Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25097 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, (ud. 17/03/2017, dep.24/10/2017),  n. 25097

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5977-2015 proposto da:

P.L.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DI NOVELLA 22, presso lo studio dell’avvocato BARBARA PERSANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARTA SETTIMO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già FONDIARIA SAI SPA, in persona del

suo procuratore speciale Dott. G.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.F., MI.RA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 506/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’accoglimento del motivo 3;

udito l’Avvocato DANILA PAPARUSSO per delega;

udito l’Avvocato ENRICA FASOLA per delega.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

P.L.P.M. ha convenuto in giudizio M.F., Mi.Ra. e la Fondiaria Sai, rispettivamente conducente, proprietaria e società assicuratrice dell’autovettura con cui il 23 dicembre del 2005, mentre era a bordo del suo motociclo, si era scontrato riportando lesioni personali e danni patrimoniali.

Il giudizio civile è stato preceduto da un giudizio penale conclusosi con l’accertamento della responsabilità di M.F. per il reato di cui all’art. 590 c.p. e conseguente condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

Il giudice di primo grado in sede civile ha accertato la concorrente responsabilità nella misura del 25% di P.L.P.M. ed ha condannato i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura della responsabilità accertata.

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza dell’8 luglio 2014, ha confermato la misura della responsabilità concorrente di P.L. nella produzione dell’incidente; ha confermato, per quello che qui interessa, il rigetto della richiesta di danno patrimoniale per la perdita del vestiario distrutto al momento dell’incidente ed il rigetto del risarcimento del danno per la perdita della capacità lavorativa specifica.

Avverso questa sentenza propone ricorso P.L.P.M. con tre motivi.

Resiste con controricorso l’Unipol Sai Assicurazioni, società incorporante la Fondiaria Sai.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Col primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 2909 c.c. e artt. 651 e 654 c.p.p..

Denunziano i ricorrenti che la sentenza impugnata deve essere annullata perchè è in evidente contrasto con il giudicato penale formatosi in ordine all’incidente,che ha accertato in modo irrevocabile che unico ed esclusivo responsabile del sinistro è stato l’imputato M..

2.Con il secondo motivo si denunzia ex art. 360 c.p.c., n. 4 violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c..

Si denunzia che la sentenza impugnata ha accertato il concorso di colpa del ricorrente in contrasto con il contenuto della sentenza penale su cui si è formato il giudicato.

3. I due si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega, in quanto entrambi attengono all’efficacia del giudicato penale sulla responsabilità esclusiva, del conducente dell’autovettura danneggiante, e sono infondati.

La Corte d’appello si è riportata al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che il mancato esame del concorso di colpa del danneggiato nel giudizio penale non impedisce al giudice civile una autonoma valutazione dei fatti. Infatti in materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l’art. 651 cod. proc. pen., a norma del quale ha efficacia di giudicato nel processo civile l’accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell’imputato.

Cass. Sentenza n. 11117 del 28/05/2015;Sentenza n. 1665 del 29/01/2016.

4.con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 2727 c.c., artt. 1226 e 2056 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

I ricorrenti censurano il mancato accoglimento della risarcimento del danno per la rottura degli gli occhiali e delle vestiario indossato e per il mancato riconoscimento del lucro cessante correlativo alla riduzione del reddito per il periodo successivo al incidente.

5. Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha rigettato il risarcimento per la perdita del vestiario per mancanza di prova del danno patrimoniale relativo. La motivazione della Corte di merito è aderente a quelle che sono state le risultanze istruttorie quali risultano dalla sentenza, nè può chiedersi il ricorso alla valutazione equitativa del danno liquidazione equitativa a cui si può ricorrere in relazione ad un danno un danno di cui è stata dimostrata, anche in via presuntiva, l’esistenza.

La Corte ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per decremento dei redditi per il periodo successivo all’ incidente sul rilievo che dalle dichiarazioni dei redditi esibite per il periodo precedente e per il seguente non risultava la riduzione della capacità di guadagno.

La Corte di appello si è correttamente adeguata alla giurisprudenza di legittimità che ha già affermato che il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicchè, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'”an” dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 cod. civ., perchè esso riguarda solo la liquidazione del 01-1/04).

che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito.

Cass. Sentenza n. 11361 del 22/05/2014.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Non spetta il versamento del contributo unificato in quanto il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi,accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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