Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25096 del 10/10/2018
Cassazione civile sez. lav., 10/10/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 10/10/2018), n.25096
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16717/2015 proposto da:
V.G.V., (CF. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO 221 C/O SEGRETERIA NAZIONALE
CONFSAL-COMUNICAZIONI, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNA COGO,
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA, (CF. (OMISSIS)), in persona del legale rapp.te
pt, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo
studio dell’Avvocato DORA DE ROSE, unitamente all’Avvocato ANTONINO
AMATO che la rappresenta e la difende giusta delega in atti.
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il
28/10/2014, R.G.N. 7525/2012.
Fatto
RILEVATO
che, con la ordinanza resa all’udienza del 28.10.2014 ex artt. 348 bis, 348 ter, 436 bis c.p.c., la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile il gravame, proposto da M.S. e V.G.V., avverso la pronuncia n. 6096/2012 del Tribunale di Roma con la quale erano state respinte le rispettive domande, formulate nei confronti di Poste Italiane spa, dirette ad ottenere la nullità della clausola del termine apposta ai contratti intercorsi dal 5.6.2008 al 31.8.2008, per il M. e dal 30.1.2008 al 31.8.2008, per il V., entrambi stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis;
che avverso il provvedimento di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il solo V.G.V. affidato ad un motivo;
che Poste Italiane spa ha resistito con controricorso, illustrato con memoria;
che il P.G. non ha formulato richieste scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che, con il ricorso per cassazione, si censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, nonchè l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di merito erroneamente calcolato il limite quantitativo della clausola di contingentamento con riguardo all’intero organico aziendale e non al solo ambito provinciale; che il ricorso è inammissibile: invero, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione (o notificazione se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello;
che, nella fattispecie, l’ordinanza deve ritenersi comunicata, in quanto legalmente conosciuta, il 28.10.2014, perchè in tale data è stata data lettura pubblica di essa, come si evince nel corpo del provvedimento (cfr. in termini Cass 9.5.2007 n. 10539; Cass. 22.1.2008 n. 1471);
che il ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza di inammissibilità, risulta invece inviato per la notifica il 28.4.2015, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dal 28.10.2014; che il termine previsto dall’art. 348 ter c.p.c., è da ritenere applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, nei casi in cui questa risulti consentita (cfr. Cass. 13.10.2016 n. 20662; Cass. n. 3067/2017);
che il ricorso è, pertanto, inammissibile perchè tardivamente proposto; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese di lite del ricorrente secondo il criterio della soccombenza; che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018