Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25099 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25099 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 9811-2011 proposto da:
FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA 7973780013) in persona del
suo procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, 19, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO
RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ROPOLO LUCA, BONAMICO FRANCO giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
ESPOSITO RITA(SPSRTI49D55F839N) elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato COSSU
BRUNO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato POLI
ELENA giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

Data pubblicazione: 07/11/2013

- controrkorrente e ricorrente incidentale contro
FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA 07973780013, in persona del
suo procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, 19, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO

ROPOLO LUCA, BONAMICO FRANCO giusta procura speciale a
margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale

I- ricorrenti incidentali

j

avverso la sentenza n. 870/2010 della CORTE D’APPELLO di
TORINO del 7/10/2010, depositata il 22/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito l’Avvocato Paolo Fiorilli (delega avv. Cossu) difensore della
controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA che
nulla osserva.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Giudice del lavoro di Torino, Rita Esposito aveva
convenuto in giudizio la datrice di lavoro FIAT Auto spa e,
assumendo l’illegittimità della sua collocazione in cassa integrazione
guadagni straordinaria (CIGS) per il periodo dal 28 luglio al 1° agosto
2003 e dall’H settembre al 22 novembre 2003, ne aveva chiesto la
condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di
integrazione salariale e quanto spettante a titolo di retribuzione.
2. Accolta la domanda e proposto appello dalla società Fiat Group
Automobiles s.p.a. (succeduta a Fiat Auto s.p.a.), la Corte d’appello di
Ric. 2011 n. 09811 sez. ML – ud. 27-09-2013
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RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Torino con sentenza del 22 ottobre 2010 ha confermato la decisione di
primo grado.
La Corte di merito ha infatti confermato l’assunto che l’imprenditore,
fin dall’inizio della procedura, avesse l’obbligo di indicare per iscritto i
criteri di scelta e le ragioni dell’eventuale mancata previsione della

e che tale disciplina non fosse stata modificata dall’art. 2, e. 5, del
d.P.R. 10.6.00 n. 218, recante norme per la semplificazione del
procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di integrazione salariale.
Nel caso di specie i criteri indicati nella comunicazione di avvio della
procedura del 31.10.02 sono stati ritenuti generici in quanto non
avrebbero consentito di verificare la coerenza tra il criterio indicato e la
selezione dei lavoratori da sospendere, il che avrebbe reso illegittima la
sospensione il cigs dei dipendenti. Inoltre, gli accordi intervenuti tra
datore e 00.SS. in date 18.3.03 e 22.7.03, a conclusione della
procedura di consultazione, non avrebbero assunto efficacia sanante
delle omissioni, in quanto il vizio originario della comunicazione si
sarebbe ripercosso sull’intera procedura e comunque non avrebbero
consentito la conoscenza dei criteri adottati per la scelta.
3. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione FIAT
Group Automobiles s.p.a. con cinque motivi.
Si difende con controricorso la lavoratrice, proponendo
contestualmente un ricorso incidentale subordinato, dal quale la società
si difende con controricorso..
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
4. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., essendo il ricorso proposto
da Fiat Group Automobiles s.p.a. manifestamente infondato alla
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rotazione tra i dipendenti, ai sensi dell’art. 1, c. 7, della 1. 23.7.91 n. 223,

stregua della giurisprudenza di questa Corte (v. tra le più recenti, Cass.
nn. 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158 del 2019.
4.1.- La questione fondamentale posta a base del ricorso è se il giudice
abbia correttamente applicato la L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8,
o se la norma in questione debba ritenersi abrogata per l’intervento del

4.2.- La società Fiat sostiene che tale decreto, emanato in forza della L.
15 marzo 1997, n. 59, art. 20, avrebbe delegificato il procedimento
amministrativo di autorizzazione e concessione della cigs e, quindi,
tutti i suoi momenti od atti coordinati e collegati in serie (frase
preparatoria, introduttiva, di istruzione e di decisione), con
abrogazione implicita di tutte le disposizioni già vigenti.
4.3.- Ne deriverebbe che le modalità di rotazione e l’indicazione delle
ragioni che eventualmente l’escludono, potrebbero essere indicate non
solo con la comunicazione di apertura della procedura inviata alle
oo.ss., ma anche all’esito dell’esame congiunto tra imprenditore ed
oo.ss. sulla crisi aziendale e le conseguenti esigenze di organizzazione
della produzione.
Nel caso di specie, le parti sindacali, all’esito dell’esame congiunto, il
18.3.2003 (in termini poi ribaditi il 30.7.2003) avevano raggiunto un
accordo circa le modalità della rotazione dopo che Fiat nel dicembre
2002 aveva aderito al più generale accordo di programma, il cui
perfezionamento costituiva la base per l’assunzione di impegni
amministrativi da parte del Governo a supporto del superamento della
più generale crisi aziendale. Avrebbe dunque errato il giudice di merito
a ritenere preminente il presupposto formale della comunicazione e
consultazione rispetto al contenuto dell’accordo raggiunto con le oo.ss.
il 18.3.2003, che assumeva invece valore sanante; ne sarebbe, infatti,

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D.P.R. n. 218 del 2000.

rimasta esclusa la possibilità per le parti stipulanti di elaborare in corso
di trattativa diversi criteri di gestione della crisi.
4.4.- Conseguenza di tale erronea preminenza assegnata al dato
formale, sarebbe stata la disapplicazione del verbale di esame
congiunto del Ministero del Lavoro del 5.12.2002 (avente natura di

procedura di consultazione svolta con la mediazione governativa. 4.5.La comunicazione 31.10.2002 di avvio della procedura di cigs, che
fissava il criterio di scelta nelle esigenze tecniche, organizzative e
produttive, in relazione alle esigenze professionali e funzionali, era
comunque idonea allo scopo di esternare le intenzioni del datore di
lavoro in relazione alle ricadute del programma di superamento della
crisi aziendale in relazione alla situazione dei singoli lavoratori, pur
residuando la possibilità di procedere a specificazione in sede di esame
congiunto, all’esito dell’acquisizione da parte delle oo.ss. di una
completa informazione. In ogni caso, avrebbe dovuto valutarsi in
concreto la posizione soggettiva del dipendente, in quanto, ove pure
per ragioni formali fosse dichiarata illegittima tutta la procedura, pur
tuttavia avrebbe dovuto valutarsi se la risoluzione di collocare i
lavoratori in cigs fosse coerente con i criteri di scelta concretamente
indicati ab initio nella comunicazione di avvio della procedura
sindacale.
5.- Per quanto riguarda la questione principale (v. 4.1-4.3) deve
osservarsi che la L. 23 luglio 1991, n. 223 – che introduce una visione
organica della cigs, ricollegandone la fruizione a particolari requisiti
soggettivi dell’impresa e all’esistenza di uno stato di crisi aziendale,
nonché alla proposizione da parte dell’imprenditore di precisi
programmi, limitati nel tempo – prevede che dopo l’accertamento dello
stato di crisi e l’approvazione dei programmi di superamento della
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atto pubblico a contenuto certificativo), costituente prova della

stessa e per tutta la loro durata, all’esito di una articolata procedura, il
Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento
straordinario di integrazione salariale (artt. 1-2).
Il datore di lavoro deve scegliere i lavoratori da collocare in cigs
adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le

“criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità della rotazione”
sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato
normativo, che impone la loro comunicazione alle oo.ss. e l’esame
congiunto di cui alla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5. Qualora il
datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo, non intenda
attuare meccanismi di rotazione dovrà indicarne i motivi nel
programma di ristrutturazione (L. n. 223, art. 1, commi 7-8). Il
Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la
cassa integrazione, può ritenere non giustificata la non adozione della
rotazione e promuovere un incontro tra le parti. Ove non si pervenga
ad un accordo entro tre mesi dalla data della concessione del
trattamento di integrazione il Ministro stesso stabilisce l’adozione di
meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti
(comma 8, secondo periodo).
6.- Su tale assetto intervenne il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, emanato
per delega conferita dalla legge di semplificazione amministrativa 15
marzo 1997, n. 59, art. 20, che inserì il procedimento per la
concessione della CIGS – come regolato dalla L. n. 223 del 1991 – tra
quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento emesso ai
sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2, (art. 20, comma
8, in relazione al n. 90 dell’allegato 1 alla legge stessa).
7.- I rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di
questa Corte nel senso che la disciplina del D.P.R. n. 218 non abroga la
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stesse mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata. I

L. n. 223 del 1991 e lascia, quindi, infatti gli oneri di comunicazione
fissati dall’ari 1 di quest’ultima. Il D.P.R. n. 218 non incide, infatti, sulle
disposizioni del combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e
della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, – riguardanti l’obbligo
datoriale di comunicare alle organizzazioni sindacali, in avvio della

nonché le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo
dell’imprenditore – atteso che la disciplina da esso fissata attiene
unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di
concessione della integrazione salariale (Cass. 28.11.2008 n. 28464).
Può, dunque, affermarsi con questa impostazione (poi ripresa da
numerose altre sentenze, tra le quali v. Cass. 31.1.2011 n. 2155, n.
2156, n. 2157, Cass. 21.2.2011 n. 4151 e 4152) che per la scelta dei
lavoratori da sospendere, la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7,
prescrive che il datore comunichi alle oo.ss. i criteri di scelta dei
lavoratori da sospendere, in relazione a quanto previsto dalla L. n. 164
del 1975, art. 5. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa
integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle oo.ss.,
anche dopo l’entrata in vigore della disciplina del D.P.R. 10 giugno
2000, n. 218, la quale non abroga o modifica le suddette disposizioni
ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento
amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione
salariale.
Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda
gli obblighi di rilevanza collettiva del datore (L. n. 223, art. 1, commi 7
e 8), precisando che la detta normativa regolamentare non ha spostato
l’informazione sui criteri di scelta e sulle modalità della rotazione dal
momento iniziale della comunicazione di avvio a quello
immediatamente successivo dell’esame congiunto, in quanto,
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procedura, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere

altrimenti, il contenuto della norma di cui al D.P.R. n. 218 cit., art. 2
sarebbe estraneo all’esigenza di semplificazione del procedimento
amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento
degli oneri della parte datoriale con compressione dei diritti di
informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di

consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. 9.6.2009 n.
13240 e 1.7.2009 n. 15393, entrambe emanate a conclusione del
procedimento per condotta antisindacale promosso dalle oo.ss. nei
confronti di Fiat con riferimento alla procedura di cigs ora in esame
avviata con la comunicazione del 31.10.2002).
8.- Sulla base di queste considerazioni, all’esito dell’esame delle
questioni sub 4.1, 4.2 e 4.3, può ritenersi corretto l’assunto del giudice
di merito che – pur dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000 la comunicazione che il datore, ai sensi della L. n. 164 del 1975, art. 5,
è tenuto a dare alle rappresentanze sindacali aziendali debba contenere
l’indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e
le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno
costituire

oggetto

del

successivo

esame

congiunto.

9.- Consegue l’irrilevanza della questione attinente il rilievo assegnato
alla documentazione di provenienza ministeriale (n. 4.4). Ove si ritenga
che criteri di individuazione e modalità di rotazione debbono essere
indicate ab initio nella comunicazione di avvio, è superfluo esaminare la
tesi che assegna valore asseverativo ad un documento che attesta che
quell’indicazione è avvenuta solo in un momento successivo, e cioè in
sede di esame congiunto.
10.- Neppure può sostenersi che gli accordi del 18.3.2003 e 22.7.2003
avrebbero sanato ogni eventuale vizio della procedura attivata con la
lettera 31.10.2002.

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-8-

^-

In proposito va precisato che la giurisprudenza richiamata dalla
ricorrente (Cass. 2.8.2004 n. 14721, 21.8.2003 n. 12307 ed altre) parte
dal presupposto che l’accordo sia esaustivo delle esigenze conoscitive e
di esternazione imposte dal combinato normativo della L. n. 164, art. 5
e della L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8, in quanto in tal caso sarebbe solo

di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 3.5.2004 n. 8353).
Nel caso di specie, tuttavia, l’accordo – intervenuto a procedura già
iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in
cassa integrazione – si limita a formulare un generale sistema di
rotazione a partire dall’aprile 2003, senza indicare il procedimento di
individuazione dei soggetti interessati, il che esclude quel carattere
esaustivo sopra rilevato.
Inoltre, per il fatto di essere intervenute a procedura già iniziata, le
modalità concordate in sede di accordo non possono soddisfare
all’essenziale esigenza cui la preventiva comunicazione è preposta, e
cioè quella di consentire (non solo alle oo.ss. di confrontarsi sul punto,
ma anche) ai lavoratori coinvolti nella procedura – tanto prima che
dopo il raggiungimento dell’accordo – di verificare se l’utilizzo della
cassa integrazione da parte del datore di lavoro sia coerente al
programma di superamento della crisi adottato e, quindi, di consentire
la tutela della loro posizione individuale, nella sostanza controllando il
potere del datore di collocarli in cassa integrazione (v. anche Cass.
10.5.2010 n. 11254).
11.- Escludendo il carattere sanante degli accordi 18.3.2003 e
22.7.2003 ed assegnando natura ostativa alla omissioni della
comunicazione, il giudice di merito si è attenuto ad una lettura della
norma basata su un principio pacifico, affermato da Cass., S.U.,
11.5.2000 n. 302, secondo cui in caso di intervento straordinario di
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inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle oo.ss. i criteri

integrazione salariale per l’attuazione di un programma di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi
una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di
sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore, sia che
intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario,

specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di
individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al
combinato disposto della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, e L. n.
164 del 1975, art. 5, commi 4 e 5). Ove l’illegittimità può essere fatta
valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via
incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non
integrata.
12.- Quanto all’incidenza della comunicazione 31.10.2002 sulla
posizione della lavoratrice (n. 4.5), deve rilevarsi che la giurisprudenza
della Corte di cassazione ha precisato che “i criteri di individuazione
dei lavoratori da sospendere …”, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1,
debbono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla
“idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a
consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”,
precisandosi che l’aggettivazione “non individua una specie nell’ambito
del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia
effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei
soggetti da porre in cassa integrazione”, atteso che “un criterio di scelta
generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un
criterio, ma un generico indirizzo nella scelta” (v. Cass. 1.7.2009 n.
15393, che richiama Cass. 23.4.2004 n. 7720, e fa chiaro riferimento a
S.U. n. 302 del 2000, citata).

Ric. 2011 n. 09811 sez. ML – ud. 27-09-2013
-10-

ometta di comunicare alle oo.ss., ai fini dell’esame congiunto, gli

Tale specificità non è stata riscontrata dal giudice di merito, che analizzando il contenuto specifico dei documenti in considerazione ha ritenuto non evidenziato con sufficiente specificità il percorso
aziendale che ha portato all’individuazione dei singoli lavoratori da
sospendere in cassa integrazione, tanto nell’originaria comunicazione

18.3.2003), il quale pure faceva riferimento ai lavoratori adibiti alla
produzione di un singolo modello di vettura. Trattasi di valutazioni di
merito che, in quanto congruamente motivate, non sono suscettibili di
censura in sede di legittimità.
13.- In conclusione, il ricorso è manifestamente infondato e deve
essere rigettato.
14. Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e
vengono distratte a favore dei procuratori antistatari, avv. Bruno Cossu
e avv. Elena Poli.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito
l’incidentale; condanna Fiat Group Automobiles s.p.a. al pagamento
delle spese, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi e in Euro
100,00 per esborsi, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei
procuratori antistatari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 settembre 2013
Il Presidente

del 31.10.2002, tanto nell’accordo 22.7.2003 (e nel prodromico accordo

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