Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25094 del 07/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25094 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sill ricorso 17368-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
VIRADE SRL 07965251007 in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO
GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato TASCO GIAMPIERO,
che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

– controlicorrente –

Data pubblicazione: 07/11/2013

avverso la sentenza n. 251/14/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 27.4.2010, depositata il 04/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 17368 sez. MT – ud. 09-10-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Roma ha accolto l’appello della “Virade srl”, appello proposto contro la
sentenza n.19/10/2009 della CTP di Roma che aveva respinto il ricorso della
predetta contribuente contro avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecarie
e catastali conseguenti alla revoca della agevolazione ex art.33 della legge
n.388/2000 in riferimento all’atto di acquisto di data 29.04.2004 di terreni, atti che si
riteneva non potessero fruire del beneficio perché trattavasi di terreni non ricadenti in
zona provvista di piano di lottizzazione o preventivo piano particolareggiato.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che “conditio sine qua non” per
l’applicazione dell’agevolazione sia “non il riscontro formale dell’insistenza
dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto il fatto che
esso si trovi in un’area in cui, come quelle soggette a piano particolareggiato, sia
possibile edificare”, come nell’ipotesi in cui il piano regolatore generale esaurisca
tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
La parte intimata si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di censura (improntato al vizio di motivazione della pronuncia
impugnata) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello si sia
limitato a recepire il principio di diritto in termini generali enunciato dalla Suprema
Corte nella sentenza n.16385/2008 senza però indagare se nella specie di causa le
prescrizioni dello strumento urbanistico di rango primario recassero quelle
prescrizioni di dettaglio tali da far ritenere non necessaria l’approvazione di uno

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Osserva:

specifico strumento attuativo. Dai certificati di destinazione urbanistica dei terreni
qui in considerazione, acquisiti agli atti di causa, risultava invece che il piano
regolatore generale richiedeva —ai fini dell’edificabilità- l’adozione di uno specifico
piano attuativo o di un piano di lottizzazione convenzionato, ciò che avrebbe dovuto
indurre il giudicante a concludere per la non sufficienza delle prescrizioni del piano

Il motivo appare fondato e può essere accolto.
Invero, alla luce delle autosufficienti ricostruzione degli elementi documentali
acquisiti in causa (puntualmente identificati dalla parte ricorrente in ossequio al
canone di autosufficienza), emerge dalla stessa considerazione della scarna
motivazione della sentenza impugnata che il giudice del merito —negligentementenon ha tenuto conto alcuno delle risultanze documentali medesime, per quanto
debitamente evidenziate dall’odierna ricorrente negli atti difensivi di secondo grado,
limitandosi ad enunciare una regola di diritto e senza acclarare se detta regola si
attagli alla specifica vicenda oggetto di causa.
E ciò si dice non già come valutazione della giustezza o meno della decisione, ma
come indice della presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta,
che tali possono ritenersi allorquando sussiste un’adeguata incidenza causale (come
nella specie esiste) della manifesta negligenza di dati istruttori qualificanti, oggetto di
possibile rilievo in cassazione, esigenza a cui la legge allude con il riferimento al
“punto decisivo” (in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7635 del 16/05/2003).
Nella specie, parte ricorrente ha evidenziato pertinenti elementi di fatto non
adeguatamente e specificamente considerati dal giudice del merito che costituiscono
senz’altro idonei indici sintomatici di una possibile decisione ingiusta, siccome
capaci di generare una difettosa ricostruzione del fatto dedotto in giudizio.
Consegue da ciò che la censura avente ad oggetto il vizio motivazionale può essere
accolta e che, per conseguenza, la controversia debba essere rimessa al medesimo
giudice di secondo grado che —in diversa composizione- tornerà a pronunciarsi sulle

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regolatore generale.

questioni oggetto dell’atto di appello proposto dall’Agenzia e regolerà anche le spese
del presente grado di giudizio.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio
che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013.

Roma, 30 dicembre 2012

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