Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25097 del 10/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 10/10/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 10/10/2018), n.25097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17298-2015 proposto da:

R.P., (CF. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE E. DUNANT 15, presso lo studio dell’Avvocato GLORIA

CALENDA, unitamente all’Avvocato VINCENZO FERRARI che lo rappresenta

e lo difende giusta delega in atti;

– ricorrente – intimato incidentale –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (CF. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pt, elettivamente domiciliata in ROMA, largo L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’Avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 9266/2014 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/01/2015, R.G.N. 6964/2011.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 9266/2014, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia n. 3002/2011 del Tribunaledella stessa città con la quale erano state respinte le domande proposte da R.P. nei confronti di Poste Italiane spa dirette ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole del termine apposte ai contratti a tempo determinato, intercorsi tra le parti dal 7.2.2007 al 31.3.2007, dall’8.6.2007 al 31.8.2007 e dal 23.1.2008 al 31.3.2008, stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, mentre era stata accolta la domanda tesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell’esclusione dalle graduatorie nazionale e provinciale, con ordine di reinserire il R. nelle posizioni già rivestite e di adempiere agli obblighi di cui al verbale di conciliazione del 13.1.2006;

che avverso la decisione di secondo grado R.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

che Poste Italiane spa ha resistito con controricorso formulando a sua volta ricorso incidentale sulla base di un motivo, illustrato con memoria;

che il P.G. non ha formulato richieste scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso principale per cassazione, in sintesi, si censura: 1) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, artt. 115,414,416 e 434 c.p.c., art. 2697 c.c.), per non avere la Corte di merito adeguatamente affrontato la tematica del rispetto della clausola di contingentamento pur non essendo stata fornita prova idonea dalla società a fronte di una rituale allegazione della violazione e di una contestazione della documentazione ex adverso prodotta; si contesta, poi, l’affermazione dei giudici di seconde cure circa il “notorio processuale” desunto dal fatto che in analoghi giudizi non era mai emerso, per gli anni in contestazione, il superamento del 15%; 2) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto: vizi inficianti i contratti che fanno riferimento al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, c.m. dalla L. n. 266 del 2005; contrasto con la direttiva 1999/70/CE e con i principi contenuti nell’Accordo Quadro concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES e, in particolare, la violazione della cd. clausola di non regresso (clausola 8 par. 3, Accordo Quadro); violazione degli artt. 82, 86 e 90 del Trattato CE; violazione art. 117 Cost.; contrasto con gli artt. 3,101,102 e 104 Cost.; complementarietà del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis; incompatibilità dell’interpretazione del giudice del gravame con i principi comunitari. Si eccepisce l’insussistenza di qualsivoglia motivazione e/o giustificazione di tipo tecnico, organizzativo, produttivo e/o sostitutivo; l’evidente sfruttamento abusivo di posizione dominante da parte della società nell’utilizzare tale strumento contrattuale D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 2, comma 1 bis; la disparità i trattamento, in relazione ai parametri sopra citati della Costituzione Italiana, tra lavoratori in generale e quelli addetti al servizio postale per i quali non opera la disciplina, anche sanzionatoria, di carattere generale; la complementarietà dell’art. 2, comma 1 bis e la non alter natività rispetto alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1; la non coerenza della disposizione in questione con la disciplina e la giurisprudenza comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato;

che con il ricorso incidentale si censura, in sintesi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c., in relazione all’interpretazione dell’Accordo tra Poste Italiane e le OOSS del 13.1.2006, nonchè del verbale di conciliazione stipulato tra le parti in sede sindacale il 13.7.2006 e della richiesta del tentativo di conciliazione proposto dal R. il 16.1.2008, per avere erroneamente sostenuto la Corte territoriale che, con la proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione del 16.1.2008, il R. non aveva impugnato i contratti a termine non ponendo in essere alcuna violazione dei citati accordi e verbali quando, invece, era chiaro che anche con la presentazione del tentativo obbligatorio di conciliazione si concretasse una richiesta stragiudiziale di impugnativa della legittimità del termine apposto ai contratti;

che il primo motivo non è fondato: giova premettere, in ordine alle denunziate violazioni di legge, che una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960); inoltre la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che era gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 5.9.2006 n. 19064). E sotto questo profilo, con riguardo alla formulazione della disposizione ratione temporis vigente, va osservato che la Corte ha esaminato la problematica del rispetto della clausola di contingentamento. In ordine, poi, alla tematica della “non contestazione” rilevata dai giudici di seconde cure, deve opinarsi che la censura è infondata avendo la sentenza impugnata precisato che la positiva documentazione fornita al riguardo da Poste Italiane spa non era stata contestata da controparte, se non genericamente; al riguardo occorre rimarcare che, seppure il principio di non contestazione vale per le allegazioni e non per i documenti, tuttavia la non contestazione dei documenti può essere liberamente valutata dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 6606/2016) rilevando comunque (cfr. Cass n. 13206/2013) come non contestazione dei fatti rappresentati nei documenti stessi (Cass. n. 8998/2001). Irrilevante, infine, deve essere considerata, circa la dimostrazione del rispetto della clausola di contingentamento, l’affermazione contenuta nella gravata sentenza in ordine al “notorio processuale” costituito dal non superamento della soglia del 15% per gli anni in contestazione desumibile dall’esito di altri giudizi aventi medesimo oggetto, in quanto l’assunto della Corte di merito non riveste carattere decisivo in ordine alla circostanza ritenuta provata, come sopra detto, in virtù di altri meccanismi logico-processuali di valutazione degli elementi processualmente acquisiti;

che anche il secondo motivo, in relazione ai vari profili oggetto di denunzia, non è meritevole di pregio: infatti, le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis (per Poste italiane spa ex lege), non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1 medesimo D.Lgs., comma 1 trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal legislatore (Cass. Sez. Un. 31.5.2016 n. 11374);

che la disposizione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, aggiunta dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 558 non contrasta con l’ordinamento comunitario, in quanto, come rilevato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-20/10 Vino), è giustificata dalla direttiva 1997/67/CE, in tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali, non venendo in rilievo la direttiva 1999/70/CE, in tema di lavoro a tempo determinato, neppure con riferimento al principio di non discriminazione, che è affermato per le disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ma non anche per le disparità di trattamento fra differenti categorie di lavoratori a tempo determinato (cfr. Cass. 11.7.2012 n. 11659);

che il citato D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis non contrasta neanche con il divieto di regresso contenuto nell’art. 8 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, trattandosi di disposizione speciale, introdotta accanto ad altra analoga previsione speciale, con la quale il legislatore si è limitato ad operare una tipizzazione della ricorrenza di esigenze oggettive, secondo una valutazione di tipicità sociale (cfr. Cass. 26.7.2012 n. 13221);

che, inoltre, correttamente la Corte distrettuale ha considerato che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la ratto della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 241/2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del “servizio universale” postale, ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1 di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore (cfr. Cass. 2.7.2015 n. 13609);

che deve essere escluso pure che Poste Italiane spa abbia realizzato, in virtù di detta disposizione, un abusivo sfruttamento di posizione dominante – in violazione dei Trattati – come unica impresa concessionaria di servizi postali, come già affermato in precedenti pronunce di questa Corte (cfr. Cass. n. 5860/2017; Cass. n. 19688/2014; n. 19998/2014) alle cui condivisibili argomentazioni si rinvia;

che va anche rimarcato che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, aggiunto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 558 ha introdotto per le imprese operanti nel settore postale, una ipotesi di valida apposizione del termine autonoma e speciale rispetto a quelle stabilite dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 (cfr. Cass. n. 26678/2016; Cass. n. 10590/2017) per cui ogni riferimento in ordine ad uno stretto collegamento tra le due disposizioni circa il contenuto del contratto non è condivisibile; deve osservarsi che l’art. 2, comma 1 bis citato, come già rilevato dalla Corte distrettuale, non richiede alcuna indicazione specifica nel contratto di lavoro di elementi riguardanti il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione, o del numero dei contratti a termine stipulabili o stipulati (alla data di sottoscrizione del contratto) nella misura del 15% consentito, nè è prevista alcuna sanzione per la eventuale loro omissione; oltre al profilo letterale sopra esposto, va sottolineato che le esigenze di trasparenza e di controllo per le parti sociali e per i lavoratori medesimi, in ordine all’osservanza di tale requisito, sono già assicurate dalla chiara ed esatta determinazione legale della fattispecie, circa i riferimenti temporali diretti ed indiretti e con riguardo ai parametri quantitativi con la precisazione dei relativi criteri, sicchè il problema della loro verifica attiene ad un piano diverso, da effettuarsi in concreto in sede giudiziale, e da svolgersi con l’osservanza delle regole processuali sugli oneri di allegazione e di riparto della prova;

che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis e succ. modifiche, in successione tra loro con Poste italiane spa sono conformi alla disciplina del contratto a tempo determinato dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, applicabile ratione temporis e che, a sua volta, la disciplina italiana applicabile al rapporto, e cioè la normativa sulla successione di contratti a tempo determinato prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, integrata dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 40 e 43, è conforme ai relativi principi fissati dall’Accordo Quadro nel lavoro a tempo determinato, stipulato tra le organizzazioni sindacali CES, UNGE e CEEP il 18.3.1999, recepito nella direttiva del Consiglio 28.6.1999/70/CE (cfr. Cass. Sez. Un. 31.5.2016 n. 11374);

che tale disciplina impone di considerare tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi di interruzione tra essi intercorrenti, inglobandoli nel calcolo della durata massima (36 mesi), la cui sola violazione, non rinvenibile però nella fattispecie, comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto (cfr. Cass. n. 19998/2014);

che alla stregua di quanto esposto, essendosi la Corte territoriale adeguata a tali principi, il ricorso principale deve essere rigettato;

che il ricorso incidentale della società è parimenti infondato: l’interpretazione degli atti di autonomia privata, in genere, è riservata all’esclusiva competenza del giudice di merito essendo il sindacato di legittimità limitato alla sola verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nonchè alla coerenza e logicità della motivazione (tra le altre Cass. 10.2.2015 n. 2465; Cass. 14.7.2016 n. 14355). Nella fattispecie in esame la Corte di merito, con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette rispetto ai canoni ermeneutici di interpretazione negoziale, da un lato, ha rilevato che in ordine alla istanza del 16.1.2008, il cui contenuto era stato fedelmente riportato nella sentenza di primo grado, non era stata mossa alcuna contestazione; dall’altro, ha sottolineato che in nessuna parte del tentativo obbligatorio di conciliazione era stata contestata la validità dei contratti a termine stipulati dopo il verbale di conciliazione del 13.7.2006, avendo il suddetto tentativo diverso contenuto e non emergendo, da alcun elemento, anche in via indiziaria, la volontà del lavoratore di porre in discussione in quella sede la clausola appositiva del termine ai contratti successivi al luglio 2006. L’accertamento, come è agevole rilevare, costituisce indagine di fatto riservata all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici, come nel caso in esame;

che anche il ricorso incidentale deve, quindi, essere rigettato;

che la soccombenza reciproca induce a compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;

che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018

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