Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25097 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25097 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 4533-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

– ricorrente contro
FERRANTE MAURO;

– intimato avverso la sentenza n. 71/8/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI del 27.5.2011, depositata il 29/06/2011;

Data pubblicazione: 07/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Ric. 2012 n. 04533 sez. MT – ud. 09-10-2013
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La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:

La CTR di Bari ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.159/13/2010 della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso di Ferrante
Mauro- ed ha così confermato (recte: annullato) il silenzio-rifiuto sull’istanza di data
28.1.2008 di rimborso per imposta sostitutiva ex art.7 lege n.448/2001 relativa
all’anno 1986, per la parte relativa alla prima delle rate (versata il 2.10.2002) per la
quale parte l’Agenzia riteneva decorso il termine di decadenza ex art.38 del DPR
n.602/1973.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che solo nel momento in cui (15
aprile 2008) il contribuente ha effettuato il versamento ex lege n.282/2002 si è
verificata la condizione di duplicazione dell’imposta. Ciò posto, si doveva ritenere
che il diritto al rimborso era sorto in data posteriore a quello del pagamento
dell’imposta chiesta a rimborso, sicchè si sarebbe dovuto fare applicazione dell’art.21
del DPR 546/1992, con conseguente tempestività della domanda di rimborso.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di censura (rubricato come:”Violazione e falsa applicazione
dell’art.38 DPR 602/1973….”) la ricorrente evidenzia che la previsione dell’art.7
co.2 lettera ff) impone l’applicazione del termine decadenza previsto dal menzionato

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letti gli atti depositati

art.38 alle ipotesi di cui si discute, sicchè la richiesta di rimborso avrebbe dovuto
considerarsi tardiva.
Il motivo è infondato e va respinto.
Ed infatti è ben vero che è espressamente previsto dalle lettere ee) ed ff) dell’art.7
co.2 del D.L. n.70/2011 che:”i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei

dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli
articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.448, qualora abbiano gia’ effettuato una
precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre,
dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo
all’imposta sostitutiva gia’ versata. Al fine del controllo della legittimita’ della
detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di
approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da
indicare nella dichiarazione stessa. I soggetti che non effettuano la detrazione di cui
alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva gia’ pagata, ai
sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del
versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione
effettuata. L’importo del rimborso non puo’ essere comunque superiore all’importo
dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata”.
Senonchè, la norma in questione prosegue con un comma successivo il quale
prevede:”gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti
effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale
data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la
stessa puo’ essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla
medesima data”.
Se ne deve dedurre che, qualunque sia l’interpretazione che si voglia assegnare al non
esplicito tenore dei commi ee) ed ff) della norma dianzi trascritta, la previsione da
ultimo menzionata sia da intendersi nel senso della assegnazione, per l’effettuazione

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valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero

dell’istanza di rimborso, di un termine ultimo postergato a dodici mesi dopo la data di
entrata in vigore del D.L. n.7012001, e perciò con attribuzione (sia pure a posteriori)
di piena tempestività alla domanda di rimborso di cui qui si discute.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 30 gennaio 2013

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