo la prima immatricolazione, della persistenza dei requisiti di idoneità del veicolo alla circolazione.

Di conseguenza il momento in cui deve essere controllata la rispondenza del veicolo ai requisiti di legge è quello dell’omologazione.

La Corte ha proseguito affermando che l’obbligo di inserire le barre laterali è stato introdotto dalla direttiva CEE /297 e dal D.M. 21 luglio 1989 per i veicoli omologati dopo il 90, e non può applicarsi ai veicoli già omologati in precedenza.

L’applicazione della normativa a partire dal 1991 è stata accertata anche dal consulente tecnico, che ha ritenuto non applicabile l’obbligo di tali presidi di sicurezza al semirimorchio in oggetto, che era stato omologato nel 1988.

2.Ritenuta insussistente quindi la violazione della norme in materia, la Corte di merito ha ritenuto la correttezza della decisione del Tribunale nell’applicare dell’art. 2947 c.c., il comma 2 confermando in tal modo la qualificazione della domanda fatta dal giudice di primo grado come danno conseguente a circolazione stradale.

3.Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di norme di diritto e in particolare della direttiva 70/156 CEE del 6 febbraio 1970 art. 9, direttiva CEE 89/297artt. 2 e 4 sub 2^ e D.M. 21 luglio 1989, art. 2, Codice della Strada Capo 3^ Sez. 1^, artt. 71, 72, 75, 76, 77 e 80 Regolamento Codice della Strada Capo 3, artt. 227 ss. e Appendice Quinta al titolo 3 paragrafo D ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostengono i ricorrenti che la Corte d’appello ha errato nel ritenere che il momento in cui deve essere controllata la rispondenza del veicolo ai requisiti di legge è quello della omologazione.

4.Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della direttiva 70/156 CEE del 6 febbraio 1970 art.9 e direttiva CEE 89/297 art. 2.

Secondo i ricorrenti le direttive sopra citate devono ritenersi direttamente applicabili allo Stato,per il carattere incondizionato e sufficientemente preciso di verificare la rispondenza del veicolo ai requisiti dalle stesse previsti durante tutta la vita del mezzo, dall’omologazione all’immatricolazione alla permanenza in circolazione all’uso del veicolo.

La Corte nel non applicare le direttive ha violato il diritto Europeo e sui massimi principi di tutela della vita umana e della sicurezza della circolazione stradale.

5. I due motivi si esaminano congiuntamente per la connessione logico giuridica che la lega e sono infondati.

Come correttamente affermato dalla Corte d’appello il momento in cui deve essere controllato la corrispondenza del veicolo alle norme di legge è quello dell’omologazione e nella presente fattispecie l’omologazione è stata effettuata nel 1988, prima dell’entrata in vigore delle normative invocate dai ricorrenti.

Infatti la direttiva 89/297/CEE impone l’obbligo di installare le barriere laterali di protezione sui veicoli omologati dopo il 1 giugno 90 e prevede che gli Stati nazionali vietano l’immissione in circolazione per la prima volta dei veicoli con dispositivi di protezione laterale che non soddisfano le prescrizioni della presente direttiva.

Entrambe le disposizioni non riguardano il rimorchio oggetto di causa che è temporalmente al di fuori dall’applicazione di tali disposizioni.

6.Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 28 Cost., artt. 2043 e 2947 c.c., art. 10 Cost. e artt. 10 e 70 del Trattato CEE Roma 25 marzo 1957 ex art. 360 c.p.c., n. 3 – omessa insufficiente motivazione sul punto di responsabilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

7. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha qualificato la domanda proposta come risarcimento del danno da circolazione stradale ed ha ritenuto che nella specie non potesse ravvisarsi alcuna ipotesi di reato nel’attività del Ministero dei Trasporti e dei suoi dipendenti addetti alla revisione degli automezzi dei funzionari della M.T.C. di Brescia. Di conseguenza ha ritenuto che il giudice di primo grado aveva correttamente applicato la prescrizione di cui all’art. 2947 c.c., comma 2.

I ricorrenti,nel censurare il termine di prescrizione applicato dai giudici del merito, non hanno adeguatamente censurato la qualificazione giuridica della domanda come danno da circolazione stradale, ma hanno ribadito il concorso causale del Ministero dei suoi dipendenti nel verificarsi dell’evento.

8.Il profilo della censura che attiene al vizio di motivazione è inammissibile.

Si osserva che in virtù della data di pubblicazione della sentenza si applica la nuova formulazione di detto art. che limita la ricorribilità davanti al giudice di legittimità per vizio di motivazione L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Cass.Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

Nel formulare la censura di vizio di motivazione i ricorrenti non indicano il fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame,in presenza di una motivazione della sentenza che si è estesa a tutte le circostanze oggetto della controversia.

Come ritenuto dalla Corte d’appello non è ravvisabile alcun reato nella condotta attribuita al Ministero e dai suoi dipendenti, per cui esattamente la prescrizione applicate quella dell’art. 2947 c.c., comma 2. Il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.300,00,oltre Euro 200,00 per esborsi,accessori e spese generali come per legge.

Non Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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