Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25102 del //

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 07/12/2016), n.25102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3880-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.E., elettivamente domiciliata in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI

49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCESCO VECCHIO giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 226/2010 della COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO

depositata il 22/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’Avvocato CICALA per delega orale

dell’Avvocato VECCHIO che si richiama agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 226/6/2010 dep. 22 novembre 2010, che in contenzioso su avviso di accertamento per Irpef e Ilor anno 1996 notificato ad P.A. e solo da questi impugnato, ha accolto l’appello di R.E., coniuge co-dichiarante del P., rimettendo gli atti alla CTP. La R., pur non avendo partecipato al giudizio instaurato dal marito codichiarante, ha interposto appello alla sentenza emessa nei di lui confronti e la CTR lo ha ritenuto ammissibile, sebbene tardivo, in quanto “l’avviso di accertamento doveva essere notificato a entrambi i coniugi con separati avvisi” per cui, essendo stato notificato solo al marito “è nullo, in quanto viola il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1 che prevede per casi di specie l’obbligo del litisconsorzio necessario”.

R.E. resiste con controricorso.

L’Agenzia delle entrate ha prodotto successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (L. n. 116 del 1977, art. 17), per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’accertamento dovesse essere notificato a entrambi i coniugi con separati avvisi, mentre la norma invocata dà la facoltà ai coniugi di presentare congiuntamente su unico modello la dichiarazione dei redditi di ciascuno per cui, in caso di accertamenti in rettifica, la notifica, a nome di entrambi, può essere effettuata a uno solo di essi (quali responsabili in solido), ferma la piena legittimazione dell’altro coniuge ad impugnare autonomamente l’atto impositivo.

2. Col secondo motivo del ricorso si denunzia violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14; art. 102 c.p.c.; L. n. 116 del 1977, art. 17), trattandosi di accertamento in rettifica di dichiarazione congiunta da cui deriva una obbligazione tributaria di natura solidale per cui, stante l’autonomia di ciascuna posizione dei coobbligati, non poteva essere ravvisato, contrariamente a quanto statuito dalla CTR, un litisconsorzio necessario fra i coniugi codichiaranti;

3. col terzo motivo, si lamenta violazione di legge (art. 38, comma 3; D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 51, 52, 57 in relazione agli artt. 327 e 344 c.p.c. e della L. n. 116 del 1977, art. 17), per avere la CTR annullato con rinvio la sentenza della CTP per violazione del litisconsorzio necessario, in procedimento svoltosi senza la partecipazione al giudizio di entrambi i coniugi.

4. I motivi che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.

Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte che in caso di accertamento relativo a “dichiarazione congiunta”, ove l’avviso sia stato notificato ai sensi della L. n. 114 del 1977, art. 17 al solo marito, l’altro coniuge, al quale vengano notificati successivamente gli atti esecutivi, non subisce pregiudizi al diritto di difesa in conseguenza della omessa notifica dell’atto impositivo, essendo comunque legittimato ad impugnare la cartella di pagamento anche per vizi attinenti agli atti presupposti, contestando il merito della pretesa fiscale (Cass. n. 4863 del 05/04/2002; n. 19896 del 15.9.2006; n. 22692 del 29.10.2007; n. 20857 del 18.10.2010). Per l’insorgere della responsabilità solidale della moglie codichiarante non è infatti necessario che le sia notificato l’avviso di accertamento, rimanendo comunque inalterato il suo diritto di impugnare autonomamente, anche mediante l’impugnazione dell’avviso di mora ovvero della cartella di pagamento a lei diretti, l’accertamento notificato al marito e di far valere in tale sede tutte le ragioni di contrasto con la pretesa tributaria (ex multis, Cass. n. 23553 del 2015, n. 19896 del 2006, n. 2021 del 2003, n. 12371 e n. 5169 del 2002, n. 2168 del 2001).

Nel caso di specie la R. ha invece proposto, inammissibilmente, appello avverso la sentenza della CTP emessa nei confronti del marito, unico ricorrente contro l’avviso di accertamento, non essendo ella legittimata ad appellare la sentenza emessa in giudizio promosso dal coniuge, cui era rimasta, legittimamente, estranea.

5. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ricorrendone le condizioni.

6. Le spese del giudizio di appello vengono compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie; le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese del giudizio di appello; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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