Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25099 del 10/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 10/10/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 10/10/2018), n.25099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10263/2014 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato GUIDO PARLATO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE, già Arin S.p.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato

EMANUELE MERILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO

TURRA’, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8654/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/01/2014 R.G.N. 9060/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per inammissibilità o in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato GUIDO PARLATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza 8654/2013, depositata il 24 gennaio 2014, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale di Napoli – accolta la domanda di M.S., già dipendente dell’Azienda Risorse idriche di Napoli (A.R.I.N.), volta ad ottenere l’inclusione nel trattamento pensionistico della “indennità di incentivazione” – aveva pronunciato condanna generica, anzichè condannare l’Azienda al pagamento della somma risultante dal conteggio depositato con il ricorso introduttivo, sul rilievo che tale somma, pur a fronte di contestazione da parte della resistente, non era stata provata nel suo esatto ammontare

2. La Corte osservava, a sostegno della propria decisione, come l’oscurità del conteggio e la conseguente impossibilità oggettiva di enuclearvi i criteri, alla stregua dei quali lo stesso era stato redatto, fosse tale da sollevare la controparte dall’onere di una più puntuale e precisa contestazione.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il M. con due motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito con controricorso ABC – Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale (già A.R.I.N. S.p.A.).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo la violazione dell’art. 416 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte erroneamente ritenuto che le allegazioni dell’attore fossero insufficienti al fine di configurare a carico della controparte un onere di specifica contestazione, nonostante che l’Azienda, nel costituirsi in giudizio, non avesse negato il fatto che egli era stato regolarmente presente al lavoro nel corso dell’ultimo anno e che, a corrispettivo di tale presenza, avesse percepito l’indennità di incentivazione in una precisa misura mensile, essendosi essa invece limitata a chiarire che incombesse all’istante l’onere di provare tale fatto: e cioè avesse adottato un’impostazione difensiva che, in quanto attinente non all’allegazione, bensì al regime della prova, non poteva essere valutata alla stregua della “specifica contestazione” di cui alla norma citata.

2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione degli artt. 210,244 e 61 c.p.c., il ricorrente si duole che il giudice di appello, come già il Tribunale di Napoli, fosse pervenuto al rigetto della domanda sulla base della ritenuta carenza di prova in ordine al quantum senza dare ingresso ad alcuno dei mezzi di prova (ordine di esibizione; prova per testi; consulenza tecnica d’ufficio) formulati con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 6.

4. In particolare, si rileva, quanto al primo motivo, come il ricorrente non abbia trascritto, o quanto meno riportato nei passi rilevanti per l’esame della censura proposta, nè la memoria di costituzione dell’Azienda resistente nel primo grado di giudizio, nè il ricorso in appello, ove la questione della natura e della effettiva portata della contestazione sarebbe stata posta.

5. Come più volte affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti ali elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass. n. 14784/2015; conforme, fra le più recenti, Cass. n. 18679/2017).

6. Nè al rilevato difetto di autosufficienza sono idonee a sopperire le indicazioni di cui a p. 28, penultimo e ultimo capoverso, del ricorso, non essendo riportato alla precedente p. 24, unitamente al conteggio, anche il computo prospettato in appello, mentre alle pp. 16-17 risultano soltanto argomentazioni e puntualizzazioni difensive.

7. Anche il secondo motivo è da ritenersi inammissibile.

8. Ed invero è consolidato il principio, secondo il quale il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 19985/2017).

9. E’ altresì consolidato il principio, secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonchè di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass. n. 23194/2017).

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018

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