Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25103 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 10/11/2020), n.25103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30258-2014 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA

14, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NARDOCCI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti/ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2833/2014 della COMM.TRIB.REG. del Lazio,

depositata il 07/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2833/14/2014, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 7.05.2014, con la quale, accogliendo la domanda di revocazione della contribuente e pronunciando nella fase rescissoria, aveva accolto per quanto di ragione l’appello della Agenzia delle entrate, con conferma parziale della pretesa fiscale relativa all’anno d’imposta 2003.

Il contenzioso traeva origine da un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria, constatata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della M., aveva richiesto il pagamento di Euro 65.330,00 a titolo di Irpef, oltre addizionali regionali e comunali, interessi e sanzioni. L’atto impositivo non era stato impugnato dalla contribuente, che sosteneva di aver già pagato con versamenti in acconto una somma maggiore del richiesto.

All’avviso di accertamento era seguita la notifica della cartella di pagamento dell’importo di Euro 156.863,56, che la M. questa volta aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma. Con sentenza n. 207/06/2011 il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente, annullando l’atto.

L’Agenzia aveva appellato la pronuncia dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che con sentenza n. 204/21/2012 dichiarò inammissibile il ricorso introduttivo per intempestività.

La decisione era stata oggetto di giudizio di revocazione, per aver confuso quel giudice la data della notifica dell’avviso di accertamento con la data della notifica della cartella esattoriale. Con la pronuncia ora al vaglio della Corte la Commissione regionale ha accolto la domanda di revocazione e, quanto alla fase rescissoria, ha riconosciuto provato il pagamento dell’acconto di Euro 27.117,38, accogliendo in quella misura il ricorso della contribuente.

La M. censura con due motivi la sentenza:

con il primo per violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1,23,24 e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per inosservanza dei principi di non contestazione e ultrapetizione, non avendo l’Amministrazione finanziaria mai contestato in primo grado i due versamenti d’acconto eseguiti dalla contribuente;

con il secondo per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per ultrapetizione e omessa pronuncia, per essere incorsa la Commissione nell’errore di non aver tenuto conto, laddove pur riconosceva il diritto alla riduzione delle pretese fiscali nella misura corrispondente al primo acconto, delle relative sanzioni ed interessi.

Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza, con ogni consequenziale provvedimento.

Si è costituita l’Agenzia, contestando i motivi del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, e a sua volta spiegando ricorso incidentale con due motivi:

con il primo per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancata pronuncia sulla eccepita inammissibilità del ricorso della contribuente;

con il secondo, condizionato all’eventuale accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1, comma 1, in relazione alla salvezza delle sanzioni amministrative applicate.

Ha peraltro eccepito l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia.

Ha chiesto dunque l’accoglimento del ricorso incidentale.

La M. ha presentato a sua volta controricorso al ricorso incidentale, chiedendone il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Deve preliminarmente dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Economia e delle finanze, nelle cui posizioni processuali sono ormai subentrate le Agenzie fiscali, e in particolare quella delle Entrate per i rapporti tributari, a partire dai contenziosi introdotti successivamente alla data in cui le Agenzie sono divenute operative (1 gennaio 2001).

Nel merito, per priorità logica è necessario esaminare il primo motivo del ricorso incidentale, che se fondato assorbirebbe ogni altra questione.

Con esso l’Agenzia delle entrate si duole, sotto il profilo dell’error iuris in iudicando, dell’omessa decisione del giudice regionale in ordine alla eccepita inammissibilità del ricorso, che la contribuente ha proposto avverso la cartella di pagamento, senza avere mai impugnato l’avviso di accertamento.

Dalla lettura della sentenza emerge che il giudice d’appello, dopo aver deciso la fase rescindente della domanda di revocazione, esaminando il merito della controversia, mostra di condividere l’assunto del giudice di primo grado in ordine alla circostanza che la definitività dell’accertamento non escludeva che dovesse tenersi conto degli importi comunque pagati, sebbene dei due versamenti in acconto finisce per riconoscerne solo quello con certezza riferibile all’anno d’imposta 2003.

Sennonchè con questa argomentazione la Commissione regionale di fatto non si esprime sulla questione preliminare eccepita dalla Agenzia delle entrate, ossia se, a fronte di un accertamento fiscale non impugnato e come tale divenuto definitivo, fosse possibile oppure inammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento per ragioni non afferenti a vizi della cartella stessa, ma riguardanti il fondamento del credito tributario.

A tal fine la difesa della stessa contribuente, che sostiene come il giudice avesse affrontato la questione, lo fa con riguardo alla decisione della commissione provinciale, con ciò indirettamente confermando che quella regionale fosse stata omissiva sul punto.

In conclusione il primo motivo del ricorso incidentale è fondato e va per l’effetto dichiarata la nullità della sentenza impugnata, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

L’accoglimento del motivo assorbe il secondo motivo, condizionato, del ricorso incidentale. Ulteriore effetto è il rigetto del ricorso principale.

La sentenza va dunque cassata e il giudizio va rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, per la decisione sulle domande e ed eccezioni proposte in sede d’appello.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo. Rigetta il ricorso principale. Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, a carico del ricorrente principale.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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