Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2510 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2510 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Emmesse 093 s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore,

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
92/2012/2 depositata il 28/3/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Emmesse 093 s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Avellino n. 425/4/2009 che aveva dichiarata cessata la
materia del contendere sul ricorso avverso la cartella di pagamento n. 012200900062069
per iva 2005 e recupero credito di imposta 2005. Il ricorso proposto si articola in unico

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 21609/12

Ordinanza pag. I

Data pubblicazione: 04/02/2014

motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto la società. Il relatore ha depositato relazione ex
art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del
18/12/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione

circa i “distinti carichi di imposte iscritte a ruolo – € 140.794,00 per credito d’imposta e €
105.078,00 per iva non versata” ed all’oggetto della richiesta di cessata materia del contendere.
La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla
sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del
proprio convincimento alla luce di quanto dedotto dall’Agenzia con l’atto di appello circa i
distinti carichi di imposte iscritte a ruolo, nonché circa l’oggetto della richiesta di cessata
materia del contendere formulata in primo grado.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Campania.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il
rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, 18/12/2013
Il

laddove non ha considerato le circostanze evidenziate dall’Ufficio con l’atto di appello

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