Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25099 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. I, 16/09/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 16/09/2021), n.25099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16260/2020 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in Fermignano, via R.

Ruggeri 2/A, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Briganti, che lo

rappresenta e difende in virtù di nomina e procura speciale

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 27/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/05/2021 da Dott. MACRI’ BALDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di M.F., originario di (OMISSIS), di riconoscimento della protezione internazionale, così confermando il provvedimento della Commissione territoriale di Ancona notificato in data 12 marzo 2018. In particolare, ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del richiedente la protezione, il quale aveva riferito di essere stato accoltellato dal padre della sua ragazza, che era un esponente politico influente e osteggiava la relazione sentimentale; addirittura, l’uomo l’aveva perseguitato anche in ospedale e i sanitari l’avevano dimesso nonostante le cure non fossero terminate, perché la sua presenza aveva creato problemi; perciò, era fuggito ed era andato a Karachi, Islamabad, a Lahore e poi, siccome l’uomo lo cercava ancora, era espatriato: Iran, Turchia, Grecia, Macedonia, Serbia, Ungheria, Austria e Germania, giungendo in Italia il 20 aprile 2018. Il Tribunale ha osservato che le dichiarazioni non erano circostanziate e che comunque non erano plausibili, essendo improbabile che il padre della ragazza, visto che era potente, avesse provveduto a minacciarlo di persona anziché tramite emissari e che i sanitari l’avessero dimesso per non avere problemi. Dopo aver esaminato la situazione del Paese d’origine, sulla base delle fonti internazionali, e concluso per una generale sicurezza e la bassa incidenza terroristica, ha ritenuto insussistenti i presupposti delle tutele richieste, ivi compresa quella relativa al rilascio del permesso di soggiorno per gravi motivi umanitari, dal momento che non erano stati allegati fatti nuovi rispetto alla domanda già rigettata dalla Germania.

Il ricorrente presenta quattro motivi di censura.

Con il primo lamenta che era stato sentito dal giudice onorario di Tribunale anziché dal Collegio con conseguente nullità della decisione. Contesta la motivazione, in particolare per il giudizio di inattendibilità del dichiarante.

Con il secondo lamenta l’omesso esame di tutti gli elementi di vulnerabilità, ivi compresa l’incapacità del Pakistan di tutelare i propri cittadini.

Con il terzo eccepisce l’omesso esercizio da parte del Collegio dei poteri officiosi di cooperazione istruttoria.

Con il quarto deduce la violazione degli art. 6 e 13 della Convenzione EDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32.

Con il quinto nega la presentazione di analoga domanda in Germania e ricorda che comunque la domanda reiterata dev’essere oggetto di valutazione nel merito.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

Il ricorso è infondato.

Va innanzi tutto disatteso il motivo processuale: l’audizione è stata eseguita dal Giudice onorario di Tribunale legittimamente secondo la sentenza a Sezioni Unite n. 5425 del 2021, Rv. 660688-01, che ha affermato che non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta.

Nel merito, il Tribunale ha reso una motivazione ampia e diffusa in ordine all’inattendibilità intrinseca del dichiarante con argomenti non specificamente contestati e il cui esame è precluso in sede di legittimità. La decisione è in linea con l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, il giudizio sulla valutazione di credibilità del racconto del richiedente che sia ben circostanziato ma inverosimile, può essere espresso solo all’esito dell’acquisizione di pertinenti informazioni sul suo paese di origine e delle sue condizioni personali, a differenza di quanto accade nell’ipotesi di racconto intrinsecamente inattendibile alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva, in cui essendo il racconto affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle Coi è inutile, perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio (Cass., Sez. 1, ord. n. 6738 del 2021, Rv. 660736-01). Nello specifico, si tratta di un racconto intrinsecamente inattendibile. Ciò nondimeno, il Tribunale ha considerato anche la situazione specifica del Paese d’origine non rilevando elementi di particolare criticità rispetto alla vicenda privata rappresentata.

Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’Interno che non si è costituito.

Sussistono invece, nella specie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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