Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2510 del 02/02/2011
Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 02/02/2011), n.2510
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.I.L., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale
a margine del ricorso, dall’Avv. D’Orsogna Giovanni, elettivamente
domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv. D’Innocenzo Paola, via
Paolo Emilio, n. 34;
– ricorrente –
contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI VASTO, M.
G., P.M., C.F., G.
A., C.G., D.L.A., G.
M., D.R., A.P., A.C.,
A.L., I.R., P.F.A.,
T.F.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Vasto in data 6 febbraio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5
novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il Dott. D.I.L., nominato consulente ausiliare
del PM presso il Tribunale di Vasto, ha proposto opposizione avverso
l’ordinanza del Tribunale di Vasto in data 6 febbraio 2009 con la
quale, in parziale accoglimento dell’opposizione, veniva modificato
il decreto di liquidazione del compenso;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
che il ricorso è stato avviato alla decisione in camera di
consiglio, sulla base di relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.
depositata il 17 febbraio 2010.
Letta la memoria del ricorrente.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Che, essendosi l’opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, svolta dinanzi al giudice designato secondo le forme del procedimento di volontaria giurisdizione, il provvedimento era suscettibile di ricorso per cassazione da proporre in base alle regole procedurali proprie del rito civile, e ciò anche secondo l’orientamento giurisprudenziale anteriore alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 3 settembre 2009, n. 19161 (v., in fattispecie identica, Cass., Sez. 2^, 16 luglio 2010, n. 16770);
che il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice che ha seguito il procedimento civile, è stato invece proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale;
che, in particolare, i tre motivi di ricorso, con i quali variamente si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di norme di legge e vizio di motivazione, sono, tutti, privi, del quesito di diritto e del momento di sintesi, l’uno e l’altro prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ.;
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011