Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25095 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. I, 16/09/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 16/09/2021), n.25095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9559/2020 proposto da:

M.U., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cunfida, 16,

presso lo studio dell’avv. Maria Visentin, che lo rappresenta e

difende in virtù di nomina e procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

03/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/05/2021 da Dott. MACRI’ BALDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di M.U., di origine (OMISSIS), di riconoscimento della protezione internazionale, così confermando la decisione della Commissione territoriale di Verona notificata il 7 maggio 2018.

Il Tribunale ha osservato che la vicenda narrata dal richiedente la protezione, relativa all’esigenza di trovare lavoro per sostenere sé e i propri familiari, non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Ha negato i requisiti della protezione sussidiaria e ha escluso la vulnerabilità, perché non aveva una situazione lavorativa stabile in Italia e non aveva dedotto danni all’integrità psico-fisica per la permanenza in Libia.

Il ricorrente chiede la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia sulla base di cinque motivi.

Con il primo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8, per l’omessa audizione del ricorrente in assenza di videoregistrazione.

Con il secondo eccepisce l’omessa attivazione da parte del Tribunale dei poteri istruttori officiosi.

Con il terzo e il quarto motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, siccome l’istruttoria era stata delegata ad un giudice onorario. Lamenta altresì che non era stata esplorata la sua condizione durante la permanenza in Libia.

Con il quinto censura nel merito l’apprezzamento delle condizioni di vulnerabilità. Passa in rassegna la situazione del Bangladesh e sostiene che inadeguata era stata la valutazione comparativa delle sue condizioni in Italia rispetto a quelle che avrebbe avuto se fosse stato rimpatriato.

Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Il primo motivo di ricorso è generico, perché, la Cassazione ha di recente ribadito che, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta, deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass., Sez. 1, ord. n. 25439 del 2020, Rv. 659659-01), tutte circostanze che non ricorrono nella specie.

Il terzo e il quarto motivo sono infondati alla luce della sentenza a Sezioni Unite n. 5425 del 2021, Rv. 660688-01, secondo cui non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta.

Il secondo e quinto motivo sono del tutto inconsistenti, perché il ricorrente ha lamentato genericamente il mancato approfondimento delle condizioni del Bangladesh e della Libia, a fronte di una prospettazione difensiva esigua e fondata solo su condizioni economiche di disagio ma non di insuperabile indigenza o sofferenza. Si ribadisce che l’obbligo di attivazione dei poteri istruttori è correlata alla specificità dell’allegazione (Cass., Sez. 1, ord. n. 17069 del 2018, Rv. 649647-01). Il ricorrente non si è confrontato poi con la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso le condizioni d’integrazione in Italia ove ha svolto un lavoro saltuario che non gli ha consentito di svolgere una vita dignitosa e di contribuire al mantenimento della sua famiglia in Bangladesh e ha escluso postumi sulla sua integrità psico-fisica dalla permanenza in Libia.

Nulla per le spese stante la contumacia del Ministero dell’Interno. Sussistono invece, nella specie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poiché la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, per la presenza di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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