Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25098 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, (ud. 17/03/2017, dep.24/10/2017),  n. 25098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7754-2015 proposto da:

C.S., CE.Ma.Cr., CE.Vi.,

elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.

MONTEFIORI BARBATO CUSCINA STUDIO AVVOCATI, e difesi dall’avvocato

PAOLA CATTANI giuste procure speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CI.RO., CI.FA., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

succeduta alla MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo

procuratore Dott. P.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72, presso lo studio dell’avvocato BERNARDO

DE STASIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALVARO MARABINI giuste procure speciali in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2370/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato AUGUSTA MASSIMA CUCINA per delega;

udito l’Avvocato ALVARO MASSIMO;

udito l’Avvocato BERNARDO DE STASIO;

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Ce.Ma.Cr., ed i suoi genitori Ce.Ga. e C.S., hanno citato in giudizio Ci.Fa. e Ci.Ro. e la loro compagnia assicuratrice, Milano Assicurazioni, per sentir accertare l’esclusiva responsabilità di Ci.Fa. nella verificazione dell’incidente occorso a Ce.Ma.Cr. che, mentre si trovava alla guida della sua moto, era stata investita dal veicolo di proprietà di Ci.Ro. e condotto da Ci.Fa. che, proveniente dal senso opposto di marcia a forte velocità, nel tentare il sorpasso del veicolo che lo precedeva, invadeva la corsia di marcia impegnata dalla Ce. andando ad impattare con il motociclo da lei condotto, procurandole gravissime lesioni.

Il Tribunale di Ravenna ha accertato il concorso di colpa dei conducenti dei due veicoli scontratisi, ritenendo la colpa concorrente di Ce.Ma.Cr. nella misura del 20%,ed ha rigettato la domanda di danni sul rilievo che gli attori erano stati già integralmente risarciti con quanto corrisposto dalla Milano Assicurazioni.

A seguito di appello di Ce.Ma.Cr., Ce.Vi., unico erede di G. deceduto nella more, e C.S., con cui si censurava l’attribuzione del concorso di colpa nella misura del 20% alla Ce. e l’entità del danno patrimoniale riconosciuto, e di impugnazione incidentale degli appellati Ci. e Milano Assicurazioni, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza della 16 dicembre 2014, a parziale modifica della sentenza di primo grado, ha riconosciuto una ulteriore somma di Euro 17. 162,07 in favore di Ce.Ma.Cr. per spese di cura sostenuta dopo la c.t.u. di primo grado, con interessi calcolati dalla data dei singoli esborsi.

Avverso questa sentenza propongono ricorso Ce.Ma.Cr., Ce.Vi. e C.S. con otto motivi. Resistono con controricorso Ci.Fa. e Ci.Ro. e la loro compagnia assicuratrice Milano Assicurazioni.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La Corte di appello, in relazione alla graduazione delle responsabilità, ha confermato la preponderanza causale nella misura dell’80% della condotta del conducente Ci.Fa., che effettuò il sorpasso del veicolo che lo precedeva senza assicurarsi che la manovra potesse compiersi senza pericolo o intralcio per gli altri veicoli, che la strada fosse libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, senza controllare la presenza di veicoli che sopraggiungevano dalla direzione contraria, invadendo l’opposta semi carreggiata dove viaggiava il motociclo condotto dalla Ce.;

ha confermato il concorso di colpa anche della Ce. nella misura del 20%, sul rilievo che, benchè all’interno della propria carreggiata, senza alcun motivo questa viaggiava quasi al limite con la mezzeria, con un accentuato discostamento dal margine destro della carreggiata per circa due metri, come segnalato dalle tracce di collisione ubicate tra la porzione mediana della corsia e la mezzeria.

In ordine al danno emergente, la Corte ha ritenuto che potevano essere oggetto di rimborso unicamente le spese sopravvenute sostenute dopo la chiusura delle operazioni del c.t.u. in primo grado e dopo la sentenza del Tribunale. La Corte di merito ha disposto un’apposita c.t.u. ed ha liquidato tali spese nella misura accertata dal consulente di Euro 17.000.

La Corte non ha ritenuto dovute le spese per trattamenti fisioterapici al di là di quelle utili al consolidamento in via definitiva delle conseguenze lesive; ha escluso la risarcibilità di trattamenti diversi, quale quello psicoterapeutico, in quanto la stessa ricorrente aveva interrotto volontariamente il trattamento di assistenza psicologica e, per gli altri trattamenti, non ravvisando gli estremi tecnici che consentono il riconoscimento della validità delle pratiche relative,in particolare quelli di medicina alternativa approntate in un centro svizzero presso il quale la danneggiata si era sottoposta, senza un analitico programma di recupero funzionale elaborato da medico specialista in medicina riabilitativa, secondo un approccio multidisciplinare coordinato e coerente.

In ordine alle spese per protesi, la Corte di merito ha ritenuto che il servizio sanitario nazionale era in grado di erogare le prestazioni esattamente corrispondenti a quelle invocate dalla Ce. e che il rifiuto alla corresponsione da parte dell’Asl si fondava solo su di un inadempimento delle formalità richieste per la relativa prescrizione medica; ha escluso le spese di accompagnamento, in quanto la ricorrente era titolare del relativo assegno di erogazione pubblica; ha rigettato le spese per il rinnovo della carrozzina e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto la loro utilità andava valutata in funzione della diversa deambulazione, di cui la ricorrente avrebbe potuto godere a seguito delle protesi.

In ordine al danno patrimoniale conseguente alla totale perdita della capacità lavorativa, la Corte ha confermato il rigetto, ritenendo che, in considerazione delle mansioni lavorative svolte dalla ricorrente, la capacità del lavorativa non era totalmente compromessa dai postumi che non impedivano alla Ce. di svolgere qualsiasi mansione sedentaria compatibile.

La Corte di appello ha ritenuto corretto anche il ricorso al triplo della pensione sociale in difetto di prova analitica, che poteva essere fornita trattandosi di lavoratore dipendente. Rigettava anche la domanda di danni svolta dai genitori, in quanto non vi era alcuna prova degli esborsi sostenuti per la assistenza della figlia ed anche la domanda relativa all’apporto economico che avrebbe potuto fornire la figlia in quanto mancava la prova del entità del reddito di quest’ultima..

2.Con il primo motivo di ricorso si denunzia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 143 e art. 2700 c.c., art. 2043 c.c. e art. 2054 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nell’accertamento della responsabilità del sinistro; motivazione omessa insufficiente contraddittoria.

Sostiene la ricorrente che la Corte di merito ha fatto errata applicazione dell’art. 143 C.d.S. poichè l’obbligo di mantenere la destra deve essere rispettato avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, in modo che la condotta del conducente non costituisca pericolo per se stesso nè per gli altri. Inoltre dal verbale della polizia municipale, intervenuta sul posto, risultava che non era stata elevata alcuna sanzione ex art. 143 C.d.S. in danno della Ce..

I giudici di merito, secondo la ricorrente, hanno disatteso il contenuto del verbale della polizia municipale, che aveva trovato piena conferma in sede di escussione testimoniale di B.G., che aveva dichiarato che l’impatto era avvenuto in corrispondenza dell’ingresso carraio di una abitazione e che la macchia d’olio del motociclo si trovava in prossimità del lato destro della semi carreggiata, ove la stessa transitava a circa 70/80 cm. Inoltre la ricorrente evidenzia la contraddittorietà della sentenza in ordine all’asserito concorso di colpa della Ce., in quanto la Corte prima ha qualificato l’apporto causale della ricorrente come marginale e lo ha definito occasione non incolpevole di verificazione del sinistro, e contemporaneamente ha affermato che il sinistro si sarebbe comunque verificato, in quanto la relativa serie causale era compromessa precipuamente dall’indebita invasione dell’opposta carreggiata da parte del Ci..

3. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente solo formalmente denunzia vizio di violazione di norme di legge,ma non indica in concreto in che siano consistite le asserite violazioni, mentre nella sostanza censura gli accertamenti dei giudici di merito in ordine all’efficienza causale delle condotte dei due veicoli nel verificarsi dell’incidente ed alla percentuale del concorso dei due conducenti, accertamenti non più rivalutabili in sede di legittimità.

La ricorrente denunzia violazione dell’art. 143 C.d.S e dell’art. 2700 c.c. in relazione al verbale della polizia municipale, con l’intento di avvalorare la circostanza che la motocicletta era indotta a viaggiare vicino alla mezzeria perchè obbligata dalle condizioni dei luoghi, al fine di contrastare l’accertamento in fatto della Corte di merito che ha dato rilievo della mancanza di abitazioni e della presenza di un fossato lungo il margine destro della carreggiata percorsa dalla Ce., oltre che dalla mancanza di prova di qualsiasi ingombro tale da giustificare la posizione di marcia della moto vicina alla mezzeria e non al margine destro della carreggiata, come risultava dalla posizione delle tracce di collisione. Ugualmente la dedotta asserita violazione dell’art. 2054 c.c. si risolve solo in censure di fatto in relazione all’accertamento dell’efficienza causale dalla condotta della Ce. nell’incidente.

La censura di vizio di motivazione è inammissibile, alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile al procedimento in virtù della data di pubblicazione della sentenza.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass.Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

4. Nella specie la ricorrente indica il fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice del merito, nell’accertamento della responsabilità del sinistro e quindi la censura attinge il risultato della valutazione degli elementi istruttori, tutti esaminati, e che hanno portato la Corte di merito a ritenere che entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti avevano concorso al verificarsi dell’evento e ad accertare la misura del concorso.

La motivazione della sentenza si estende all’intero compendio probatorio per addivenire ad una ricostruzione della dinamica del sinistro convincente e coerente con i fatti accertati.

5. Con il secondo motivo di ricorso si censura violazione dell’art. 32 Cost., degli artt. 1223 e 2056 c.c. e omesso esame su un punto decisivo della controversia individuato nel mancato riconoscimento delle spese.

Sostiene la ricorrente che aver negato il risarcimento per la spesa di alcune terapie, fra cui alcune anche non convenzionali, sostenute dalla Ce. e che le avevano portato giovamento, aveva, comportato una violazione del suo diritto alla salute e degli artt. 1223 e 2056 c.c. perchè la Corte di merito non aveva risarcito tutti danni conseguenza immediata e diretta dell’incidente.

6. Con il terzo motivo di ricorso si censura violazione art. 32 Cost., degli artt. 1223 e 2056 c.c. e omesso esame su un punto decisivo della controversia individuato nel riconoscimento delle spese mediche future per la prosecuzione della terapia riabilitativa e fisioterapiche, che secondo la documentazione prodotta dalla ricorrente ad un costo complessivo di Euro 2.407.140,00.

7. I due motivi si esaminano congiuntamente per la connessione logico giuridica che li lega e sono infondati in relazione alle censure di violazione di legge e inammissibili in relazione alle censure di vizio di motivazione.

La Corte di appello ha riconosciuto il risarcimento delle spese successive alla sentenza di primo grado ed a tal fine ha disposto una consulenza tecnica di ufficio che ha portato ad un ulteriore risarcimento di circa Euro 17.000,00. Non ha riconosciuto ulteriori e successive trattamenti fisioterapici al di là di quelli necessari al consolidamento in via definitiva delle conseguenze lesive dell’incidente ed ha escluso la risarcibilità di alcuni trattamenti, non essendovi un responso tecnico convalidante il riconoscimento della validità delle pratiche richieste ed in particolare di quelle della medicina alternativa approntate da un centro svizzero, e la mancanza di un analitico programma di recupero funzionale elaborato da medico specialista in medicina riabilitativa secondo un approccio multidisciplinare coordinato e coerente.

8. Le censure formulate richiedono nuovamente tutte le spese richieste con i motivi di appello, sostenute e da sostenere per circa 2 milioni e mezzo di Euro, in relazione a una pluralità di trattamenti, anche di medicina alternativa e non convenzionale, senza contrastare adeguatamente l’accertamento della Corte di merito che, seguendo le risultanze della c.t.u. che non aveva riconosciuto per le stesse il diritto al rimborso, ha ritenuto necessarie solo le cure utili alla definitiva sanatoria delle lesioni ed ha ritenuto le ulteriori spese richieste non convalidate da un unico ed analitico programma di recupero funzionale elaborato da un medico specialista in medicina riabilitativa secondo un approccio multidisciplinare coordinate coerente.

Il profilo delle censure che attiene al vizio di motivazione è inammissibile perchè non rispetta i requisiti richiesti per dare ingresso in sede di legittimità ad un controllo sulla motivazione della sentenza. Anche in questo motivo viene individuato come fatto decisivo il mancato riconoscimento delle spese, che non è fatto decisivo ma il risultato della valutazione da parte della Corte di merito dei dati probatori.

Sul punto ci si riporta alla motivazione di cui al rigetto del primo motivo.

9. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti individuato nella mancato riconoscimento delle spese future per l’assistenza e per la rimozione delle barriere architettoniche; violazione art. 32 Cost., artt. 1223,2043 e 2056 c.c..

10. Il motivo è inammissibile.

Anche questo motivo si risolve sostanzialmente nella sola censura di vizio di motivazione. Infatti le censura di violazione di legge, in particolare degli artt. 1223,2043 e 2056 c.c., con conseguente violazione del diritto alla salute tutelato costituzionalmente, non attengono alla effettiva violazione del canone normativo in base al quale deve essere risarcito ogni danno che è conseguenza dell’incidente e non individuano quale comportamento abbia determinato violazione diritto alla salute, ma attengono unicamente all’accertamento in fatto di quali danni siano stati considerati dalla Corte come correlativamente legati al verificarsi dell’incidente e ne denunziano la insufficienza.

11. La censura di vizio di motivazione è formulata con le stesse modalità dei precedenti motivi di ricorso, senza individuare effettivamente il fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ma indicando come fatto decisivo il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni per l’assistenza e per la rimozione delle barriere architettoniche, che è solo la conseguenza in fatto della motivazione dei giudici di merito.

La Corte di merito non ha omesso la motivazione sul punto,nel senso indicato dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5 in base al quale è censurabile l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, che si concreta nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

La Corte ha motivato il rigetto di tali voci di danno sul rilievo che la necessità dell’eliminazione di barriere architettoniche avrebbe dovuto confrontarsi con le capacità di deambulazione risultante con l’inserimento della protesi e per le spese di assistenza, la circostanza che Ce. era già titolare di un assegno di accompagnamento di erogazione pubblica.

12. Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 del V.D.M. n. 332 del 1999, art. 1 E, art. 32 Cost. e ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti individuato nella mancato riconoscimento delle spese future per le protesi e la carrozzina.

La Corte ha affermato che non spettavano le spese per le protesi attesa la erogabilità da parte del servizio sanitario nazionale di prestazioni esattamente corrispondenti a quelle invocate, il cui rifiuto da parte dell’Asl competente, come documentato, era stato in concreto determinato da una carenza nell’adempimento delle formalità richieste per la relativa prescrizione.

In ordine al rinnovo della carrozzina,già in possesso della Ce., con una carrozzina del costo di Euro 18.414,000, e con la richiesta di una somma di Euro 73.656,00 quale previsione di spesa in futuro, la Corte ha rigettato la richiesta sul rilievo che l’uso di tale presidio andava coordinato con il controllo dell’utilità della stessa valutata in funzione delle modificate capacità di deambulazione consentite dalle protesi.

13.La ricorrente per la prima volta in sede di legittimità denunzia la violazione del D.M. n. 332 del 1999, art. 1 del al fine di censurare l’accertamento in fatto della Corte di merito che ha ritenuto che le protesi necessarie per la disabilità della Ce. erano fornite dal servizio sanitario nazionale.

Al di là del riferimento, fatto per la prima volta in questa sede al Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, proprio dalla lettura dell’articolo uno del regolamento emerge che il servizio sanitario nazionale eroga anche dispositivi costruiti su misura con l’indicazione della procedura per la richiesta e le modalità della costruzione delle protesi.

Di conseguenza il motivo non censura adeguatamente la statuizione della Corte d’appello sull’erogazione da parte del servizio sanitario nazionale delle protesi necessarie per la disabilità della Ce., nè trova conferma quanto indicato dalla stessa ricorrente, della inadeguatezza della fornitura di protesi da parte del servizio pubblico e della necessità di ricorrere a protesi diverse, il cui costo, considerando anche le spese future, ammonterebbe ad Euro 1.088.536,16 oltre Iva.

Anche la necessità dell’uso di una carrozzina diversa da quella fornita dal servizio sanitario nazionale è stata ritenuta non provata, in considerazione della modalità di deambulazione modificate a seguito dell’uso delle protesi. Anche tale statuizione non è stata adeguatamente censurata, tenendo conto che il profilo di vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 è inammissibile.

Infatti non viene indicato un fatto decisivo nel senso indicato dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra citata, il cui esame avrebbe determinato una decisione diversa, ma viene indicato anche in questo motivo come fatto decisivo di cui è stata omessa la valutazione, il risultato delle valutazioni dei giudici di merito, vale a dire il mancato riconoscimento delle spese mediche richieste.

14. Con il sesto motivo si denunzia violazione degli artt. 2056,1223,1226,2727 e 2729 c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. e della L. n. 39 del 1977, art. 4 e omesso, contraddittorio esame di un punto decisivo individuato nella quantificazione del danno patrimoniale nella sua composizione di lucro cessante ed in particolare dell’incapacità permanente della ricorrente di produrre reddito.

Sostiene la ricorrente che nel verbale della commissione medica di prima istanza invalidi civili della Ausl di Forlì le era stata riconosciuta una invalidità totale e permanente con inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. Disattendendo tale certificazione, la Corte di merito ha ritenuto in modo erroneo che la Ce. potesse attendere a lavori di natura sedentaria.

Inoltre nessun importo poteva essere detratto alla ricorrente dall’importo riconosciuto al titolo di risarcimento dei danni per le prestazioni previdenziali erogate dall’Inps.

Secondo la ricorrente la Corte ha violato l’art. 1223 c.c. in quanto la perdita della capacità lavorativa è sicuramente conseguenza immediata e diretta del sinistro e andava risarcita ai sensi di tale norma, secondo quanto previsto dall’art. 2056 c.c., anche tramite una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c..

La Corte ha violato anche gli artt. 2727 e 2729 in quanto non ha considerato le citate presunzioni gravi e precise, che avrebbero potuto far presumere l’incapacità futura della ricorrente di produrre reddito e conseguentemente portare alla sua risarcibilità ex art. 115 c.p.c..

La Corte ha violato anche la L. n. 39 del 1977, art. 4, che prescrive il ricorso al criterio del triplo della pensione sociale solo come residuale ai fini del calcolo della diminuzione della capacità lavorativa.

15. Il motivo è infondato.

La Corte di appello,tenuto conto delle emergenze medico legali, delle specifiche mansioni lavorative svolte dalla ricorrente al momento dell’incidente e del fatto che la capacità all’lavorativa non era totalmente compromessa dai postumi che non impedivano alla Ce. di svolgersi qualsiasi mansione di natura sedentaria compatibile con il grado di istruzione superiore o universitario raggiunto, ha ritenuto di confermare l’accertamento del giudice di primo grado che ha ritenuto l’incapacità lavorativa nella misura dell’85%, parificandola alla percentuale del danno biologico.

16. I motivi di violazione di legge, come è avvenuto anche per le precedenti censure, non attengono alla violazione di canone normativi ma, come si rileva dalla stessa esemplificazione della ricorrente contenuta nel motivo di ricorso, in realtà censurano l’accertamento dei giudici di merito dell’entità della incapacità lavorativa permanente e del danno liquidato.

Non è pertinente nè il richiamo degli artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto essi rilevano, sotto il profilo del vizio di violazione di legge, soltanto quando il giudice dia ingresso a prove non fornite dalle parti od erri sulla nozione di fatto notorio o sulla configurabilità o meno di una prova legale; per ogni altro aspetto, l’omessa valutazione delle prove proposte dalla parti o dei fatti non contestati ovvero il cattivo uso del “prudente apprezzamento” rilevano soltanto quali vizi di motivazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 14267/06), deducibili in Cassazione nei limiti posti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

17.La ricorrente pone alla base della sua censura il verbale della commissione medica di prima istanza della Ausl di Forlì che aveva riconosciuto una invalidità del 100%.

I giudici di merito hanno invece ritenuto, sulla scorta degli accertamenti medico legali della c.t.U, che la misura della incapacità lavorativa permanente fosse pari all’85%,residuando alla ricorrente la capacità di esercitare attività di natura sedentaria.

Si ricorda che spetta al giudice di merito la scelta fra i vari elementi probatori di quelli che ritiene rilevanti per la decisione e che la consulenza tecnica di ufficio costituisce proprio l’ausilio previsto dalla legge al giudice nelle materie che per la loro alta tecnicità non gli consentono una autonoma valutazione.

L’accertamento della misura della incapacità lavorativa è un accertamento di fatto che non è più rivalutabile in questa sede, se non nei ristretti limiti del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

18. La Corte poi ha confermato il metodo di liquidazione adottato dal tribunale con il ricorso al triplo della pensione sociale, in difetto di prova analitica del quantum del danno, che poteva essere fornita, trattandosi di lavoratrice dipendente solo con la produzione della certificazione del sostituto d’imposta. Si osserva che in relazione al danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, una volta accertato l'”an” dell’esistenza del danno, “ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., perchè esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito. Cass, Sentenza n. 11361 del 22/05/2014.

19. Nella specie è circostanza non contestata che la ricorrente al momento dell’incidente era lavoratrice dipendente di una compagnia telefonica addetta alla pianificazione ed all’analisi delle vendite, come da lei stessa indicato in ricorso, e pertando era titolare di un reddito.

I giudici di merito hanno ritenuto, nella certezza dell’an del danno permanente alla capacità di lavoro e della circostanza che al momento dell’incidente la ricorrente era lavoratrice dipendente e produceva reddito, in mancanza però di prova del reddito prodotto e della sua contrazione, in mancanza di idonee allegazioni da parte della ricorrente su cui fondare la liquidazione del danno, di far ricorso al criterio del triplo della pensione sociale,secondo la giurisprudenza di questa Corte che afferma che quando sia certo che la vittima di lesioni personali, causate da un sinistro stradale, abbia perduto la capacità di guadagno, il conseguente danno patrimoniale può essere liquidato dal giudice ponendo a base del calcolo il triplo della pensione sociale anche quando il danneggiato non abbia provato l’entità del reddito perduto, costituendo tale criterio una soglia minima del risarcimento.

Cass sentenza n. 7531 del 15/05/2012 e Cass Sentenza n. 17179 del 06/08/2007.

La ricorrente non ha interesse a dolersi di tale statuizione in quanto l’alternativa, seguendo una giurisprudenza più recente di questa Corte, sarebbe stata il rigetto della domanda per mancanza di prova del quantum.

20. Inammissibile è il profilo della censura in cui si denunzia l’illegittima detrazione dall’importo del risarcimento del danno delle prestazioni erogate dall’Inps.

Infatti nel motivo di ricorso non vengono indicati gli elementi necessari per valutare la fondatezza della doglianza, mancando l’indicazione dell’entità delle somme asseritamente trattenute e del titolo in base al quale tali somme sono state corrisposte dall’ente previdenziale.

21.Con il settimo motivo si censura violazione degli artt. 1223,1226 e 2056 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3 e omesso esame su un punto decisivo della controversia individuato nella quantificazione del danno subito dai genitori. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non aver liquidato il danno subito dai genitori per le spese di assistenza e di accompagnamento della figlia e dalla possibilità di trarre utilità dal reddito della figlia stimato in Euro 50.000.

22. Il motivo è infondato.

La Corte di d’appello ha confermato il rigetto di tale domanda e della possibilità di ricorrere alla liquidazione equitativa in mancanza di prova degli esborsi sostenuti per assistere la figlia e nella carenza assoluta di termini di riferimento per una valutazione equitativa.

La motivazione è conforme alla legge,in quanto si può ricorrere alla liquidazione equitativa del danno in ipotesi in cui il danno non sia facilmente dimostrabile, ma anche in tale ipotesi spetta alla parte di allegare gli elementi da porre a base della liquidazione equitativa.

Nella specie non è adeguatamente censurata la motivazione della Corte di merito là dove lamenta la mancanza di qualsiasi termine di riferimento.

Analogamente la Corte ha confermato il rigetto della domanda per ottenere una parte del reddito prodotto dalla figlia convivente, in quanto non vi è alcuna prova dell’entità del reddito goduto dalla figlia,come da motivazione di cui al punto sei della sentenza.

23.Con l’ottavo di motivo di ricorso si censura l’ex art. 360 c.p.c., n. 4, e violazione dell’art. 112 c.p.c..

Sostengono i ricorrenti la Corte d’appello di Bologna ha omesso di pronunziarsi su alcuni specifici i motivi di gravame proposti in ordine alle spese future da sostenere per l’adeguamento della propria autovettura e per interessi e rivalutazione monetaria.

24. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente non ha, invero, nè riprodotto almeno nei punti essenziali, nè allegato al ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369, comma 2, n. 4, il contenuto del motivo di appello, al fine di consentire alla Corte di valutare – nel rispetto del principio di autosufficienza – l’eventuale sussistenza del vizio di omessa pronunzia dedotto.. E’ bensì vero, infatti, che la Corte di cassazione, chiamata ad accertare un “error in procedendo” è giudice anche del fatto, ed abbia, pertanto, il potere di accedere agli atti di causa. E tuttavia, tale potere-dovere della Corte presuppone pur sempre l’ammissibilità della relativa censura, il che comporta che gli atti dai quali dovrebbe desumersi l’error in procedendo, oltre che indicati, siano anche riprodotti (nelle parti essenziali), nel rispetto del principio di autosufficienza, ai sensi delle disposizioni succitate (cfr., ex plurimis, Cass. Sentenza n. 2771 del 02/02/2017; n. 1170/2004; n. 8575/2005; n. 16245/2005).

L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale.

Cass. Sentenza n. 19410 del 30/09/2015.

Il ricorso deve essere rigettato. Giusti motivi impongono la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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