Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25100 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 07/12/2016), n.25100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1358-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.C.M., COSTRUZIONI EDILI BERTOZZINI SPA;

– intimati –

Nonchè da:

COSTRUZIONI EDILI BERTOZZINI SPA in persona del legale rappresentante

pro tempore, L.C.M. nq di sostituto d’imposta della

sottoscritta Soc.tà elettivamente domiciliati in ROMA VIA MICHELE

MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ENNIO LUPONIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO PICOZZI giusta

delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 314/2010 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 25/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LA GRECA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato LUPONIO RICCARDO per delega

dell’Avvocato LUPONIO ENNIO che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale nonchè delle relative sanzioni, conseguenti alla decadenza dai benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 a seguito dell’abrogazione, di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 15 (cd. Decreto Bersani) e del successivo intervento legislativo, di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1 commi 25, 26 e 27 (legge finanziaria per il 2008).

La CTP accoglieva il ricorso della parte contribuente, e la sentenza veniva confermata dalla CTR, la quale aderiva all’assunto della parte ricorrente, secondo il quale, poichè la L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 27 aveva abrogato il D.L. n. 223, art. 36, comma 15 citato (che aveva ristretto le previsioni agevolative della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 alla sola edilizia residenziale convenzionata), introducendo (ai commi 25 e 26) una nuova disposizione agevolativa, e poichè quest’ultima disposizione presentava degli elementi di differenziazione rispetto alla norma abrogata, avrebbe fatto rivivere, secondo la tecnica “dell’abrogazione dell’abrogazione”, le previsioni di cui alla L. n. 388 citata, art. 33, comma 3 con il risultato che attualmente coesisterebbero due distinti e alternativi regimi agevolativi per i trasferimenti d’immobili siti in piani urbanistici particolareggiati, in quanto la L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 e le nuove norme della finanziaria per il 2008, avrebbero un ambito applicativo, in talune ipotesi non coincidente.

Avverso la predetta pronuncia, l’ufficio ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre la parte privata ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’ufficio denuncia il vizio di violazione di legge, e precisamente dell’art. 15 preleggi e della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 27 nonchè il vizio di falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33 comma 3; il vizio di violazione dell’art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nonchè dell’art. 1-bis della tariffa annessa al T.U. n. 347 del 1990, come modificati dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 25-28 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 25-28, avrebbe inteso modificare il regime di fiscalità indiretta relativa agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, con disposizioni innovative abrogando, con l’espressa previsione del comma 27, il precedente regime, senza alcuna riviviscenza della norma di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 che era stata abrogata dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 15 a sua volta abrogato, dalle disposizioni della L. n. 244 del 2007 citate; pertanto, attualmente, con la previsione della L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 25-28 si disciplinerebbe una tassazione indiretta unica, per i trasferimenti d’immobili, inseriti in piani urbanistici particolareggiati di edilizia residenziale comunque denominata, in ragione dell’1% per l’imposta di registro (art. 1 della Tariffa parte 1, modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 25) e in ragione del 3% dell’imposta ipotecaria e dell’1% dell’imposta catastale (art. 1 bis della Tariffa annessa al D.Lgs. n. 347 del 1990, modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1,comma 26).

Il motivo è fondato.

Non può non rilevarsi come nel caso in esame, l’evoluzione normativa milita nel senso che la volontà del legislatore sia quella di abrogare la precedente normativa e di dettare una nuova disciplina “a regime”, in quanto sono state modificate direttamente le tariffe allegate rispettivamente al D.P.R. n. 131 del 1986 (imposta di registro) e al D.Lgs. n. 347 del 1990(imposta ipotecaria e catastale). Infatti, le modifiche introdotte in merito ai piani urbanistici particolareggiati in seno alla L. n. 244 del 2007 propongono una nuova disciplina della materia, non solo prescindendo da quella precedente, ma prevedendone l’abrogazione espressa, senza alcun richiamo alle norme precedenti (salvo che per finalità abrogativa) e travolgendo anche la misura fissa dell’imposta catastale. Una diversa interpretazione, oltre che priva di riferimenti normativi, andrebbe in maniera ingiustificata a creare differenti statuti di agevolazione fiscale, laddove la fattispecie oggetto della nuova normativa, relativa alle predette agevolazioni, si riferisce ai trasferimenti d’immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, ma che debbono essere diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, comunque denominati; pertanto, non è reputato più meritevole d’incentivo fiscale, la circostanza che il terreno acquistato ricada in un piano particolareggiato d’iniziativa privata (quand’anche approvato dal comune e sottoscritto dalle parti), come previsto originariamente dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 se non inserito e diretto all’attuazione di un programma di edilizia residenziale: in tal caso, le agevolazioni fiscali sono state comunque ridotte, in quanto le imposte ipotecarie e catastali debbono essere corrisposte non più in misura fissa, ma in misura proporzionale (il 3% quella ipotecaria e l’1% quella catastale): questa è la circostanza pacificamente sussistente nel caso di specie, ove la società acquirente è una società esercente l’attività di costruzione di edifici.

In riferimento all’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, la parte privata denuncia il vizio di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 nonchè dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici d’appello, avrebbero erroneamente ritenuto che i motivi di doglianza proposti dall’ufficio contro la sentenza di primo grado fossero sufficientemente specifici, in quanto, ad avviso della medesima parte contribuente, l’atto di appello dell’ufficio non solleverebbe alcuna specifica contestazione alla sentenza di primo grado, limitandosi a riproporre le difese già esposte in primo grado.

Il motivo è infondato, in quanto è insegnamento di questa Corte quello secondo cui “L’onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall’ appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015, 2814/2016). Nel caso di specie, dalla lettura dell’atto d’appello dell’ufficio (riportato in ricorso ed allegato, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), emerge una critica sufficientemente specifica della decisione gravata, di talchè i giudici d’appello erano in condizione di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dai primi giudici.

Va, conseguentemente accolto il ricorso principale e rigettato l’incidentale, cassata l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

La peculiarità della controversia, che non registra precedenti in termini, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Spese compensate per l’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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