Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25099 del 10/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 10/11/2020), n.25099
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6342-2014 proposto da:
R.L., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA ISTRIA 2,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA TARANTINO, rappresentata e
difesa dall’avvocato ROSSI LUCIANA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BENEVENTO UFFICIO
CONTROLLI in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 263/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,
depositata il 17/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 263/52/2013 la commissione Regionale della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate respingeva il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento.
che l’avv. R.L., procuratrice di se stessa, proponeva ricorso in Cassazione;
che si costituiva con controricorso l’Agenzia Delle Entrate chiedendone il rigetto;
che sia il contribuente che la Agenzia Delle Entrate davano atto che la lite era stata definita con il condono ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 convertito dalla L. n. 96 del 2017, depositando anche accettazione adesione Agenzia delle Entrate;
che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di “causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020