Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25099 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 07/12/2016), n.25099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21873-2010 proposto da:

GIAMBELLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO LOVISETTI giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO;

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIULIO BROVADAN giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

GIAMBELLI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 66/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 17/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il controricorrente l’Avvocato RUGGIERI per delega

dell’Avvocato BROVADAN che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso principale, inefficace in subordine inammissibilità del

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La Giambelli spa propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 66/26/09 del 17 giugno 2009 con la quale la commissione tributaria regionale di Milano ha confermato – sebbene per il minor importo di Euro 4.572.700,00, a fronte del valore rettificato di Euro 5.552.572,08 – la legittimità dell’avviso di accertamento notificatole dal Comune di Cinisello Balsamo per Ici 2002, e relative sanzioni, su un’area edificabile di sua proprietà.

In particolare, la commissione tributaria regionale ha ritenuto congruo il valore suddetto, richiamando per relationem quanto ritenuto in altra sentenza di appello fra le parti (CTR Milano n. 55/46/07) relativamente all’Ici 2001.

Resiste con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c. il Comune di Cinisello Balsamo, il quale ha anche proposto un motivo di ricorso incidentale avverso l’operata riduzione di valore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso principale la Giambelli spa lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omessa o insufficiente motivazione in ordine alla illegittimità dell’atto impositivo per difformità dal modello legale; posto che il Comune aveva notificato un avviso di accertamento d’ufficio (previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 per il caso, qui non ricorrente, di omessa presentazione della denuncia), e non un avviso di accertamento in rettifica (previsto per il caso, qui asseritamente ricorrente, di denuncia infedele o inesatta). Viene formulato il seguente quesito di fatto o momento di sintesi: “dica la SC se l’impugnata sentenza sia affetta da omessa o insufficiente motivazione sul punto della totale illegittimità dell’atto impugnato per difformità dal modello legale, posto che la commissione tributaria regionale, a fronte delle articolate argomentazioni svolte negli atti di causa, si è limitata a respingere e ritenere prive di fondamento giuridico le eccezioni a carattere preliminare svolte dalla ricorrente in ordine alla tipologia dell’atto ed alla sua carenza di motivazione”.

Il motivo non può trovare accoglimento, risultando finanche inammissibile sia perchè non riproduce (nè fornisce gli esatti estremi della sua produzione in giudizio e della sua reperibilità all’interno del fascicolo di parte) l’avviso di accertamento sul cui tenore esso esclusivamente si basa (con conseguente difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6); sia perchè corredato di un quesito di fatto o momento di sintesi non conforme al modello legale di cui all’art. 366 bis c.p.c., qui applicabile ratione temporis. Ciò in quanto formulato in maniera del tutto generica e meramente ripetitiva della motivazione offerta nella sentenza impugnata, senza riproduzione, ovvero sintetica ricostruzione, delle articolate argomentazioni difensive asseritamente svolte, sul punto, negli atti di causa, e non prese in esame.

Inoltre, esso non consente di individuare uno specifico interesse all’impugnativa in capo alla parte; dal momento che la violazione lamentata – in assenza della correlata e consequenziale prospettazione di un pregiudizio sostanziale causalmente derivante dall’asserita adozione di un tipo o modello provvedimentale non consono alla fattispecie concreta (per effetto, ad esempio, dell’eventuale decadenza dal potere di accertamento, diversificato in ragione della tipologia adottata) – si risolve in una censura puramente nominalistica e fine a se stessa; comunque di per sè non invalidante la pretesa impositiva.

p. 2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta analoga doglianza di omessa o insufficiente motivazione in ordine alla illegittimità dell’atto impositivo per difetto di motivazione sulla determinazione del valore unitario di riferimento dell’immobile.

Viene formulato il seguente quesito: “dica la SC se l’impugnata sentenza sia affetta da omessa o insufficiente motivazione sul punto della scelta come valore unitario di riferimento proprio del valore massimo, posto che la commissione tributaria regionale, a fronte delle articolate argomentazioni svolte negli atti di causa, si è limitata a respingere e ritenere prive di fondamento giuridico le eccezioni a carattere preliminare svolte dalla ricorrente in ordine alla tipologia dell’atto ed alla sua carenza di motivazione, a fronte delle articolate argomentazioni svolte negli atti di causa”.

Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento; ciò per ragioni in parte analoghe a quelle svolte in ordine al primo motivo.

Vale, in particolare, quanto già osservato circa la non congruità del quesito di fatto, anche in questo caso privo di specifico e puntuale collegamento alla concreta fattispecie processuale; e, inoltre, alla mancata riproduzione del contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento. Dal cui tenore, peraltro, la stessa società ricorrente mostra di aver estrapolato il parametro di valutazione fondamentale; adottato dal Comune con riguardo al valore unitario massimo ricompreso, per i terreni commerciali periferici quale quello dedotto in giudizio, nel “range” 140.000/170.000 Lire a mc. (come da listini della CCIAA di Milano).

p. 3.1 Con il terzo motivo di ricorso la Giambelli spa deduce analoga doglianza di omessa o insufficiente motivazione in ordine ai criteri di valorizzazione dell’area. Per avere la commissione tributaria regionale, da un lato, recepito acriticamente la su citata sentenza CTR Milano n. 55/46/07, cassata con rinvio da questa corte di legittimità, proprio per insufficiente motivazione, con ordinanza n. 7513/10; e, dall’altro, omesso di valutare tutti gli elementi di stima da essa addotti a riprova della sostanziale rispondenza del valore dell’area a quello dichiarato, a sua volta desunto dal valore concordato con l’ufficio del registro di Monza, alla data del 31 ottobre 1991, ai fini Invim straordinaria (2 miliardi di Lire).

p. 3.2 Il motivo è fondato.

La commissione tributaria regionale ha basato il proprio convincimento sulla già citata sentenza CTR n. 55/46/27, assumendo che il valore dell’area in essa indicato per Ici 2001 (Euro 4.572.700,00) doveva ragionevolmente valere anche per l’anno successivo; non risultando eventi modificativi della situazione.

Ora, non si pone qui in discussione l’ammissibilità, in linea di principio, della motivazione della sentenza “per relationem” ad altra sentenza del medesimo ufficio (a fortiori se, come nella specie, intervenuta tra le stesse parti); a condizione che, al fine di rendere possibile ed agevole il controllo sulla motivazione, si dia conto dell’identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente e quello oggetto di decisione (tra le tante, Cass. n. 8053 del 22/05/2012).

Questo principio non si attaglia, tuttavia, al caso di specie.

Va in primo luogo osservato come la sentenza richiamata “per relationem” sia stata cassata con rinvio da questa corte di legittimità con la menzionata ordinanza n. 7513/10; e ciò proprio per carenza di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), posto che “nella decisione è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento e, in particolare, alla determinazione dell’importo succitato”. Si verte dunque di un caso nel quale la carenza di una motivazione autonoma ed originale da parte della sentenza qui impugnata non può essere colmata “per relationem” all’altra sentenza; in quanto reputata anche quest’ultima priva di una reale ed adeguata motivazione sui criteri di valutazione dell’area. Ciò a maggior ragione considerando che la sentenza qui impugnata non si è fatta carico di esplicitare adeguatamente le ragioni che deponevano per recepire il precedente tra le parti, se non con generico richiamo all’assenza di mutamenti fattuali ed alla opportunità di evitare valutazioni differenti.

Va poi osservato come la CTR, nella sentenza oggetto del presente giudizio, non faccia menzione alcuna dei plurimi parametri fattuali offerti dalla società contribuente a riprova della “bontà” del valore da essa dichiarato ai fini Ici e, comunque, a sostegno della esorbitanza di un criterio di stima ancorato all’estremo più alto del suddetto range desunto dai listini della CCIAA di Milano; quali: – l’ubicazione dell’area in zona periferica ed a ridosso dell’autostrada (OMISSIS); – la commerciabilità e l’utilizzabilità edificatoria dell’area in ragione di tale ubicazione e della sussistenza su di essa di una fascia di rispetto frontistante l’autostrada; – l’incidenza comparativa del prezzo di acquisto del terreno, avvenuto con procedura di licitazione privata; l’incidenza comparativa del valore stabilito dall’ufficio del registro, nel 1991, a fini Invim.

All’esito di una valutazione complessiva, pertanto, la motivazione in oggetto deve effettivamente dirsi carente, con conseguente sua cassazione, e rinvio ad altra sezione della medesima commissione.

L’accoglimento di tale motivo determina l’assorbimento della quarta doglianza avente ad oggetto la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per omessa pronuncia in ordine alla istanza di disapplicazione, ovvero riduzione, di sanzioni ed interessi, stante l’assenza di colpa e l’affidamento prestato dal contribuente nel fare riferimento al valore concordato con l’ufficio del registro di Monza – dal momento che tale istanza dovrà essere riconsiderata all’esito di una nuova valutazione, con congruità di motivazione, dell’illecito; vale a dire, di una nuova valutazione sull’an e sul quantum del divario tra il valore dichiarato dalla società contribuente e quello effettivamente attribuibile all’immobile in questione.

p. 4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale il Comune di Cinisello Balsamo deduce omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, rappresentato dalla determinazione del valore dell’area; apoditticamente ridotto dalla commissione tributaria regionale, rispetto a quello accertato, mediante mero recepimento della succitata sentenza CTR relativa all’Ici 2001, non ancora passata in giudicato (all’epoca) perchè fatta oggetto di ricorso per cassazione.

Quanto osservato in sede di accoglimento del terzo motivo del ricorso principale esplica effetto anche in ordine al presente motivo di ricorso incidentale; atteso che le già evidenziate carenze motivazionali sulle emergenze fattuali del rapporto si ripercuotono anche in pregiudizio del Comune. Ciò perchè carente appare – per le stesse considerazioni, anche se in direzione invertita – la motivazione offerta dalla CTR in ordine al fatto che il valore attribuibile all’area in questione dovesse essere significativamente inferiore rispetto a quello accertato dall’ufficio con richiamo al limite “alto” dei citati listini CCIAA.

In definitiva, si respinge il primo ed il secondo motivo del ricorso principale; si accoglie il terzo, assorbito il quarto; si accoglie il ricorso incidentale del Comune. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio – anche per le spese del presente giudizio – ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale; accoglie il terzo, assorbito il quarto;

accoglie il ricorso incidentale del Comune;

cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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