Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25096 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 07/12/2016), n.25096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25200-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IONICA TRASPORTI SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo

studio dell’avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ROBERTO ALTIERI, FRANCESCO GIULIANI giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 281/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

PESCARA, depositata il 17/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GIULIANI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO LUIGI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO

Con sentenza n. 281 del 18/10/2011, depositata il 17/11/2011, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo – sezione Staccata di L’Aquila respingeva, con compensazione delle spese di lite, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Ufficio Centro Operativo di Pescara avverso la decisione n. 100/04/2008 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento con cui il Centro Operativo di Pescara, rideterminato l’importo del maggior credito spettante ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, a fronte di incremento dell’occupazione, per gli anni dal 2003 al 2006, pari a complessivi Euro 136.350,00, fruito attraverso la presentazione di più istanze, aveva revocato, quanto ad Euro 24.950,00, il beneficio concesso alla Ionica Trasporti s.r.l..

Osservava la C.T.R. che non si trattava di un “aiuto di Stato” e che quindi si sottraeva alla regola “de minimis” prevista dalla normativa comunitaria, la quale limitava invece il suddetto credito di imposta ad Euro 100.000,00, per difetto della condizione di selettività, trattandosi di contributo concesso in funzione dell’appartenenza ad una determinata area geografica, trovando applicazione il Regolamento CE n. 2204 del 2002 e non il Regolamento CE n. 69 del 2001.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi con cui deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (Motivo 1), in relazione alla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, e art. 63, per avere la C.T.R. escluso la legittimità del provvedimento di recupero del credito d’imposta senza considerare che la regola “de minimis” è stata richiamata sia dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, sia dalla L. n. 289 del 2002, art. 63, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2006 il termine di efficacia della misura agevolativa, nonchè violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (Motivo 2), segnatamente la L. n. 388 del 2000, art. 7, e L. n. 289 del 2002, art. 63, in relazione agli artt. 87 ed 88 del Trattato CE, al Regolamento CE n. 69 del 2001, art. 2, al Regolamento UE n. 2204 del 2002, ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, per avere la C.T.R. ritenuto il beneficio un aiuto a favore dei lavoratori e non delle imprese e quindi escluso trattarsi di un “aiuto di Stato”, disciplina che neppure può ritenersi derogata dal Regolamento CE n. 2204 del 2002 in quanto il beneficio di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 63, del quale qui si discute, non soddisfa tutte le condizioni in esso stabilite.

Resiste la società contribuente con controricorso e deduce che l’oggetto del contendere concerne l’errore di quantificazione in cui è incorso il Centro Operativo di Pescara nel procedere alla rettifica del credito d’imposta autorizzato per il triennio 2004-2005-2006 ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 63, in quanto non aveva considerato che la società ne ha concretamente usufruito per soli Euro 87.563,80 (rispetto ad Euro 124.950,00 autorizzati per il medesimo triennio), in ragione del mancato utilizzo del credito d’imposta per l’anno 2004, questione sulla quale si è formato il giudicato interno e che rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire, stante il mancato superamento della soglia c.d. “de minimis” da parte della contribuente, circostanza da cui comunque non può che discendere l’infondatezza del ricorso.

Diritto

IN DIRITTO

I motivi di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono fondati e meritano accoglimento.

La L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, che disciplina gli incentivi concessi, in forma di credito d’imposta, ai datori di lavoro che incrementano la base occupazionale, prevede: “Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato art. 4 e nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quelle delle Regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d’imposta. L’ulteriore credito d’imposta, che è pari a Lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola “de minimis” di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di Lire 180 milioni nel triennio”.

La Commissione CE nel 1992 e, successivamente, nel 1996, aveva introdotto, con una propria Comunicazione, la regola “de minimis” per la quale gli aiuti di esigua entità (aiuti appunto “de minimis”) non rientrano nel campo d’applicazione dell’art. 87, par. 1, del Trattato, perchè, concretamente, non hanno effetti sulla concorrenza e sugli scambi ed, in quanto tali, non sono soggetti all’obbligo di previa notifica alla Commissione (ex art. 88, par. 3 del Trattato).

Per la Commissione, infatti gli aiuti che non superano l’importo di 100.000 ECU (circa L. 200 milioni) in tre anni non rientrano nel campo d’applicazione dell’art. 92 del Trattato, in quanto non produrrebbero degli effetti percettibili sugli scambi e sulla concorrenza (Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis, in GUCE C 68 del 6 marzo 1996, p. 9).

Il legislatore nazionale ha inteso riconoscere il beneficio dell’ulteriore credito d’imposta in esame, in misura limitata e non in rapporto al numero di lavoratori effettivamente assunti, facendo proprio, in via di rinvio alla relativa fonte normativa, il criterio comunitario c.d. “de minimis”.

Questa Corte ha già affermato che “tale adottata modalità di delimitazione della agevolazione accordata (qualunque ne sia la natura) rientra nel legittimo esercizio delle scelte discrezionali dei legislatore, essendo consentito legiferare con la tecnica del rinvio (recettizio o formale) a norme di altro ordinamento e non riscontrandosi violazioni della normativa comunitaria, atteso che questa se pone agli stati membri il divieto di concedere “aiuti di Stato” in misura eccedente la regola “de minimis”, non impedisce loro di circoscrivere benefici fiscali entro soglie predefinite” (cfr. Cass. Sez. 5, n. 21797 del 20/10/2011).

L’art. 8 stessa legge introduce poi altre agevolazioni fiscali a fronte di nuovi investimenti in aree svantaggiate ed il comma 1 così recita: “Ai soggetti titolari di reddito d’impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità Europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lett. a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla L. 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d’imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti d’intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall’approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità Europee. Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d’imposta”.

L’agevolazione compete sugli investimenti effettuati a decorrere dal 14 marzo 2001, vale a dire dal giorno successivo alla data di approvazione da parte dell’Unione Europea del regime agevolativo e non può superare la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione Europea.

Il legislatore nazionale, tuttavia, nel disciplinare la possibilità di cumulo delle agevolazioni fiscali prescritte dalla stessa L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, con altre forme di aiuto, ha ben individuato la portata della regola “de minimis”, prevista per le agevolazioni fiscali (di modesta entità) ivi prescritte.

Infatti, la possibilità di cumulo è limitata alla condizione di non superamento, per i benefici fruiti ai sensi dell’art. 7, del limite massimo “di Lire 80.000.000 nel triennio” (Euro 100.000,00). In tema di agevolazioni fiscali, la L. n. 289 del 2002, art. 63 ha mantenuto fermo il limite comunitario “de minimis”, per cui il credito d’imposta per assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate è cumulabile con ulteriori benefici purchè non sia superato il tetto massimo fissato in sede comunitaria, mentre non ha alcuna incidenza l’esclusione dal cumulo, prevista dal D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 8, convertito in L. n. 46 del 2007, che riguarda solo gli aiuti concessi in misura superiore al suddetto limite e non l’ulteriore credito d’imposta legislativamente determinato in misura ad esso corrispondente (Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 16178 del 15/07/2014; Cass. Sez. 5, n. 20245 del 04/09/2013).

Nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, già disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 7, la L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, che, relativamente all'”ulteriore” credito d’imposta per assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate, testualmente dispone (al comma 10, u.p.): “All’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola “de minimis” di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di Lire 180 milioni nel triennio”.

Pertanto, ai fini della determinazione dell’importo massimo del credito d’imposta di cui all’art. 7, comma 10 (regola c.d. “de minimis” in forza della quale gli aiuti di Stato di esigua entità sulano dal campo di applicazione dell’art. 87, parag. 1, del Trattato CE), si deve tener conto, le limitazioni indicate, anche del credito d’imposta per nuovi investimenti ottenuto ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, nei limiti in cui non venga superato, per le agevolazioni fruite ai sensi della citata norma e nel triennio considerato, il tetto massimo di Euro 100.000, alla cui determinazione complessiva potendo concorrere il diverso credito di imposta per nuovi investimenti disciplinato dall’art. 8 della medesima (Cass. Sez. 5, n. 21797 del 20/10/2011, Cass. Sez. 5, n. 20245 del 04/09/2013), nè assume rilievo, in questa fase di legittimità, la questione se il contribuente si sia avvalso, in sede di compensazione, in tutto o solo in parte, del credito di imposta concesso sulla base delle istanze presentate, in quanto attiene al merito della controversia.

Nessun rilievo, inoltre, ha sulle norme sopra esposte il D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, comma 8, convertito in L. 6 aprile 2007, n. 46, secondo cui “sono esclusi dal cumulo per il computo dell’importo massimo fissato per l’applicazione della regola “de minimis” gli aiuti autorizzati dalla Commissione Europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente” – atteso che l’esclusione dal “cumulo” riguarda solo gli “aiuti” che le norme nazionali abbiano concesso in misura superiore a detta “regola” comunitaria, non l'”ulteriore credito di imposta” qui in discussione, legislativamente determinato in misura corrispondente a quella “regola” (Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 16178 del 15/07/2014; Cass. n. 7361 del 2012).

Nè può fondatamente sostenersi che, nella fattispecie in esame, non potrebbe trovare applicazione il limite posto dalla regola “de minimis” perchè la normativa nazionale di riferimento sopra esaminata si porrebbe in contrasto con il regolamento CE n. 2204 del 2002, ciò comportando la disapplicazione della normativa nazionale contrastante con quella sovranazionale.

In realtà, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in alcun modo la disciplina del sopravvenuto regolamento CE n. 2204 dei 2002 può ritenersi avere inciso, modificandola, sulla disciplina del credito d’imposta per incremento occupazionale nelle aree svantaggiate di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, richiamato dalla L. n. 289 del 2000, art. 63, sottraendola d’applicazione della regola “de minimis”, come in dettaglio dimostra il confronto tra la richiamata normativa interna e le disposizioni del “considerando” n. 27, dell’art. 4 par. 2, dello stesso art. 4, par. 4, lett. a), dei medesimo art. 4, par. 4 lett. c), dell’art. 5 par. 2 e dell’art. 7 par. 2 del citato regolamento CE n. 2204 del 2002 (Cass. Sez. 5, n. 16735 del 2015).

I giudici di appello, nella sentenza impugnata, hanno disapplicato la richiamata normativa interna in tema di benefici fiscali per incrementi occupazionali, siccome in contrasto con la legislazione comunitaria di rango superiore, rilevando che le misure di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 63, non fossero aiuti di Stato e che la regola “de minimis” presupponesse detti aiuti, così escludendo la rilevanza della questione concernente l’eventuale superamento del tetto massimo previsto.

Siffatta decisione va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. dell’Abruzzo – Sezione Distaccata di Pescara, che si adeguandosi ai principi di diritto sopra affermati ed eseguite le necessarie verifiche, deciderà nel merito la controversia. Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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