Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25094 del 08/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25094
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20430-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
OLIVI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUIGI BOCCHERINI 3,
presso lo studio dell’avvocato FEDERICO DE ANGELIS, rappresentata e
difesa dall’avvocato ROBERTO FIORUCCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 103/2015 della COMM. TRIB. REG. dell’Umbria,
depositata il 02/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/04/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RILEVATO
che:
– la Olivi S.p.A. adiva la C.T.P. di Perugia per impugnare l’avviso di pagamento emesso dall’Agenzia delle Dogane per il recupero di accise, dovute in conseguenza della pretesa violazione delle disposizioni del D.P.R. n. 361 del 1999, regolamento applicativo della L. n. 448 del 1998, art. 8, comma 10, lett. c);
– con la sentenza n. 103/03/15 del 2/2/2015, la C.T.R. dell’Umbria, investita dell’appello della Olivi S.p.A., parzialmente accogliendo l’impugnazione, riformava in parte la decisione del giudice di primo grado e riduceva l’ammontare del credito vantato dall’Agenzia delle Dogane;
– avverso tale decisione l’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione affidato a due motivi;
– resiste con controricorso la Olivi S.p.A.;
– il P.M. ha presentato conclusioni ex art. 380 – bis 1 c.p.c. e richiesto l’accoglimento del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Col primo motivo, l’Agenzia delle Dogane deduce la nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione del principio del contraddittorio e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32,47,58 e 61, per avere la C.T.R. emesso la sentenza impugnata all’esito dell’udienza che era stata fissata solo per la trattazione dell’istanza di sospensiva della pronuncia di primo grado, così ledendo il diritto delle parti alla precisazione delle difese e delle allegazioni probatorie, anche mediante presentazione di memorie o di documenti aggiuntivi.
2. Il motivo è fondato.
Non è controverso che la sentenza oggetto di impugnazione sia stata pronunciata all’esito della Camera di consiglio fissata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47.
Così facendo la C.T.R. ha leso il diritto della parte di esercitare il proprio diritto di difesa nell’udienza di discussione, la cui essenziale funzione è stata ribadita anche recentemente da questa Corte (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 18279 del 11/07/2018, Rv. 649806-01), e di produrre documenti, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32, fino a venti giorni liberi prima della predetta udienza (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29087 del 13/11/2018, Rv. 651276-01).
E’ nulla la sentenza emessa dal giudice d’appello prima ancora di fissare l’udienza per la discussione perchè – al pari di quella pronunciata anteriormente alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. – impedisce ex se ai difensori il completo esercizio del diritto di difesa senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, di un pregiudizio che da tale inosservanza sia derivato alla parte.
3. Resta assorbito il secondo motivo, col quale si è dedotta la violazione delle disposizioni del D.P.R. n. 361 del 1999.
4. In accoglimento del primo motivo, dunque, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. dell’Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso;
cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. dell’Umbria, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 17 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019