Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25094 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 07/12/2016), n.25094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11266/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AQUAPUR MULTISERVIZI SPA;

– intimato –

nonchè da:

AQUAPUR MULTISERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA 785,

presso lo studio dell’avvocato VALENTINA ADORNATO, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIOVANNI PORCELLI, FRANCESCO TESAURO giusta

delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 291/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 05/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2016 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE BELLIS che si rimette alla

decisione della Corte;

udito per il controricorrente l’Avvocato TESAURO che si rimette alla

decisione della Corte;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale, rigetto ricorso incidentale.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La controversia riguarda il calcolo degli interessi dovuti dalle società ex municipalizzate in sede di restituzione delle agevolazioni qualificate aiuti di stato dalla decisione n. 2003/193/CE e prende l’avvio dall’impugnazione – da parte di Aquapur Multiservizi s.p.a., società a prevalente partecipazione pubblica istituita per la gestione dei servizi pubblici locali – di tre comunicazioni ingiunzioni alla medesima società notificate dall’Agenzia delle Entrate per recuperare, con gli interessi, le somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali di cui essa aveva usufruito negli anni 1996/1998, essendo stato il regime agevolativo di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 14, conv. in L. n. 427 del 1993 e L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70, qualificato aiuto di stato con decisione della Commissione CE del 5 giugno 2003.

Con la sentenza n. 291/1/12 la C.T.R. della Toscana ha statuito che il calcolo degli interessi previsto dal Reg. 794/2004/CE è da ritenersi applicabile “solo per i periodi di morosità successivi alla entrata in vigore del D.L. n. 10” mentre per i precedenti periodi trovano applicazione le precedenti disposizioni (non prevedenti interessi composti).

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate nei confronti di Aquapur Multiservizi s.p.a. (che resiste con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale al quale ha a sua volta resistito l’Agenzia).

Con ordinanza interlocutoria n. 3006 del 2014, resa all’esito dell’udienza del 14 novembre 2013, questa Corte ha richiesto alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione:

“se l’art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del trattato CE, e gli artt. 9, 11 e 13 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento predetto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una legislazione nazionale che, in relazione ad un’azione di recupero di un aiuto di Stato conseguente ad una decisione della Commissione notificata in data 7 giugno 2002, stabilisca che gli interessi sono determinati in base alle disposizioni del capo 5^ del citato regolamento n. 794/2004 (cioè, in particolare, agli artt. 9 e 11), e, quindi, con applicazione del tasso di interesse in base al regime degli interessi composti”.

La società ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3, la ricorrente principale si duole del fatto che la CTR abbia ritenuto l’applicabilità del criterio di determinazione degli interessi su base composta solo per il periodo successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 10 del 2007, laddove l’applicabilità del criterio suddetto deriverebbe direttamente dalla legge nazionale.

Col secondo motivo, deducendo in subordine violazione e falsa applicazione della decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE nonchè del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3, oltre che degli artt. 86, 87 e 88 del Trattato CE e dell’art. 14 par. 2 del Reg. n. 459 del 1999, la ricorrente principale si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano considerato che gli interessi composti erano già stati previsti nella disciplina previgente.

Col ricorso incidentale, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme citate nonchè contrasto tra la norma interna e la disciplina comunitaria, la società chiede che sia riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha previsto il calcolo dell’interesse semplice solo per il periodo precedente la data di entrata in vigore del D.L. n. 10 del 2007 e non per quello successivo a tale data.

2. Il ricorso principale è fondato nei termini di seguito esposti.

Come evidenziato in narrativa, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 3006 dell’11 febbraio 2014, premesso, per quanto qui strettamente interessa, che:

a) il D.L. n. 185 del 2008, art. 24, comma 4, stabilisce che “Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo 5ì del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell’aiuto di Stato C57/03, disciplinato dalla L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 24. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell’aiuto”; b) la L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 24 – il quale disciplina l’attuazione della decisione della Commissione n. 2005/315/CE, del 20 ottobre 2004 (con la quale fu dichiarato parzialmente incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti a favore delle imprese che avevano realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi, disposto dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5-sexies) – dispone, al comma 3, che gli interessi vanno “calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo 5^ del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo”;

c) il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE, prevede, all’art. 14 (intitolato “Recupero degli aiuti”), par. 2, che “All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero”;

d) il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del citato regolamento del 1999, al capo 5^ (rubricato “Tassi di interesse per il recupero di aiuti illegittimi”) dispone, con l’art. 11, par. 2, che “Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto fino alla data di recupero dell’aiuto. Gli interessi maturati l’anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi”; al capo 6^ (rubricato “Disposizioni finali”) stabilisce, con l’art. 13, comma 5, che “Gli artt. 9 e 11 si applicano a tutte le decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento”, ha ritenuto necessario richiedere alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione:

“se l’art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del trattato CE, e gli artt. 9, 11 e 13 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento predetto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una legislazione nazionale che, in relazione ad un’azione di recupero di un aiuto di Stato conseguente ad una decisione della Commissione notificata in data 7 giugno 2002, stabilisca che gli interessi sono determinati in base alle disposizioni del capo 5^ del citato Regolamento n. 794/2004 (cioè, in particolare, agli artt. 9 e 11), e, quindi, con applicazione del tasso di interesse in base al regime degli interessi composti”.

L’adita Corte di giustizia, con sentenza del 3 settembre 2015, causa C-89/14, ha dichiarato che:

“L’art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del trattato CE, nonchè gli artt. 11 e 13 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999, non ostano a una normativa nazionale, come il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24, comma 4, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, nella L. del 28 gennaio 2009, n. 2, che preveda, tramite un rinvio al regolamento n. 794/2004, l’applicazione di interessi composti al recupero di un aiuto di Stato, sebbene la decisione che ha dichiarato detto aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero sia stata adottata e notificata allo Stato membro interessato anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento”.

In particolare, nella citata decisione, la Corte premette, in linea generale, che:

– l’art. 13 del regolamento n. 794/2004 determina, al comma 1, la data di entrata in vigore del regolamento e precisa, al comma 5, che l’art. 11, par. 2, relativo al calcolo degli interessi su base composta, è unicamente applicabile alle decisioni di recupero notificate dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso; “non per questo, però, può dedursi da tale limitazione dell’applicabilità ratione temporis del regolamento n. 794/2004 un divieto di principio per gli Stati membri, gli unici competenti, alla data dell’adozione della decisione 2003/193, a determinare la base di calcolo degli interessi, di legiferare in un senso anzichè in un altro. L’art. 13 del regolamento n. 794/2004 non introduce, dunque, una norma di irretroattività applicabile alle normative nazionali prima dell’entrata in vigore del regolamento medesimo” (punto 34);

– quando adottano misure attraverso le quali attuano il diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi generali di tale diritto, fra i quali quelli di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento (punti 35 e 36);

– “il principio della certezza del diritto osta a che un regolamento venga applicato retroattivamente, vale a dire a una situazione acquisita anteriormente alla sua entrata in vigore”, e “lo stesso principio esige che qualsiasi situazione di fatto venga di regola, purchè non sia espressamente disposto il contrario, valutata alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui essa si è prodotta. Tuttavia, sebbene la nuova legge abbia quindi validità solo per l’avvenire, essa si applica anche, salvo deroga, agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della vecchia legge” (punto 37);

– del pari, “la sfera di applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento non può essere estesa fino ad impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della disciplina anteriore” (punto 38).

Quanto alla normativa nazionale in esame, la Corte adita osserva, quindi, che:

– “prevedendo l’applicazione di interessi composti al recupero di aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione 2003/193, il D.L. n. 185 del 2008, non ha alcun effetto retroattivo; esso si limita ad applicare una normativa nuova agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della disciplina anteriore” (punto 40);

– “infatti, da un lato, il D.L. n. 185 del 2008, art. 36, fissa l’entrata in vigore di quest’ultimo al giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, la quale è avvenuta il 29 novembre 2008, di modo che detto decreto legge non è entrato in vigore anteriormente alla data della sua pubblicazione. Dall’altro, gli avvisi di imposta che prevedevano l’applicazione di interessi su base composta sono stati notificati all’A2A posteriormente all’entrata in vigore di detto Decreto Legge. Siccome l’aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune di cui trattasi nel procedimento principale non era stato recuperato nè aveva costituito oggetto di avviso di imposta alla data di entrata in vigore di detto decreto legge, quest’ultimo non può essere considerato incidere su una situazione già acquisita” (punto 41);

– “peraltro, con riferimento all’importante scarto di tempo tra l’adozione, il 5 giugno 2002, della decisione n. 2003/193, con la quale la Commissione ha chiesto il recupero dell’aiuto di Stato in questione nel procedimento principale, e l’emissione, nel corso dell’anno 2009, di un avviso di imposta destinato ad assicurare il recupero effettivo di detto aiuto, si deve considerare che l’applicazione di interessi composti costituisce uno strumento appropriato per neutralizzare il vantaggio concorrenziale conferito illegittimamente alle imprese beneficiarie di detto aiuto di Stato” (punto 42).

Può aggiungersi che nelle conclusioni dell’Avvocato generale, alle quali la Corte sostanzialmente aderisce, si legge, per quanto qui interessa, che “poichè l’aiuto di cui trattasi nel procedimento principale non era stato recuperato e non era neanche stato oggetto dei citati avvisi di accertamento prima della pubblicazione del D.L. n. 185 del 2008, l’art. 24, comma 4, di tale Decreto Legge non può essere considerato incidere su una situazione acquisita anteriormente alla sua entrata in vigore” (punto 51); e che “con la pubblicazione del D.L. n. 185 del 2008, l’applicazione del metodo degli interessi composti per il calcolo degli interessi dovuti sugli aiuti illegittimi da recuperare in applicazione della decisione 2003/193 era certa e la sua applicazione prevedibile per gli individui” (punto 53).

Dal complesso di tali argomentazioni deriva inequivocabilmente che: a) per le decisioni di recupero notificate in data anteriore all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 794/2004, spettava soltanto agli Stati membri la scelta circa il metodo di calcolo degli interessi (se su base semplice o composta); b) l’unico limite all’esercizio di tale facoltà era costituito dal rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento; c) questi ostano all’applicazione di un regolamento alle situazioni “acquisite” prima della sua entrata in vigore, ma non agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la vigenza della disciplina anteriore; d) per situazioni “acquisite” devono intendersi, quanto alla materia de qua, sia quelle in senso stretto esaurite, cioè i casi in cui l’aiuto illegittimo sia stato già definitivamente recuperato alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, sia quelle nelle quali, alla stessa data, sia già stato emesso l’avviso di accertamento, idoneo ad ingenerare il legittimo affidamento del contribuente nell’applicazione della normativa previgente.

In definitiva, gli avvisi di accertamento in esame, emessi sulla base della scelta, operata dal legislatore italiano con il D.L. n. 185 del 2008, art. 24, comma 4 (convertito dalla L. n. 2 del 2009) – e già con il D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3 (convertito dalla L. n. 46 del 2007) -, di applicare, per il recupero degli aiuti in esame, il metodo di calcolo degli interessi su base composta, “maturati dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo” (secondo la disciplina dettata dal richiamato della L. n. 29 del 2006, art. 24), devono ritenersi, anche sotto tale profilo, legittimi.

Dalle argomentazioni che precedono, espresse in relazione all’esame del ricorso principale, discende a fortiori l’infondatezza del ricorso incidentale.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso principale va accolto e l’incidentale rigettato. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione all’accoglimento del ricorso principale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando dovuti gli interessi composti dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione del beneficiano.

La complessità delle questioni e la necessità dell’intervento della citata pronuncia della Corte di giustizia giustificano la compensazione delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e decidendo nel merito dichiara dovuti gli interessi composti dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione del beneficiario. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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