Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25096 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25096 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 18413-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

– ricorrente contro
MANTELLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA;

– intimata avverso la sentenza n. 110/06/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di CATANZARO del 26.11.09, depositata 11 25/05/2010;

Data pubblicazione: 07/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 18413 sez. MT – ud. 09-10-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Catanzaro ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia -appello proposto
contro la sentenza n.242/0412006 della CTP di Catanzaro che aveva accolto il ricorso
della “Mantella Veicoli Industriali spa”- ed ha così annullato l’avviso di accertamento
per IRPEG-ILOR anno 1997.
La predetta CTR ha motivato la decisione dichiarando di condividere la decisione del
giudice di primo grado “perché adeguatamente motivata”, anche alla luce del fatto
che in essa si rivelano presenti tutti gli elementi previsti dall’art.36 del D.Lgs.
n.546/1992.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione ( il primo improntato al
vizio di motivazione; il secondo improntato alla nullità della sentenza per violazione
dell’art.36 D.Lgs.546/1992 e dell’art.111 Cost.) la parte ricorrente si duole della
inidonea motivazione (scritta “per relationem” alla sentenza di primo grado) della
pronuncia qui impugnata, ciò che ha determinato l’effetto o del vizio di omessa
motivazione o, in alternativa, della nullità della pronuncia per il difetto di uno dei
suoi requisiti essenziali.
Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza di
questa Corte:” Il riferimento, da parte del giudice d’appello, alla motivazione adottata
nella sentenza di primo grado devesi ritenere legittimo qualora il giudice medesimo,

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letti gli atti depositati

richiamando nella propria pronuncia gli elementi essenziali di quella esposizione,
dimostri non solo di averla fatta propria, ma anche di aver esaminato le censure
contro di essa sollevate e di averle ritenute infondate” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 835
del 05/02/1980; più di recente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2268 del 02/02/2006).
Nella specie di causa, il difetto di riesame originale della materia è fatto lampante

che sono state proposte dall’appellante società (debitamente riprodotte nel ricorso
introduttivo di questo grado, per rispetto del canone di autosufficienza del ricorso per
cassazione), siccome puntualmente riferite all’iter logico e valutativo adottato dal
giudice di primo grado, ciò che avrebbe dovuto imporre al giudice di appello non già
il generico riesame della questione prospettata dalla parte contribuente, ma appunto il
vaglio delle peculiari ragioni di doglianza che costituivano l’oggetto del thema
decidendum in quel grado di giudizio.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, con conseguente necessità di rimessione della lite al giudice di
appello per il rinnovo dell’esame delle censure, da individuarsi nella CTR Calabria.
Roma, 30 dicembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Calabria che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013.

dalla circostanza che il giudice di appello non ha operato alcun esame delle censure

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