Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25099 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, (ud. 23/03/2017, dep.24/10/2017),  n. 25099

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7070-2015 proposto da:

C.F., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SANTO DALMAZIO TARANTINO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 156/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. SGROI CARMELO che ha concluso

chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso e per il

rigetto del secondo motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.F., studentessa presso il liceo scientifico Scorza di Cosenza, recandosi a scuola alla guida di un ciclomotore cadeva a terra riportando anche postumi permanenti. Avendo l’istituto stipulato una polizza assicurativa di risarcimento degli infortuni riportati dai propri alunni in connessione alla partecipazione alle attività scolastiche, anche in itinere, la C. nel 2007 convenne in giudizio la compagnia assicuratrice dell’istituto, HDI Ass.ni s.p.a., chiedendo che fosse condannata a corrisponderle l’indennizzo assicurativo. La compagnia di assicurazioni venne condannata al pagamento di un importo, previo accertamento di una invalidità permanente riportata dall’attrice nella misura del 10%.

Proponeva appello la compagnia di assicurazioni, sostenendo che la percentuale di invalidità permanente fosse inferiore al 10% e che il danno fosse stato calcolato erroneamente, prendendo a riferimento le tabelle milanesi, anzichè il controvalore per ogni punto di invalidità determinato dalla polizza stessa.

La C. a sua volta proponeva appello incidentale, chiedendo le fosse riconosciuta una maggior percentuale di invalidità permanente, che il calcolo dell’indennizzo dovuto avvenisse non sulla base delle tabelle milanesi ma del valore a punto previsto in contratto e che le fossero riconosciute anche le spese mediche sostenute per la fisioterapia domiciliare alla quale aveva dovuto sottoporsi dopo l’incidente.

La sentenza di appello accoglieva solo in parte sia l’appello principale che l’incidentale, confermando la percentuale di invalidità, ed accertando che la liquidazione dell’indennizzo dovesse avvenire sulla base del valore-punto indicato dall’art. 5 delle condizioni generali di contratto, e non delle tabelle milanesi cui aveva fatto riferimento il giudice di prime cure. Determinato l’importo dell’indennizzo dovuto, provvedeva poi a devalutarlo alla data del sinistro e quindi a rivalutarlo, maggiorandolo di interessi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data in cui alla C. veniva corrisposta una somma dall’assicurazione, a titolo di acconto. Da tale data la corte provvedeva poi nuovamente a rivalutare il residuo importo dovuto aggiungendo gli interessi sugli importi annualmente rivalutati fino al momento della pronuncia, e a tale importo aggiungeva la spese mediche riconosciute (che, diversamente dall’indennizzo, costituendo debito di valuta, non venivano rivalutate ma ad essi venivano semplicemente aggiunti gli interessi legali dalla data dell’esborso fino all’attualità).

C.F. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, nei confronti di HDI Ass.ni. s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 156/2014, depositata dalla Corte d’Appello di Catanzaro in data 28.1.2014.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1882 e 1905 c.c.. Richiama il contenuto della sentenza impugnata, che confermava una percentuale di invalidità permanente del 10% indicando però come criterio di liquidazione non quello fissato dalle tabelle milanesi, bensì i criteri di liquidazione fissati dalle condizioni generali di contratto, che prevedevano un importo predeterminato a punto di invalidità. La sentenza impugnata escludeva inoltre il diritto della danneggiata al riconoscimento delle spese fisioterapiche in quanto l’infortunata per sua libera scelta aveva scelto di rivolgersi ad un professionista privato anzichè fruire di una prestazione pubblica, disponibile dietro pagamento del ticket.

La ricorrente critica il criterio di calcolo dell’importo dovuto seguito dalla corte d’appello in motivazione. Il giudice d’appello, per determinare l’importo dovuto, dopo aver correttamente preso in considerazione il valore-punto fisso previsto dall’art. 5 delle condizioni generali di contratto (come richiesto sia dall’appellante principale che dall’appellante incidentale) per le invalidità superiori al 6%, (decurtandolo di quanto previsto perchè infortunio in itinere e sommando le diarie contrattualmente dovute), ottenuto l’importo dovuto a titolo di indennizzo (tenendone quindi distinte le spese vive, la cui rifusione costituiva debito di valuta), la corte d’appello ha proceduto a devalutare tale importo alla data del sinistro (2002) e poi lo ha rivalutato di anno in anno maggiorandolo di interessi sulla somma annualmente rivalutata. Quindi ha detratto l’acconto ricevuto nel 2005 e ha proceduto a rivalutare di anno in anno l’importo residuo maggiorandolo di interessi sugli importi annualmente rivalutati.

Sostiene la ricorrente che per provvedere al calcolo corretto dell’importo effettivamente dovuto a titolo di indennizzo assicurativo, attualizzato, è necessario procedere alla devalutazione, al fine del calcolo di rivalutazione ed interessi, soltanto quando la quantificazione del danno è operata sulla base delle tabelle e non quando viene calcolata sulla base del valore a punto. Poichè nel caso in esame si applica il valore a punto fissato dalla polizza, esso non sarebbe suscettibile di devalutazione al momento dell’infortunio, per poi applicare il meccanismo di rivalutazione previsto dalla sentenza a Sezioni Unite n. 1712 del 1995 e da allora unanimemente seguito, in quanto in tal modo le sarebbe stato riconosciuto un importo inferiore a quello dovuto.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

E’ affermazione ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo la quale l’assicurazione contro gli infortuni sia riconducibile nella tipologia dell’assicurazione contro i danni, e che in tema di assicurazione conto i danni, l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo, anche se esso sia stato predeterminato in una somma fissa o in un valore a punto percentuale, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell’assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell’assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. (Cass. n. 395 del 2007; Cass. n. 3268 del 2008; Cass. n. 10488 del 2009; da ultimo, da Cass. n. 15868 del 2015).

Calcolato l’indennizzo assicurativo, essendo un credito di valore esso deve essere attualizzato, ovvero al danneggiato – creditore della prestazione assicurativa deve essere corrisposto anche il danno da mora, ovvero il c.d. lucro cessante finanziario (v. Cass. n. 9950 del 2017), ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di indennizzo assicurativo sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di immediato pagamento.

Il danno da ritardato pagamento della obbligazione risarcitoria si può liquidare applicando un saggio di interessi scelto dal giudice equitativamente sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno, o secondo uno degli altri criteri evincibili dalla sentenza a sezioni unite n. 1712 del 1995: v. Cass. n. 21396 del 2014 che indica i seguenti criteri alternativamente utilizzabili: applicando un saggio di interessi scelto in via equitativa dal giudice o sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all’epoca dell’illecito, ovvero – per l’identità di risultato – sul credito espresso in moneta all’epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno. Tali interessi si producono dalla data in cui si è verificato il danno (coincidente, per il danno biologico permanente, con quella del consolidamento dei postumi) fino a quella della liquidazione e, successivamente, sull’importo costituito dalla sommatoria di capitale e danno da mora, ormai trasformato in obbligazione di valuta, maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell’art. 1282 c.c., comma 1.

Per completezza, va puntualizzato che in caso di percezione di acconti, occorre compiere delle operazioni di calcolo aggiuntive (secondo i criteri fissati, tra le altre, da Cass. n.9950 del 2017, Cass. n. 24539 del 2016, Cass. n. 6347 del 2014 la cui massima così recita:” Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un’operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell’illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l’acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento – sull’intero capitale, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”.

La sentenza impugnata non si è attenuta ai criteri sopra enunciati laddove, nel calcolare l’intero indennizzo dovuto, invece di sommare al debito capitale calcolato secondo i criteri contrattualmente previsti gli interessi sulla somma via via rivalutata, o comunque l’importo dovuto per liquidare ai valori attuali l’importo secondo uno dei criteri alternativamente indicati, ha devalutato lo stesso debito capitale calcolato secondo i criteri contrattuali – in tal modo indebitamente riducendolo – per poi sommare a tale importo ridotto gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione di tutte le regole sulla interpretazione del contratto, laddove la sentenza impugnata ha escluso come si è detto la risarcibilità della somme spese per prestazioni fisioterapiche private. Sostiene che la previsione contrattuale consentirebbe il rimborso delle spese mediche sostenute per terapie fisiche anche specialistiche, e che tale formula non consentirebbe di escludere le prestazioni fisioterapiche.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

La ricorrente non riporta nè richiama specificamente il passo della sentenza che si assume avrebbe violato le norme sull’interpretazione del contratto, e soprattutto non riporta nè produce il contratto nè riproduce la clausola alla quale fanno riferimento sia la sentenza impugnata che il ricorso.

La sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte di Catanzaro in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.

PQM

accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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