Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25095 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4195-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, UFFICIO DOGANE DI CATANZARO, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lq rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIAN DI

SCO 68-A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO PUCCIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO PUCCIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2152/2016 della COMM. TRIB. REG. della

Calabria, depositata il 02/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

che:

– C.A. adiva la C.T.P. di Catanzaro per impugnare il verbale di accertamento con cui l’Agenzia delle Dogane, annullato l’atto di assenso formatosi ai sensi del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 2, negava la fruizione del credito relativo alla riduzione dell’aliquota di accisa sul consumo di gasolio per autotrazione; deduceva il ricorrente l’insufficienza della motivazione del provvedimento (in violazione della L. n. 212 del 2000) e l’invalidità dell’atto impugnato perchè intervenuto oltre i termini del D.P.R. n. 277 del 2000;

– con la sentenza n. 2152/16 del 2/8/2016, la C.T.R. della Calabria, investita dell’appello del C., accogliendo l’impugnazione, riformava la decisione del giudice di primo grado in quanto “la predetta istanza di agevolazione fiscale su consumo di gasolio trasmessa il 30/06/2005, in mancanza di provvedimento di diniego notificato entro i 60 giorni successivi, doveva considerarsi accolta, con tutti gli effetti che ne derivano. Infatti, nel caso trattato a nulla rileva quanto affermato dall’Agenzia delle Dogane circa il fatto che il provvedimento impugnato, notificato alla parte il 14/10/2009, a fronte della dichiarazione presentata il 30/06/2005, rientri nei 5 anni di prescrizione previsti per il tributo in questione.”;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo;

resiste con controricorso C.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deduce la violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, art. 4, comma 2, per avere la C.T.R. statuito che il silenzio-assenso formatosi sulla dichiarazione del contribuente sia irretrattabile e che l’Amministrazione non possa annullarlo entro il termine di prescrizione della pretesa tributaria.

2. Il motivo è fondato.

Questa Corte, pronunciandosi in fattispecie pressochè identica, ha affermato che “a) l’istituto del silenzio assenso è previsto dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, art. 4, comma 2, prescrivendo la norma che decorsi giorni 60 dal ricevimento della dichiarazione del contribuente (con la quale viene formulata la opzione per la compensazione in luogo del rimborso del credito d’imposta) corredata della documentazione necessaria, ove l’Ufficio non abbia comunicato il provvedimento di diniego, “l’istanza si considera accolta” ed il contribuente “può utilizzare l’importo del credito spettante in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 247, art. 17”; b) il decorso del termine di gg. 60 dalla presentazione della dichiarazione con la documentazione allegata non esaurisce affatto, nè tanto meno impedisce, l’esercizio del potere di controllo ed impositivo della Amministrazione finanziaria che, infatti, “può annullare con provvedimento motivato l’atto di assenso illegittimamente formato” salvo che il contribuente, nel termine assegnatogli, provveda a sanare i vizi riscontrati (D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, art. 4, comma 2), ove la infelice formulazione lessicale della norma non può evidentemente essere intesa, come sembrerebbe ipotizzare il ricorrente, nello sdoppiamento di un potere di annullamento distinto dal potere di accertamento impositivo, tenuto conto che – in assenza di un formale atto viziato emesso dalla PA – manca lo stesso oggetto dell’annullamento ed il “provvedimento motivato di annullamento”, richiesto dal D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 2, non può che coincidere con lo stesso “avviso di accertamento” con il quale l’Amministrazione è legittimata a procedere al recupero del credito d’imposta indebitamente compensato o rimborsato.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9562 del 19/04/2013); Cass. 22/11/2012, n. 30220, in motiv.).

3. In adesione alle motivazioni del citato precedente giurisprudenziale – al quale il Collegio intende dare continuità, non sussistendo ragioni per affermare che la formazione del silenzio-assenso impedisca all’Amministrazione di annullare l’atto di assenso (come, del resto, è espressamente previsto dal D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4) – la sentenza deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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