Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25098 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 10/11/2020), n.25098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8399-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UBI LEASING SPA;

– intimato –

Nonchè da:

UBI LEASING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 28, presso

lo studio dell’avvocato ATTILIO PELOSI, rappresentata, e difesa

dagli avvocati LUIGI CARDASCIA, PAOLA LUMINI;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 100/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 24/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 100/12/2012 la commissione Regionale della Lombardia, accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, con solo riferimento al leasing ordinario confermando nel resto la sentenza impugnata.

che l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione;

che si costituiva con controricorso il contribuente Ubi Leasing spa chiedendone il rigetto;

che sia il contribuente che la Agenzia Delle Entrate davano atto che la lite era stata definita con il condono ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 convertito dalla L. n. 96 del 2017, depositando anche accettazione adesione della Agenzia delle Entrate, che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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