Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25098 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 07/12/2016), n.25098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20136/2010 proposto da:

CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE SOC. COOP. A RL, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

SINOPOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO SIMEONI giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAMPOFORMIDO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso

lo studio dell’avvocato FABIO PONTESILLI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TIZIANO BORLINA giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2010 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 01/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato SIMEONI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PONTESILLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Il Consorzio Cooperativo Latterie Friulane scarl propone un articolato motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 8/04/10 con la quale la commissione tributaria regionale di Trieste, a conferma della prima decisione, ha ritenuto fondato il silenzio-rifiuto opposto dal Comune di Campoformido su due istanze di rimborso dell’ICI versata, per gli anni 2002 e 2003, sui fabbricati utilizzati dalla cooperativa per l’attività di raccolta, trasformazione e vendita di prodotti agricoli.

Resiste con controricorso il comune di Campoformido.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il motivo di ricorso il consorzio cooperativo invoca la corretta applicazione, nella fattispecie, del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 14 del 2009 (sopravvenuto alla deliberazione della sentenza impugnata), nonchè del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). In base a tale normativa, gli immobili iscritti o iscrivibili in catasto con i requisiti di ruralità non sarebbero, ai fini Ici, considerati fabbricati, con conseguente loro esenzione dal tributo. Inoltre, in forza dell’art. 23 cit., ciò che rileva non sarebbe la prevalenza dell’utilizzo dell’immobile per finalità di lavorazione dei prodotti agricoli dei consorziati, bensì l’iscrizione dell’immobile medesimo in categoria catastale con carattere di ruralità. Requisito, quest’ultimo, qui sussistente; essendo pacifico – in quanto più volte dedotto nel corso del giudizio, e mai specificamente contestato dal comune – che i fabbricati in questione fossero classificati in categoria catastale D/10. Di quest’ultima circostanza la commissione tributaria regionale non aveva dato compiutamente conto, tralasciando di considerarla senz’altro provata.

p. 2.1 Il motivo deve trovare accoglimento nei termini che seguono.

La ratio decidendi della CTR va individuata nella seguente affermazione: “ormai per l’assoggettamento all’Ici non si fa più questione di prevalenza, nell’attività di trasformazione, dei prodotti provenienti dai fondi coltivati, essendo decisiva la sola iscrizione (o iscrivibilità) dei fabbricati nel catasto fabbricati”.

Ancorchè la CTR non specifichi gli estremi del “nuovo indirizzo giurisprudenziale del S.C.” al quale essa ha dichiaratamente inteso conformarsi, resta il fatto che la decisione così assunta – volta ad attribuire dirimente circostanza alla classificazione catastale dell’immobile – deve ritenersi giuridicamente corretta. E ciò anche alla luce dell’ interpretazione del sopravvenuto D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, art. 23, comma 1 bis, così come fornita da questa corte di legittimità.

In particolare, va qui ribadito l’orientamento di legittimità in tema di Ici dei fabbricati rurali, non monolitico ma largamente prevalente, secondo cui: – per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicchè l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23 comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a); – per converso, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest’ultimo assoggettato; – allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’Ici.

Si tratta di orientamento già fissato dalla sentenza SSUU n. 18565/09, secondo cui (in motiv.): “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994 e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”.

A tale orientamento hanno fatto seguito innumerevoli pronunce di legittimità (Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14); più recentemente confermate da Cass. n. 16737/15.

Ha in particolare osservato quest’ultima pronuncia – resa in fattispecie di fabbricato utilizzato per la manipolazione e per la trasformazione di prodotti agricoli conferiti dai soci di una società cooperativa – che: “non ha alcuna rilevanza nel caso in esame la questione dello svolgimento o meno, nel fabbricato di cui trattasi, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli (conferiti dai soci come da chiunque altro). L’esenzione dall’Ici per i fabbricati di tipo rurale segue il criterio della determinazione catastale, nel senso che per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10). Solo l’immobile che sia stato iscritto come rurale, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133), non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis (convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a). Cosicchè, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, quest’ultimo restandovi, altrimenti, assoggettato”.

Nello stesso senso, di recente, Cass. 20/04/2016 n. 7930, secondo cui: “In tema d’ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile iscritto come “rurale”, con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis e dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), mentre, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento, fermo restando, invece, che se il fabbricato non risulti iscritto in catasto e il contribuente agisca per ottenere il rimborso dell’imposta, l’accertamento della ruralità può essere immediatamente compiuto dal giudice, ma incombe al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti del D.L. n. 557 del 1993, ex art. 9″.

Si è detto che l’orientamento di legittimità così delineato non è scevro da alcuni precedenti di segno contrario (v. Cass. 16973/15; 10355/15; 14013/12 e talune altre), secondo i quali l’esenzione dall’Ici dovrebbe venire riconosciuta in ragione del solo carattere di ruralità concretamente rivestito dall’immobile (nel senso, ricordato, di strumentalità all’esercizio dell’attività agricola), a prescindere dal suo classamento catastale.

Si tratta però di voci, largamente minoritarie, che si ritiene in questa sede di dover disattendere; segnatamente perchè non basate su una revisione critica del problema tale da poter superare quanto già affermato dalle SSUU del 2009, cit..

Va infatti osservato come queste ultime si siano fatte carico anche dei profili di jus superveniens riconducibili all’emanazione di due norme rilevanti (entrambe di efficacia retroattiva): – del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, conv. in L. n. 222 del 2007, come introdotto dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis, conv. in L. n. 222 del 2007, secondo cui: “ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. e in particolare destinate: (…) 1) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 1, comma 2; (…)”; – il D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, secondo cui: “Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni”.

Nel prendere in esame, in particolare, quest’ultima disposizione (successiva e presupponente quella introdotta dall’art. 42 bis cit.), le SSUU hanno tratto argomento per affermare come la disciplina sopravvenuta, lungi da smentire la necessaria rilevanza, ai fini Ici, della classificazione catastale, l’abbia ulteriormente confortata e resa imprescindibile; al punto che l’obiettivo di sottrarre il fabbricato strumentale all’imposizione di un tributo che trova il suo presupposto proprio nella natura di fabbricato accatastato o accatastabile del cespite (D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2) è stato perseguito dal legislatore (cit. D.L. n. 207 del 2008, ex art. 23) mediante, non già l’esenzione dalla classificazione in categoria catastale di ruralità, bensì – e più in radice attraverso l’espunzione di tali unità immobiliari, così accatastate, dalla nozione legislativa medesima di fabbricato.

Hanno in proposito osservato le SSUU – riaffermando la “decisività della classificazione catastale come elemento determinante per escludere, o affermare, l’assoggettabilità ad Ici di un fabbricato” – che la norma da ultimo citata, di natura interpretativa, “sostanzialmente conferma che la ruralità del fabbricato direttamente ed immediatamente rileva ai fini della relativa classificazione catastale, ma ricollega a questa conseguita classificazione l’esclusione del fabbricato (catastalmente riconosciuto come) rurale dalla stessa nozione di fabbricato imponibile ai fini Ici”.

Affermazione, quest’ultima, certamente valida anche nell’interpretazione del cit. D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis.

Con la conseguenza che non è dato al giudice tributario investito di richiesta di rimborso (salvo il caso, qui non ricorrente, di fabbricato non iscritto in catasto) di accertare in concreto, incidentalmente, il carattere rurale del fabbricato di cui si sostenga l’esenzione da Ici.

Nemmeno, i su richiamati precedenti giurisprudenziali di segno contrario possono trovare condivisione alla luce dell’ulteriore jus superveniens costituito: – dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 che, all’art. 7, comma 2 bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il 30 settembre 2011) di presentare all’allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell’immobile, sulla base di un’autocertificazione attestante che l’immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994 e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, “in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”; – dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 che ha quindi previsto, all’art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero “gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo”; – dal decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 26 luglio 2012, che ha stabilito, all’art. 1, che “Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133. Art. 2 Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di rurali”; – dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, all’art. 2, comma 5 ter, che ha stabilito che “ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106 e l’inserimento dell’annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994 n. 133 e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.

p. 2.2 Ora, nel caso di specie la CTR – dopo aver risolto, come detto, in maniera corretta il problema giuridico-interpretativo – ha poi escluso, nella concretezza della fattispecie, l’esenzione Ici; ciò è però accaduto non già attraverso una nitida presa di posizione sul punto, conseguente alla ricostruzione del pertinente accertamento di merito, bensì mediante una pronuncia ellittica tutta compresa ed esaurita nella stessa decisione di rigetto del ricorso introduttivo della parte contribuente. Rigetto logicamente sostenibile, appunto, solo mediante la ritenuta – ma non argomentata esclusione dei fabbricati in questione dalla categoria catastale ruralèD10.

Ora, tale affermazione implicita è stata anch’essa criticata dal consorzio attraverso la formulazione di un articolato motivo di ricorso che, pur non facendo testuale riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ne riproduce tuttavia il contenuto censorio essenziale. Insito nel fatto che la motivazione così adottata dalla commissione territoriale non dava adeguatamente conto – con ciò palesando la dedotta lacuna – del fatto che, al contrario di quanto ritenuto con il ragionamento non esplicitato, il classamento catastale D10 doveva invece qui ritenersi assodato sulla base delle risultanze di causa, e per l’avvenuto riconoscimento di esso da parte dell’amministrazione comunale.

Su tale aspetto fattuale, chiaramente decisivo ai fini del giudizio proprio sulla scorta della soluzione giuridica qui apprestata, è in definitiva mancato un vaglio di merito assistito da congrua motivazione.

Ne segue, pertanto, l’accoglimento del ricorso sotto il profilo della carenza motivazionale in punto classamento catastale D10.

La sentenza impugnata andrà cassata, in relazione al profilo accolto, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Trieste; la quale, riesaminata la fattispecie concreta, accerterà, dandone congrua motivazione, se gli immobili in oggetto – nelle annualità di cui alle istanze di rimborso Ici, qui dedotte fossero, oppure no, accatastati in categoria D10.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Trieste, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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