Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25101 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 10/11/2020), n.25101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21192-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA E.Q. VISCONTI

99, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAMUELE DONATELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1675/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

TARANTO, depositata il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate con cui accertava un reddito di impresa di Euro 25744,11 nei confronti della società Planet Italia di L.A. sas, imputando anche ai soci il maggior reddito accertato in relazione alle quote possedute ex art. 5 TUIR, oltre alla applicazione di sanzioni.

Il ricorso proposto dal socio L.A. era accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto in quanto il reddito societario non era stato confermato in primo grado dalla stessa commissione.

La predetta sentenza, a seguito di appello da parte della Agenzia Delle Entrate era confermata dalla Commissione Regionale Della Puglia.

Propone ricorso in Cassazione L’Agenzia Delle Entrate che si affidava ad una serie di motivi così sintetizzabili:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 TUIR e art. 2909 c.c..

2) omessa applicazione dell’art. 295 c.p.c..

3) Nullità della sentenza: motivazione apparente. Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, artt. 61 e 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 4).

Si costituiva con controricorso l.A. chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevata la nullità dell’intero procedimento per difetto di integrità del contraddittorio fin dal primo grado di giudizio.

Al riguardo deve ricordarsi che “secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi; ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass. S.U. n. 10145/12; Cass. sez. V, nn. 5844/16, 5708/16, 1700/16, 26102/15, 21340/15, 16926/15, 2094/15, 20075/14, 13767/12, 6935/11, 12236/10; Cass. Sez. V1-5 nn. 4570/16, 3690/16, 2867/16). Nel caso poichè il ricorso risulta proposto solo dal socio accomandatario, come desumibile anche dalla concorde ricostruzione dei fatti effettuata sia dal ricorrente che dalla Agenzia, e dall’esame della sentenza di merito, occorreva l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14. Per quello che qui rileva il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex multis, Cass., scz. V, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12Cass. n. 17549 del 02/09/2016).

Poichè nel caso in esame non è in discussione l’unitarietà dell’accertamento che ha coinvolto la società ed i soci, la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, per come desumibile dalla ricostruzione delle vicende processuali considerando che il reddito societario si è automaticamente ribaltato pro quota sui singoli soci per disposizione di legge. La necessità del simultaneus processus tra società di persone e soci è tale per cui: “se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, se sono tutti pendenti dinanzi allo stessa Commissione… altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 c.p.c.”; “se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio”. (così nella già citata sentenza n. 17549/2016). Conclusivamente, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado (CTP di Taranto) ex art. 383 c.p.c., comma 3, che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

E’ ovviamente precluso l’esame dei motivi di ricorso riguardanti il merito del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rilevata la mancata integrazione del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e rimette alla commissione tributaria provinciale di Taranto.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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