Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25103 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25103 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 12306-2011 proposto da:
VENOSI ERASMO (VNSRMS49D18E839M) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLE ACACIE 13, presso il CENTRO
CAF, rappresentato e difeso dall’avvocato DI GENIO GIANCARLO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, PULLI
CLEMENTINA giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/11/2013

avverso la sentenza n. 244/2010 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO del 3/11/2010, depositata 11 06/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Capannolo Emanuele (delega Ricci) difensore del

è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO che si
riporta alla relazione.

Ric. 2011 n. 12306 sez. ML – ud. 03-10-2013
-2-

controricorrente che si riporta agli scritti;

r.g.n. 12306/2011 Venosi Erasmo c/INPS
Oggetto: pensione di reversibilità in favore del figlio maggiorenne inabile

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 3 ottobre 2013 ai

380 bis c.p.c.:
2

“Venosi Erasmo ha chiesto, in contraddittorio con l’Inps, la pensione di
reversibilità, in quanto orfano maggiorenne inabile di Venosi Ernesto, titolare di
pensione, deceduto il 10.8.1994;

3. il primo giudice rigettava la domanda, per difetto di prova del requisito della
vivenza a carico, con sentenza confermata dalla Corte territoriale;
4. la Corte territoriale, premesso che il petitum azionato con la domanda introduttiva
concerneva l’accertamento della sussistenza della condizione di inabilità, con
diritto alla pensione di reversibilità quale figlio superstite del genitore deceduto,
domanda respinta, in sede amministrativa, per carenza del requisito sanitario,
aderiva al parere espresso dal CTU, non infirmato dai rilievi critici dell’appellante,
e riteneva il quadro patologico dedotto inidoneo a determinare le condizioni di
totale inabilità prevista dall’art. 8 L.222/84 e non vincolante il godimento della
pensione di inabilità civile e le relative tabelle indicative delle percentuali di
invalidità nella diversa materia delle prestazioni previdenziali erogate dall’INPS;
5. il ricorso del Venosi, affidato a due motivi, per errata applicazione dell’art. 22 L.
903/65 e gravi errori scientifici e diagnostici del CTU, censura la sentenza
impugnata per aver escluso la – sussistenza dei requisiti sanitari e per non averlo
riconosciuto inabile pur essendo beneficiario anche delle provvidenze di invalidità
civile;
6. l’INPS ha resistito con controricorso;
7. il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato;
8. i denunciati vizi dell’elaborato peritale non risultano affatto trasfusi nella censura
di un vizio adeguatamente devoluto alla Corte di legittimità giacché si richiede il
vaglio degli errori scientifici e diagnostici del CTU senza denunciare un vizio
motivazionale della sentenza impugnata e prospettando un sindacato di merito,
inammissibile in sede di legittimità;

1
r.g.n. 12306/2011

sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art.

9. né viene in alcun modo contestata la ratio decidendi della sentenza impugnata,
fondata sull’efficacia non vincolante del godimento della prestazione assistenziale
nella diversa materia delle prestazioni previdenziali erogate dall’INPS, così
rimanendo il ricorso in realtà non incentrato sulla ragione del decidere emergente
dalla sentenza impugnata”.
10. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente
infondato il ricorso, che va pertanto rigettato.
12 Sebbene soccombente, il ricorrente resta esonerato dal pagamento delle spese del

giudizio di cassazione, sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att.
c.p.c., nel testo modificato dall’art. 42, comma 11 del d.l. n. 269 del 2003,
convertito nella legge n. 326 del 2003, applicabile ratione temporis.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013

IL PRESIDENTE

unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

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