Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25100 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. un., 08/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 405-2018 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI

PELLEGRINO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI PER LE PROVINCE DI LECCE,

BRINDISI E TARANTO, in persona del Soprintendente pro tempore,

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2342/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 17/05/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 dal Consigliere GIACINTO BISOGNI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale CAPASSO LUCIO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

uditi gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Giorgio Santini per

l’Avvocatura Generale dello Stato.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il sig. M.R. è proprietario di un terreno, con sovrastante fabbricato abitativo, sulla litoranea (OMISSIS) e ha presentato due istanze di condono edilizio rispettivamente ex L. n. 47 del 1985 (relativamente all’originaria costruzione consistente in due piccoli appartamenti) e ex L. n. 724 del 1994 (relativamente all’intervento di accorpamento dei due appartamenti in unica abitazione).

2. La competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici ha espresso parere negativo con nota n. 5331 del 23.3.2011 rilevando la contrarietà delle opere alle N.T.A. del P.U.T.T. della Regione Puglia e alla L.R. Puglia n. 56 del 1980, art. 51, lett. f).

3. Il sig. M. ha proposto ricorso al T.A.R. che con sentenza n. 2001/2011 ha annullato il parere della Soprintendenza rilevando che il contrasto con le N.T.A. rilevato dalla Soprintendenza si basava su una erronea qualificazione dell’area non rientrante nella categorie delle coste e aree litoranee di cui all’art. 3/7 del P.U.T.T. Mentre il prospettato contrasto con il citato art. 51, lett. f) è insussistente in quanto si verte in tema di vincolo di inedificabilità assoluto ma temporaneo.

4. Ha proposto appello al Consiglio di Stato l’Amministrazione contestando entrambi gli assunti rilevati dal T.A.R..

5. Si è costituito il sig. M. che ha eccepito la improcedibilità dell’appello rilevando che medio tempore e a seguito dell’annullamento del parere della Soprintendenza da parte del T.A.R. il Comune di Gagliano del Capo ha accolto le istanze di condono rilasciando e concessioni in sanatoria e l’agibilità dei fabbricati con provvedimenti non impugnati dal Ministero.

6. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2342 del 17.5.2017, ha respinto preliminarmente l’eccezione di improcedibilità

rilevando l’impossibilità di attribuire ai provvedimenti del Comune, di accoglimento delle istanze di condono, alcuna efficacia preclusiva della decisione di merito sulla impugnazione del parere della Soprintendenza in quanto tali provvedimenti “stanno o cadono” automaticamente insieme alla sentenza impugnata emessa in primo grado dal T.A.R. perchè le concessioni rilasciate dal Comune dipendono proprio dall’avvenuto annullamento da parte del T.A.R. del necessario parere della Soprintendenza. Nel merito il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’attribuzione al vincolo di inedificabilità, pacificamente esistente sul terreno de quo, del carattere della temporaneità e quindi della sua irrilevanza ai fini del condono edilizio si basa su una interpretazione normativa (L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 20) contrastante con quella univocamente recepita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze n. 2509/2015, 5725/2006, 1914/1999). Infatti la liceità di un insediamento edilizio e la possibilità di condonarlo se abusivo devono essere verificate con esclusivo riferimento alla normativa urbanistica vigente all’epoca della sua realizzazione e non ai possibili contenuti della normativa futura mentre la norma invocata dal T.A.R. (art. 39, comma 20 citato) non smentisce la regola generale per cui un vincolo temporaneo di inedificabilità comporta normalmente l’assoluta insanabilità dell’abuso. Il Consiglio di Stato ha pertanto accolto l’appello e respinto il ricorso proposto in primo grado dal sig. M.. Nella motivazione il Consiglio di Stato ha anche chiarito che per effetto di tale pronuncia rivive l’atto impugnato (parere della Soprintendenza) e quindi, come è stato argomentato per respingere l’eccezione di improcedibilità, saranno travolti gli atti dell’amministrazione comunale adottati in dipendenza dell’annullamento del parere della Soprintendenza, in forza dell’effetto espansivo esterno della riforma di cui all’art. 336 c.p.c., norma di principio applicabile pacificamente anche al processo amministrativo (C.d.S. sez. IV 5.8.2005 n. 4165).

7. Contro tale sentenza del Consiglio di Stato ricorre per cassazione il sig. M. lamentando la violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa per avere il C.d.S. espressamente collegato all’accoglimento dell’appello l’incisione di provvedimenti del Comune di Gagliano del Capo, terzo estraneo rispetto al giudizio, e ha pertanto invaso la sfera di attribuzione dell’ente locale.

8. Propongono unitamente controricorso il MIBAC e la Soprintendenza.

9. Il P.G. con requisitoria scritta depositata il 10 aprile 2019 richiede il rigetto del ricorso.

10. Le parti costituite depositano memorie difensive.

Diritto

RITENUTO

CHE:

11. Il ricorso è inammissibile perchè non coglie il contenuto reale e la ragione della decisione impugnata che è stata quella – coerente all’oggetto della controversia – di accogliere l’appello del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di respingere conseguentemente il ricorso proposto in primo grado dal sig. M.R. con il quale era stato impugnato il parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici per le Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto sulle istanze di condono presentate dal sig. M.. In questo perimetro delimitato dall’azione proposta dall’odierno ricorrente ha deciso il Consiglio di Stato rimanendo manifestamente all’interno dei propri limiti giurisdizionali.

12. Le considerazioni svolte alla conclusione della motivazione delta decisione, che ha accolto l’appello del MIBAC, sulla conseguente reviviscenza dell’atto impugnato (il parere negativo della Soprintendenza annullato dalla decisione del T.A.R.) sono state esplicitamente spese dal Consiglio di Stato in relazione alla proposizione da parte del sig. M. di una eccezione di improcedibilità dell’appello che, nella prima parte della motivazione, è stata ritenuta infondata perchè basata sul rilascio di due concessioni in sanatoria da parte del Comune di Gagliano del Capo successivamente alla decisione di annullamento del parere della Soprintendenza da parte del T.A.R. e come effetto di tale annullamento. Il Consiglio di Stato, nella parte iniziale della motivazione, ha chiarito che l’annullamento da parte del T.A.R. del parere negativo impugnato, non può essere ritenuto automaticamente integrativo di un parere favorevole della Soprintendenza – anche se questo accertamento, ha sottolineato il C.d.S. è fuori dall’oggetto del presente giudizio – tuttavia proprio per essere ricollegati integralmente alla decisione del T.A.R. i provvedimenti in questione emessi dal Comune non possono fruire di una sorta di autonomia rispetto al giudizio sull’impugnazione del parere della Soprintendenza e come tali non possono precludere l’appello del MIBAC. Ne deriva che la decisione del Consiglio di Stato non può essere estesa al di là di questo contenuto esplicito e strettamente collegato all’oggetto del giudizio e pertanto essa non incide affatto sul potere discrezionale dell’ente locale nell’esame delle domande di condono. Va da sè che il Comune non potrà non considerare che per effetto della decisione del Consiglio di Stato rivive il parere negativo della Soprintendenza con le conseguenze che ne derivano sull’emanazione dei provvedimenti di sanatoria ma questa è una semplice constatazione a chiarimenti che il Consiglio di Stato ha inteso rendere nel quadro della sua decisione sulla eccezione di improcedibilità dell’appello.

13. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e la presa d’atto della applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 contenuta nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 5.000 di cui 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso D.P.R., art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA