Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25095 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, (ud. 14/02/2017, dep.24/10/2017),  n. 25095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28038-2014 proposto da:

I. BIGNAMI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO PECORA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO BENITO SALOMONE giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA in persona del Direttore Generale Dott.

H.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38,

presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LEONARDO BOTTAZZI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1486/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del 1

motivo (cass.ne sent. n. 350/13 e Corte Cost.le n. 29/02), assorbiti

gli altri;

udito l’Avvocato STEFANO DI MEC per delega;

udito l’Avvocato FABIO ALBERICI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14/4/2014 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dalla società I. Bignami s.r.l. in relazione alla pronunzia Trib. Milano n. 3999/2011, di accoglimento della domanda nei confronti della medesima proposta dalla società La Leasint s.p.a. di accertamento della risoluzione di diritto – giusta clausola risolutiva espressa – del contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto fabbricato industriale sito in Comune di Brescia località (OMISSIS), con condanna al relativo rilascio in favore di quest’ultima.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società I. Bignami s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Mediocredito Italiano s.r.l. (già Leasint s.p.a.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1815 c.c., art. 644 c.p., L. n. 108 del 1996, artt. 1 e 2, D.L. n. 394 del 2000, art. 1 come conv. in L. n. 24 del 2001, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1526,1460 e 2033 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2794,1460 e 2033 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, al “contratto di leasing, secondo il testo prodotto sub doc. n. 3 (fascicolo di primo grado) dall’odierna ricorrente”, alla “costituzione in pegno di obbligazioni “Brasil 9,375% 98/08″… (ns. doc. n. 5 fasc. 1 grado)”, alla “analitica, e non contestata, documentazione prodotta a suo tempo (ns. docc. 5, 12, 13 e 14 fasc. 1 grado)”, alla risposta di Leasint “a una richiesta di riscatto anticipato effettuata di I. Bignami”, alla “semplice raccomandata del 23 ottobre 2008… (ns. doc. n. 9 fasc. 1 grado)”, al “testo contrattuale in tutto composto da 7 articoli di testo notarile, più altri 20 articoli di condizioni generali (rinumerati da n. 1 a n. 20)”, all'”atto di citazione del 24 settembre 2009 – notificato il 14 ottobre 2009″, alla propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di 1 grado, all'”idonea documentazione relativa alle variazioni dei tassi applicati, nonchè delle rilevazioni trimestrali del TEGM” prodotta “in specie sub docc. n. 10 e 11, ns. fascicolo di I grado)”, alla “Memoria depositata il 3 giugno 201”, alla prodotta “documentazione dei pagamenti effettuati”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla comparsa di costituzione e risposta di controparte in grado d’appello, alla “clausola n. 12 del contratto”, al “corredo probatorio offerto già con il primo proprio atto difensivo dall’esponente per il riscontro di usurarietà (sopra, n. 19)”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Deve altresì osservarsi che i vizi di motivazione risultano inammissibilmente dedotti al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), giacchè alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione temporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche – giusta quanto viceversa adombrato dall’odierno ricorrente – la contraddittorietà della motivazione o l’omesso esame di determinati elementi probatori (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Senza sottacersi che nel lamentare che la corte di merito ha erroneamente ordinato il rilascio dell’immobile, sulla base di “risoluzione del contratto ex clausola risolutiva espressa… accertata dal Giudice di prime cure sulla base di norme convenzionali che non esistono neppure materialmente (ricopiando gli atti difensivi di Leasint, la sentenza, p. 3, cita “le clausole nn. 27 e 28 del contratto di leasing”, là dove questo contratto – prodotto da entrambe le parti – consta di n. 7 clausole di testo notarile + 20 clausole di condizioni generali)”, in realtà la ricorrente inammissibilmente deduce un vizio revocatorio.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.700,00, di cui Euro 6.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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