Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25098 del 07/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25098 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Ud.10.10.2013
Oggetto: IVA
CONDONO art.9 bis.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE
ENTRATE,
in persona
del
legale
rappresentante pro; tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
STORAI DI STORAI VANNINO & C. SNC con sede a Pistoia,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.103/21/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Firenze – Sezione n. 21, in data
08.07.2010, depositata il 12 ottobre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
1
Data pubblicazione: 07/11/2013
I
Consiglio del 10 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Immacolata Zeno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l
–
E’
chiesta
n.103/21/2010,
Sezione n.
la
cassazione
della
sentenza
pronunziata dalla CTR di Firenze,
21,
dell’08.07.2010,
DEPOSITATA il 12
ottobre 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate, confermando la decisione di primo
grado, che aveva ritenuto illegittima la pretesa
fiscale, opinando per l’operatività del condono.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella
di pagamento, relativa ad IVA dell’anno 1997, censura
l’impugnata decisione per violazione dell’art.9 bis
della Legge n.289/2002.
3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.
4 – La questione posta dal ricorso, sembra, potersi
risolvere dando applicazione al principio secondo cui
“Il condono previsto all’art.
n. 289 del 2002, relativo
9 bis della legge
alla
possibilita’
definire gli omessi e tardivi versamenti
imposte
e
delle
ritenute
emergenti
di
delle
dalle
Nel ricorso iscritto a R.G. n.28917/2011 è stata
dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero
ritardo, dei soli interessi, senza
aggravi
sanzioni,
di
costituisce
una
forma
e
condono
ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt.
7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le
quali
attribuiscono
potestativo
di
al
contribuente
chiedere
il
diritto
un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari
rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attivita’ di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla
determinazione del
“quantum”, esattamente indicato
nell’importo specificato nella dichiarazione
integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con
gli interessi di cui all’art. 4, il condono e
condizionato
dovuto
e
dall’integrale pagamento
il
pagamento
di
quanto
rateale determina la
definizione della lite pendente solo se
integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive” (Cass. n 20745/2010, n.20966/2010,
n.14708/2010, n 6051/2010,n.18353/2001, n.6370/2006).
3
clemenziale e non premiale come, invece deve
5 – Si propone di procedere alla trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
375 e 380 bis cpc, definendolo con l’accoglimento, per
manifesta fondatezza.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Toscana,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.