Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25102 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25102 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 11519-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO,
TRIOLO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
DE TOMMASO ANTONIA;
– intimata avverso la sentenza n. 2830/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 13.5.2010, depositata il 31/05/2010;

Data pubblicazione: 07/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO

ROMANO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 11519 sez. ML – ud. 03-10-2013
-2-

r.g.n. 11519/2011 Inps c/De Tommaso Antonia
Oggetto: operai agricoli; riliquidazione indennità di disoccupazione

Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 3 ottobre 2013 ai
sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art.
380 bis c.p.c.:

giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla riliquidazione
dell’indennità di disoccupazione per l’anno 2004 e non calcolato, dall’INPS, ai sensi
del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, tenuto conto dei minimi retributivi previsti dalla
contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra
quanto spettante e quanto percepito;
3. la domanda veniva respinta con sentenza che era riformata dalla Corte d’appello di
Bari, che accoglieva la domanda;
4. avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo;
5.

la parte intimata non si è costituita;

6. con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 46, 51, 55
del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione all’art. 6 comma 4
lettera a) del d.lgs. n. 314/97 e all’art.3 d.l. n.318 del 1996 conv. in legge n.402 del
1996, nonché in relazione agli artt. 1362, 2120 cod. civ. ed all’art. 4 commi 10 e 11
legge 297/82, censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a
base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata
“quota di TFR” , la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a
quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita;
7. il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo dalla
sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è
enunciato il seguente principio: << Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui "Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.Igs. 16 aprile 1997 n. 146 - non è comprensiva del trattamento di fine rapporto", va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata "quota di TFR" dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della 1 r.g. n. 11519/2011 2. "De Tommaso Antonia, operaia agricola a tempo determinato, conveniva in indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui all'art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti 8. l' interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal legislatore, il quale, con l'art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011, convertito in legge 111/2011, ha stabilito che: "L'art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l'art. 1 comma 5 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva". 9. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. .10. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente fondato il ricorso, che va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda. 11. Le spese dell'intero giudizio vengono compensate in considerazione del fatto che lo stesso legislatore ha ritenuto sussistere dubbi interpretativi che era opportuno eliminare con il richiamato intervento normativo di interpretazione autentica. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda relativa all'inclusione della quota di TFR nella base di calcolo dell'indennità di disoccupazione; spese compensate. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013 legali da parte dell'autonomia collettiva.";

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