Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25093 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. I, 16/09/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 16/09/2021), n.25093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34340/2018 proposto da:

I.J., elettivamente domiciliato in Pescara, alla piazza

Sant’Andrea, n. 13, presso lo studio dell’avv. Antonino Ciafardini,

che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Pubblico Ministero Tribunale

Ancona;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 13/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/05/2021 da Dott. MACRI’ BALDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di I.J., di origine (OMISSIS), di riconoscimento della protezione internazionale e, in via gradata, dello status di rifugiato e del diritto alla protezione sussidiaria e umanitaria, così confermando la decisione della Commissione territoriale di Ancona depositata il 13 ottobre 2018.

Con riferimento allo status di rifugiato, il Tribunale ha osservato che il ricorrente non aveva allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, né di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa, oggetto di persecuzione; che non rientrava tra le categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano; che il timore persecutorio rappresentato, in assenza di atti diretti e personali, non era rilevante ai fini della tutela della Convenzione di Ginevra. Quanto alla protezione sussidiaria, ha precisato che, anche se le dichiarazioni fossero state credibili, sarebbero rimaste nei limiti di una vicenda privata e di giustizia comune che non meritava la protezione invocata in relazione alla situazione generale della zona geografica di provenienza. In ordine al permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario, ha escluso la condizione di vulnerabilità, perché non erano state segnalate compromissioni dei diritti umani in Nigeria, mentre in Italia il ricorrente non aveva dato prova di aver intrapreso un serio percorso di integrazione sociale e lavorativa, non costituendo la partecipazione a corsi di formazione, volontariato o apprendimento della lingua una condizione sufficiente per ottenere il permesso di soggiorno.

Il ricorrente chiede la cassazione del provvedimento del Tribunale di Ancona sulla base di cinque motivi.

Con il primo lamenta la violazione dell’art. 738 c.p.c., perché l’udienza di trattazione era stata delegata ad un giudice onorario di tribunale.

Con il secondo chiede la nullità del provvedimento perché recante una motivazione apparente, ripetitiva degli stessi argomenti già usati in occasioni analoghe, senza una chiara esposizione dei fatti, tanto più che il Tribunale aveva ritenuto le dichiarazioni credibili: “tali dichiarazioni, anche dove credibili” (par. 5.1).

Con il terzo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il Tribunale applicato il principio dell’onere probatorio attenuato così come stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2731 del 2008 e per non aver valutato la sua credibilità alla luce dei parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Con il quarto denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver il Tribunale riconosciuto la minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata come definita nella sentenza della Corte di giustizia C-465/07.

Con il quinto eccepisce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale riconosciuto la sussistenza dei motivi umanitari per la relativa tutela. Infatti, sostiene di aver documentato il regolare rapporto di lavoro in Italia da tempo, per cui il rientro nel Paese di origine l’avrebbe costretto ad un nuovo percorso di integrazione e stabilizzazione lavorativa, in una condizione di estrema povertà e impossibilità di esercizio dei propri diritti fondamentali.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Le Sezioni Unite con sentenza n. 5425 del 26/02/2021, Rv. 660688-01 hanno affermato che non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta.

Vanno invece accolti il secondo, terzo e quarto motivo, perché il provvedimento impugnato reca una motivazione di mero stile. In particolare, non riporta le dichiarazioni del ricorrente, di cui non esclude l’inattendibilità, e non ha compiuto un’analisi della situazione politica del Paese con specifico riferimento alla vicenda narrata, limitandosi a elencare il contenuto delle fonti internazionali senza un’analisi effettiva. Il ricorrente ha affermato di essere fuggito dalla Nigeria perché minacciato di morte dai creditori, ma al contempo di aver subito persecuzioni religiose, che avevano coinvolto anche il padre, con gravi e ripetute aggressioni e minacce di morte. Questo tema non è stato esplorato.

Il ricorrente ha poi sostenuto di aver un lavoro stabile da tempo in Italia, ma tale asserto è generico ed esula dalla cognizione del giudice di legittimità, dal momento che il ricorrente non ha precisato di aver rappresentato tale fatto al Tribunale, limitandosi ad asserire che aveva dimostrato la sua integrazione in Italia con documentazione non ritenuta soddisfacente dal Tribunale. E di fatti il Tribunale ha esaminato gli atti e non ha menzionato il rapporto di lavoro che evidentemente non era ancora in essere. La deduzione nel ricorso per cassazione si appalesa tardiva.

Il ricorso va pertanto accolto nei limiti di cui in motivazione. La pronuncia impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione affinché esamini le doglianze del ricorrente.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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