Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25097 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 07/12/2016), n.25097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14574/2012 proposto da:

DEPOSITI ACANFORA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 8, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA PETRUCCI, rappresentato e difeso

dagli avvocati LUIGI VITIELLO, GIOVANNI MORVILLO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SCAFATI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 645/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 07/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 645/04/2011, depositata il 7.12.2011, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello incidentale proposto dal Comune di Scafati, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 349/08/2009, confermando la legittimità dell’avviso di pagamento Tarsu, per l’anno 2006, emesso nei confronti della società Depositi Acanfora s.r.l..

La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo quale unico motivo, la nullità della sentenza in quanto affetta da ultrapetizione e violazione dell’art. 324 c.p.c., in tema di giudicato avendo erroneamente la CTR riformato la sentenza di primo grado in senso sfavorevole alla società appellante, nonostante la rilevata tardività del’appello incidentale. Il Comune di Scafati non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato. La CTP, accogliendo parzialmente il ricorso della società aveva ridotto le superfici e l’area scoperta tassabile nella misura indicata.

La CTR, dopo avere rilevato l’inammissibilità, per tardività, dell’appello incidentale del Comune, ha tuttavia esaminato e accolto le censure dell’Ente riformando la sentenza in senso sfavorevole alla società.

Quindi, deve ritenersi formato il giudicato, stante la rilevata tardività dell’appello incidentale, in relazione alla pronuncia della CTP parzialmente favorevole alla società non potendo la CTR operare la “reformatio in peius” in mancanza di rituali motivi di appello incidentale da parte del Comune.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza in quanto il processo non poteva proseguire stante la tardività dell’appello incidentale, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, con conferma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 349/08/2009 Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito, ponendosi a carico del Comune le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza in quanto il processo non poteva proseguire stante la tardività dell’appello incidentale, ai sensi del 382 c.p.c., comma 3.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito, condanna il Comune di Scafati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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