Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25094 del 10/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 10/10/2018, (ud. 19/06/2018, dep. 10/10/2018), n.25094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12147-2015 proposto da:

D.F.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso lo studio dell’avvocato

ROSARIO STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVANNA LOMBARDI giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI

24, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPUTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARLO ANDREA GALLI giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 874/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/11/2014 R.G.N. 1332/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 874 depositata il 5.11.2014 la Corte d’appello di Torino, in riforma della pronuncia di prime cure, respingeva la domanda di D.F.G. proposta nei confronti di ANAS s.p.a. per il riconoscimento del diritto ad essere inquadrata nella superiore posizione organizzativa ed economica A1, Area Quadri, profilo professionale di Esperto della Prevenzione, di cui all’art. 75 del CCNL ANAS 18.12.2002 in virtù delle mansioni di fatto dallo stesso espletate con decorrenza 1.5.1999 (o, in subordine, dal 21.3.2003), rilevando che – nonostante la partecipazione a corsi di qualificazione e specializzazione sulle tematiche di competenza dei Responsabili dei servizi e di prevenzione e protezione – il materiale istruttorio non confermava l’ampiezza di autonomia decisionale richiesta dalla declaratoria contrattuale, nonchè la responsabilità sotto il profilo economico, bensì lo svolgimento di un’attività istruttoria ed amministrativa eminentemente svolta secondo procedure predeterminate e di collaborazione con i propri superiori, difettando, in ogni caso, il carattere della prevalenza con riguardo al ruolo di Responsabile della Prevenzione e Protezione rischi;

2. per la cassazione della sentenza ricorre la lavoratrice affidandosi ad un motivo, illustrato da memoria, e la società resiste con controricorso;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. con l’unico, articolato, motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 626 del 1994 e del D.Lgs.n. 81 del 2008, nonchè dell’art. 75 del CCNL di settore (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale erroneamente interpretato la disciplina, normativa e collettiva, concernente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi la quale prevede, fisiologicamente, il ricorso a professionisti esterni specializzati nonchè la verifica successiva del datore di lavoro, non avendo, inoltre, la lavoratrice mai svolto alcuna attività del profilo (di appartenenza) di Assistente amministrativo contabile contemporaneamente al ruolo di Esperto della Prevenzione;

4. il ricorso è improcedibile in quanto, come rilevato dal controricorrente, mancano non solo la dichiarazione di aver prodotto il CCNL (su cui si basa il motivo di ricorso per cassazione) in questa sede o nei precedenti gradi di merito ma, altresì, l’indicazione della specifica sede ove il documento potrebbe essere rinvenibile; nè tale lacuna può essere sanata dalla memoria depositata ex art. 380bis1 c.p.c., poichè l’attività illustrativa che si compie con questa ultima è priva di carattere innovativo (Cass. Sez. U. nn. 11097 del 2006; 28855 del 2005; 14570 del 2004);

5. invero, secondo consolidato orientamento di questa Corte, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr., Cass. Sez.U. nn. 25038 del 2013, 22726 del 2011, 7161 del 2010 e, da ultimo, Cass. n. 27475 del 2017);

6. in conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza;

7. sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013);

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018

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