Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2510 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 02/07/2019, dep. 04/02/2020), n.2510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15995-2017 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI

46, presso lo studio dell’avvocato LUCA LEONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MURDICA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE già EQUITALIA SERVIZI DI

RISCOSSIONE SPA 13756881002, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO NIIRABELLO

23, presso lo studio dell’avvocato MICHELA NATALE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE MAZZOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 20/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 55/2017, in riforma della sentenza del tribunale di Locri, nel giudizio in opposizione ad estratto di ruolo promosso da A.D., dichiarava la nullità della sentenza d’appello per l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Inps e rimetteva le parti di fronte al primo giudice.

Nei confronti della sentenza A.D. ha proposto ricorso per cassazione al quale ha resistito con controricorso Agenzia delle Entrate Riscossione, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, lamentando il ricorrente che il processo di secondo grado si sia svolto a sua totale insaputa.

Il motivo è fondato. Risulta invero comprovato, dopo l’acquisizione dei fascicoli di merito disposta con ordinanza interlocutoria del 28.3.2019, che il ricorso in appello proposto da Equitalia Sud Spa non sia stato notificato nè alla parte personalmente, nè al suo procuratore Gian Antonio G. Pangallo che si era costituito nel giudizio di primo grado in sostituzione dell’Avvocato Francesco Giampaolo cui il mandato alle liti era stato revocato ed aveva dichiarato nella comparsa in prosecuzione di aver eletto domicilio il Locri, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Bartolo indicando l’indirizzo pec.

La sentenza impugnata ha dichiarato la contumacia dell’appellato senza rilevare la mancanza della notifica dell’appello ed è quindi nulla per violazione dell’art. 101 c.p.c.; esssa deve essere quindi cassata con rinvio della causa alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio.

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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