Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25101 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25101 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 11388-2011 proposto da:
D’ANTUONO ROSA MARIA (DNTRMR46H49B829E)
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. MENICHELLA
GIUSEPPE, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE

Data pubblicazione: 07/11/2013

DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta procura in calce al
controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1882/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il controricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 11388 sez. ML – ud. 03-10-2013
-2-

BARI del 29.3.2010, depositata il 26/04/2010;

r.g.n. 11388/2011 D’Antuono Rosa Maria c/Inps
Oggetto: operai agricoli; riliquidazione indennità di disoccupazione; decadenza

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 3 ottobre 2013
ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma
dell’art. 380 bis c.p.c.:

2

“D’Antuono Rosa Maria, operaia agricola a tempo determinato, conveniva in
giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla riliquidazione
dell’indennità di disoccupazione per l’ anno 1998 non calcolato, dall’INPS, ai
sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, tenuto conto dei minimi retributivi
previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle
differenze tra quanto spettante e quanto percepito;

3. la domanda veniva accolta con sentenza riformata dalla Corte d’appello di Bari
che accoglieva il gravame dell’Inps sul rilievo dell’intempestiva proposizione del
ricorso giudiziario per essere maturata la decadenza ex art. 47 d.P.R. n.639 del
1970, come interpretato dall’art. 6 del d.l.n. 103 del 1991, conv. in legge n.166
del 1991;
4. avverso detta sentenza D’Antuono Rosa Maria ricorre con un motivo;
5.

l’INPS ha resistito con controricorso;

6. con il motivo di ricorso la parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 47,
d.p.r. 639/1991

(recte 639/1970 e successive modifiche) e rileva che

erroneamente la corte territoriale ha ritenuto applicabile la regola della
decadenza alla richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo
parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale;
il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso, da ultimo,
dalla sentenza di questa Corte, n. 7245/2012, che ha confermato quanto già
ritenuto dalle Sezioni unite di questa Corte, con la precedente sentenza n.
12720/2009, affermando il principio di diritto secondo cui: “La decadenza di
cui all’art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 – come interpretato dall’art. 6 d.l. 29
marzo 1991 n. 103, convertito, con modificazioni, nella 1. 1° giugno 1991 n. 166
– non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia

1
r.g.n. 11388/2011

1.

rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione
previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già
riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in
cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate
interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una
componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia

8. l’autorità del precedente arresto interpretativo delle sezioni unite della Corte e
l’indiretta conferma della sua correttezza proveniente dallo stesso legislatore
che, da ultimo, con l’art. 38, primo comma, lett. d) del D.L. 6 luglio 2011 n. 98,
convertito in legge n. 111 del medesimo anno, ha aggiunto al citato art. 47 un
ultimo comma, del seguente tenore: “Le decadenze previste dai commi che
precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto
l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di
accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal
riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”,
precisando al quarto comma che: “Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e
d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in
vigore del presente decreto”, depongono, in definitiva, per l’inapplicabilità
dell’art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima delle integrazioni apportate
citato art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, al caso di richiesta di riliquidazione di
prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente
previdenziale”.
9. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
10. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente
fondato il ricorso, che va pertanto accolto.

n.

Per essere necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va rimessa, ai sensi
dell’art. 384 c.p.c., ad altro Giudice, che si designa nella medesima Corte
d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della
controversia alla stregua di quanto sinora detto.

12. Al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese del presente

giudizio di legittimità.

2
r.gn. 11388/2011

quello della ordinaria prescrizione decennale”;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese
del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

IL PRESIDENTE

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013

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